Giurisprudenza di merito

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@CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Decr. 11 febbraio 2004. Pres. Nardi - Est. Casoria - Pinzero (avv. Procaccini) c. Martucci ed altra (avv. Di Rienzo) ed altro.

Amministratore del condominio - Giudiziario - Nomina - Istanza - Rigetto - Nel caso di nomina o rielezione di amministratore fiduciario prima della data di deposito del decreto camerale - Sussiste.

Va rigettata l'istanza di nomina dell'amministratore giudiziario quando l'assemblea condominiale abbia provveduto, in pendenza del giudizio camerale, e - comunque - prima della data del deposito del relativo decreto, a nominare (o rieleggere) un amministratore fiduciario. (C.c., art. 1129) (1).

    (1) Non constano editi precedenti in termini.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECI-SIONE. - Con ricorso depositato il 15 febbraio 2003 Francesco Martucci e Maria Vitale, condomini del fabbricato in Napoli, alla via Benedetto Croce n. 45, assumendo che l'assemblea ormai da tre anni non riusciva a deliberare sull'ordine del giorno relativo alla nomina del nuovo amministratore, sicché rimaneva in carica per prorogatio l'avv. Nicola Pinzero, chiesero al Tribunale di Napoli di provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario. I condomini aggiunsero pure («d'altra parte») che l'amministratore in prorogatio era responsabile di comportamenti omissivi, in relazione ai quali si riservarono azioni di responsabilità, quanto meno per le sanzioni irrogate dal Comune (complessive lire 28 milioni) in occasione di lavori eseguiti al fabbricato per fare fronte a ordinanze/diffide sindacali di eliminazione di situazioni di pericolo, che l'amministratore aveva fatto intraprendere senza la preventiva autorizzazione edilizia.

Con decreto del 22 maggio 2003 il presidente del tribunale fissò la comparizione delle parti in camera di consiglio per il 13 giugno 2003, disponendo la notifica all'amministratore in prorogatio, il quale in effetti si costituì e si oppose all'adozione del richiesto provvedimento, adducendo che ricorso e decreto avrebbero dovuto notificarsi a tutti i condomini e contestando quanto riferito dai ricorrenti.

Il tribunale, riservatosi, provvide con decreto deliberato il 19 giugno 2003 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2003. Con esso rilevò: a) che non era necessario il contraddittorio dei condomini, sicché doveva respingersi l'eccezione in proposito sollevata dal condominio, il quale era qualificabile come mero interventore, atteso che - ai fini del procedimento - era stato convocato il solo amministratore per essere sentito; b) che l'inerzia perdurante dell'assemblea nella nomina dell'amministratore rendeva accoglibile la domanda dei ricorrenti ex art. 1129, comma 1, c.c., senza necessità di ulteriori indagini. Su tale base il tribunale nominò amministratore in persona dell'avv. Antonio Bocchetti del Foro di Napoli e compensò le spese.

Con ricorso depositato il 17 ottobre 2003 ha reclamato l'avv. Nicola Pinzero, nella qualità di amministratore del condominio e in sua rappresentanza, e ha chiesto la caducazione del decreto del tribunale, atteso che, con deliberazione assembleare del 1º febbraio 2003, quindi precedente all'adozione del provvedimento impugnato, egli era stato riconfermato nella carica, sicché difettava il presupposto di cui all'art. 1129, comma 1 c.c. Fissata la camera di consiglio per il 14 gennaio 2004, reclamo e decreto presidenziale sono stati notificati al Martucci, alla Vitale e all'avv. Antonio Bocchetti. Si sono costituiti il Martucci e la Vitale, facendo valere nell'ordine: 1) il difetto di rappresentanza del Condominio da parte dell'avv. Nicola Pinzero, sia per mancata autorizzazione dell'assemblea in violazione dell'art. 1131 c.c., sia per l'insediamento «di fatto» nella carica da parte del nuovo amministratore; 2) la carenza di legittimazione ad impugnare da parte del condominio, il quale non poteva essere parte e in effetti non era stato parte del giudizio di primo grado, in quanto l'amministratore era stato citato come «semplice informatore»; 3) la non reclamabilità del provvedimento adottato ex art. 1129, comma I, c.c.; 4) il mancato rispetto del termine per l'impugnazione di un provvedimento dato nei confronti di una sola parte e perciò reclamabile nel termine di giorni 10 dalla sua comunicazione (art. 739, comma 2 c.c.).

Nel merito il Martucci e la Vitale hanno sostenuto l'infondatezza dell'avverso reclamo, atteso che la delibera di «presunta» riconferma dell'avv. Pinzero nell'incarico non era stata affatto adottata il 1º febbraio 2003, ma solo in data 1º luglio 2003, quindi dopo la proposizione del reclamo, la sua trattazione in camera di consiglio e addirittura la decisione. In conseguenza la sopravvenuta delibera, di cui peraltro non risultava «neppure dimostrata la validità e legalità», data l'avvenuta convocazione dell'assemblea «in tutta fretta ed in pendenza della decisione del tribunale», non poteva condurre all'annullamento del provvedimento in precedenza adottato, mentre la richiesta di revoca di esso provvedimento andava «rivolta ad altro giudice e con differente procedura».

