Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine221-228

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@TRIBUNALE CIVILE DI ASTI 15 novembre 2002, n. 998. Est. Rampini - Sacco (avv.ti Duchi e Capello) c. Ras Spa (avv.ti Valente G. e Valente P.)

Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Assicurazione contro il furto - Autoveicolo - Consegna della denuncia di furto alla compagnia di assicurazione - Prova della richiesta di risarcimento danni - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze in tema di prescrizione.

La semplice consegna della denuncia di furto alla compagnia assicuratrice per quel rischio non costituisce prova della «richiesta di risarcimento danni»(rectius: indennizzo), essendo, questa, espressione di una volontà distinta ed ulteriore, sicché, laddove l'assicurato non fornisca prove certe circa la manifestazione di tale volontà entro il termine di un anno dal verificarsi del sinistro, il giudice deve dichiarare intervenuta la prescrizione di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. (C.c., art. 2952) (1).

    (1) Non si rinvengono precedenti negli esatti termini. Per qualche utile e generico riferimento dottrinario, v. F. MOLFESE, Furto di autoveicolo, in Riv. giur. circ. e trasp. 1992, 302; F. CHIAVEGATTI, Danni risarcibili nell'assicurazione contro il furto di autoveicoli, in Resp. civ. e prev. 1988, 1022.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato in data 30 ottobre 2000 Esmeralda Sacco conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Asti la Ras Spa, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito - al netto della franchigia contrattualmente prevista nel 5% del valore del mezzo - per effetto del furto della sua autovettura Volvo 850 targata AP 721 TH, avvenuto in Asti, fra le ore 20,00 circa e le ore 22,30 circa del 29 aprile 1998, mentre il fratello dell'attrice, Emiliano Sacco, l'aveva parcheggiata nei pressi del locale pizzeria «La Cometa», sito in località Valmanera, risarcimento quantificato in lire 43.700.000 e conseguente alla vigenza della polizza assicurativa stipulata contro il furto dall'attrice con la convenuta in data 23 febbraio 1998.

Con comparsa di risposta depositata in data 8 febbraio 2001 si costituiva la R.A.S. - Riunione Adriatica di Sicurtà Spa -, contestando l'avversaria pretesa ed eccependo in via pregiudiziale, ex art. 2952, secondo e terzo comma, c.c., la prescrizione dei diritti eventualmente derivanti dal contratto assicurativo vantato da controparte.

Prodotti documenti, scambiate memorie, svoltasi senza esito la prima udienza di trattazione ed assunti testi soltanto su parte delle capitolazioni orali dedotte dall'attrice, nel resto essendo state disattese, nonostante l'istanza di revoca all'esito formulata dalla difesa convenuta, le domande istruttorie rispettivamente proposte, la causa era trattenuta in decisione dal Tribunale di Asti in composizione monocratica, all'udienza del 9 luglio 2002, sulle conclusioni definitive delle parti specificate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - In via preliminare assorbente su ogni altra questione va osservato essere fondata l'eccezione di prescrizione sollevata sin dalla comparsa di risposta, dunque tempestivamente, dalla convenuta, con riferimento all'articolo 2952, comma secondo, c.c.

Dall'esame delle deposizioni rese dai due testi escussi infatti, anche a prescindere dalla valutazione circa la fondatezza dell'istanza di revoca dei provvedimenti istruttori con cui i relativi capitoli di prova orale ed i testimoni stessi erano stati ammessi, non si ricava la prova dell'interruzione della prescrizione dei diritti nascenti dal contratto assicurativo per cui è processo, prescrizione che, in difetto di prova contraria, di cui era onerata parte attrice, deve ritenersi maturata allo spirare del termine annuale dall'evento-furto, verificatosi pacificamente in data 29 aprile 1998, posto che Andrea Nebiolo ha riferito all'istruttore della consegna da parte sua alla compagnia assicuratrice di un modello contenente la denuncia di furto, senza poter confermare che esso contenesse anche la richiesta «di risarcimento danni», richiesta che non può dirsi, in sè, conseguenza diretta ed univoca della materiale consegna della denuncia del furto, rispetto alla quale è atto espressione di una manifestazione di volontà distinta ed ulteriore; emerge, peraltro, con evidenza che il ricordo del teste è vago circa il tenore del documento, onde il tribunale non può comunque valersene per delibare l'utilità del documento stesso al fine di reputare ritualmente interrotta la prescrizione annuale, ex art. 2952, secondo comma, c.c.;

Luigi Sacco nulla di preciso ha aggiunto alla deposizione sopra citata, essendosi unicamente richiamato al fatto di avere egli ripetutamente richiesto verbalmente «il risarcimento dei danni», senza fornire modo alcuno a questo tribunale per ricostruire, a posteriori e con sufficiente univocità, date e termini delle sue dichiarate richieste orali;

analoga considerazione deve essere svolta, alla luce delle deposizioni testimoniali, in merito alla genericità dei termini e delle date in relazione ai quali si sarebbero verificati atti di riconoscimento del presunto debito indennitario suscettibili di valere per l'interruzione della prescrizione annuale;

di talché, al definitivo, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta deve essere accolta, con l'ulteriore corollario della condanna dell'attrice, soccombente, alla rifusione delle spese di lite avversarie, nella misura liquidata in dispositivo. (Omissis).