Si è costituito anche l'avv. Bocchetti, nominato amministratore giudiziario, il quale, anche eccepita la carenza di legittimazione dell'amministratore, la mancanza di potere rappresentativo da parte del sostituito avv. Pinzero e la tardività del reclamo, ha sostenuto che l'illegittimità del provvedimento poteva essere accertata solo dalla corte di appello, mentre la revoca presupponeva un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Ed invero l'assemblea poteva sì revocare l'amministratore giudiziario, ma solo ove regolarmente convocata per una deliberazione avente questo specifico oggetto. Nel caso di specie tanto non si era verificato, per cui permanevano gli effetti legittimi del provvedimento adottato dal tribunale il 19 giugno 2003 (prima cioè della delibera assembleare). E peraltro - ove si fosse voluto rite- Page 714 nere che la delibera 1 luglio 2003 aveva preceduto il provvedimento impugnato - si sarebbe dovuto concludere, per logica conseguenza, che il tribunale aveva inteso revocare la precedente nomina assembleare.

La camera di consiglio è stata differita al 4 febbraio 2004 per il deposito di note difensive e, in tale data, la Corte ha poi riservata la decisione.

A scioglimento della riserva si rileva dunque quanto segue:

  1. - Il reclamo è stato proposto per ottenere la dichiarazione di inefficacia ovvero la revoca di un provvedimento di nomina di amministratore giudiziario ex art. 1129, primo comma c.c., che si sostiene adottato in contrasto con una precedente delibera assembleare di nomina dell'amministratore. Non è quindi dubbio - secondo la prospettazione del reclamante - che ci si trovi in presenza di un provvedimento dato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 739 comma 2 c.c., nei confronti di più parti. Ed invero, se non può affermarsi che il tribunale abbia inteso addirittura revocare l'amministratore in precedenza nominato, siccome fatto valere dall'amministratore giudiziario, è però certo che il provvedimento denunciato risulta idoneo ad incidere sulla posizione dell'amministratore nominato dall'assemblea, determinando intralcio alla corretta gestione condominiale. Da questo dato incontrovertibile discendono alcune conseguenze:

    Il termine dell'impugnazione decorre solo dalla data di notifica del provvedimento alla controparte, destinataria dell'atto (art. 739, comma 2 c.p.c.), cioè, in questo caso, l'amministratore del condominio nominato dall'assemblea rispetto alle cui posizioni e sulle cui attribuzioni viene ad incidere il provvedimento giudiziario di nomina. In conseguenza, data la mancata notifica, è certa la tempestività dell'impugnazione.

    L'avv. Nicola Pinzero, nella sua qualità di amministratore, è stato parte del procedimento di primo grado per notifica effettuata a seguito di espressa disposizione contenuta nel decreto presidenziale di fissazione della camera di consiglio. Non è qui neppure il caso di discutere a quale titolo sia stata disposta e sia stata eseguita la notifica, dato che, in conformità di prevalente e autorevole dottrina, la Corte ritiene che, in materia id provvedimenti di volontaria giurisdizione, l'impugnativa possa essere proposta da chiunque abbia un diretto interesse, riconosciuto dalla legge, alla situazione giuridica che forma oggetto del provvedimento. Posto infatti che il provvedimento emesso dal giudice in primo grado riguarda tali soggetti, essi potrebbero chiederne la revoca allo stesso giudice o intervenire in sede di gravame proposto da altri: se ciò è vero non si può escludere la possibilità di proporre la stessa istanza mediante reclamo al giudice superiore.

    In merito alla reclamabilità stessa del provvedimento di nomina dell'amministratore sono state formulate e autorevolmente sostenute in dottrina contrapposte teorie. La tesi della non reclamabilità è fondata sul presupposto che l'intervento giudiziario di cui all'art. 1129, comma 1 c.c., in quanto finalizzato a porre rimedio all'inerzia assembleare con l'adozione di un provvedimento destinato ad essere caducato automaticamente dalla attivazione dell'assemblea dei condomini, avrebbe carattere puramente amministrativo e dovrebbe essere preso neppure dal tribunale, ma dal solo presidente. Tanto sarebbe confermato dall'art. 64 disp. att. c.c., dal quale potrebbe desumersi la competenza del tribunale unicamente per l'istanza di revoca, e ancora dall'art. 59 disp. att. c.c., che, per il caso analogo della nomina dell'amministratore dei beni in usufrutto (art. 1003 c.c.), prevede la competenza del presidente del tribunale. E però - a prescindere dal rilievo che lo stesso art. 59 disp. att. c.c. prevede la reclamabilità (al presidente della corte di appello) del provvedimento di nomina - quello che rileva nella specie è la non applicabilità delle regole enunciate all'impugnazione di un decreto, che viene reclamato per denunciarne l'illegittima incidenza su una precedente delibera assembleare di nomina...

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