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@GIUDICE DI PACE CIVILE DI LECCE 30 gennaio 2003. Est. Serio - D.G. (avv. Tonza) c. Sara Assicurazioni Spa (avv.ti Terenzio e Panzuti)

Assicurazione obbligatoria - Contratto di assicurazione - Premio - Maggiorazione - A causa di comportamenti anticoncorrenziali delle compagnie assicurative - Danno ingiusto per l'assicurato - Risarcimento - Sussistenza.

Qualora, a causa delle pratiche anticoncorrenziali poste in essere dalle compagnie di assicurazione, in violazione dell'art. 2 L. n. 287/90, si sia verificato un aumento dei prezzi dei premi RC auto da cui sia derivato un danno ingiusto al consumatore/utente, questo è legittimato a chiederne il risarcimento alla compagnia stessa. (Nella fattispecie il giudice ha condannato in via equitativa la compagnia al risarcimento del 20% dell'importo del premio RC auto). (C.c., art. 2043; L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 2) (1).

    (1) La sentenza in epigrafe si colloca nell'ormai noto filone delle decisioni dei giudici di pace in tema di rimborsi dei premi RC auto. Al riguardo, v. la decisione n. 8546 del 28 luglio 2000, con cui l'autorità Antitrust ha accertato l'esistenza di un cartello tra le maggiori compagnia assicurative, e la sentenza 26 febbraio 2002, in questa Rivista 2003, 35, con cui il Consiglio di Stato ha sanzionato questa attività anticoncorrenziale. Tuttavia la sentenza de qua si discosta da altri analoghi precedenti (fra cui Giudice di pace civ. di Laviano 27 settembre 2002, ivi 2003, 72; Giudice di pace civ. di Davoli 13 novembe 2002, n. 164, ivi 2003, 133) poiché afferma la natura risarcitoria e non restitutoria dell'azione intentata dal consumatore/utente: la domanda non si fonda cioè sull'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., come nei precedenti citati, bensì sul danno ingiusto previsto e voluto (dolo o colpa grave) dalle imprese assicuratrici partecipanti all'intesa «proprio al fine di gestire il mercato facendo lievitare i premi». Per completezza, v., inoltre, Cass. civ. 9 dicembre 2002, n. 17475, ivi 2003, 105, cui la decisione del Giudice di pace civ. di Lecce si uniforma, che ha dichiarato la competenza del giudice di pace in materia di rimborso dei premi RC auto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione in data 7 dicembre 2002, notificato il 9 dicembre 2002, De Gaetanis Giovanni, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Lecce, la Sara Assicurazioni Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, esponendo che, nella sua qualità di assicurato RCA con la predetta compagnia, aveva subito, in seguito ad un'intesa di cartello, censurata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), un aumento del premio pagato dal 14 luglio 1995 al 5 luglio 2002.

Chiedeva la conanna della convenuta al pagamento a vari titoli della somma di euro 613,57, ovvero del 20% dei premi pagati, oltre al rimborso delle spese e competenze di lite.

Si costituiva in giudizio la convenuta, contrastando la domanda e chiedendo la declaratoria di incompetenza funzionale a conoscere la controversia del giudice adito in favore della Corte di appello di Lecce, la chiamata in causa delle altre compagnie assicuratrici interessate al provvedimento dell'autorità garante e, nel merito, il rigetto della domanda oltre al rimborso delle spese e competenze di lite.

Rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio il giudice di pace si riservava di decidere unitamente al merito sull'eccezione di incompetenza funzionale e, vertendo la causa su questioni di diritto, stante la documentazione allegata, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la trattazione.

All'udienza del 28 gennaio 2003, i difensori precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Preliminarmente va affermata la competenza di questo giudice di pace.

Invero, il riconoscimento e la regolamentazione dei diritti dei consumatori/utenti e la loro tutela sono disciplinati dalla legge-quadro 30 luglio 1998 n. 281.

In base all'art. 2 della predetta legge le persone fisiche che acquistino o utilizzino servizi pubblici e privati per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta sono divenuti titolari delle posizioni giuridiche soggettive garantite indicate nell'art. 1, tutelabili giudizialmente con azioni collettive (art. 3 commi primo e sesto) e/o individuali (art. 3 comma settimo).

Il consumatore/utente, nel nostro ordinamento, è, dunque, titolare di un diritto soggettivo, inizialmente...

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