Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine121-145

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@TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE 3 settembre 2002, n. 852. Est. Scarpa - Miranda (avv. Bisantis) c. Reale Mutua Ass.ni e altro (avv. Negri)

Responsabilità da sinistri stradali - Stato di necessità - Manovra di emergenza o di fortuna - Conseguenze dannose - Prova liberatoria.

Il conducente di un veicolo, che abbia effettuato una manovra di emergenza, non può rispondere delle conseguenze dannose subite da un terzo a causa di tale manovra, laddove si raggiunga la prova che sia stata necessitata da un comportamento colposo altrui, non prevedibile né evitabile. (C.c., art. 2054) (1).

    (1) Per utili riferimenti: Cass. 5 maggio 2000, n. 5671, in questa Rivista 2000, 946, secondo cui i conducenti dei veicoli antagonisti sono tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro. Infatti, in applicazione del principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 Cost. e 1175 c.c., il conducente del veicolo antagonista deve operare per evitare che il sinistro si verifichi, non potendo trincerarsi dietro la circostanza che egli non versa in una violazione delle norme comportamentali. L'unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile; nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso; Cass. 10 marzo 1998, n. 2639, ivi 1998, 560, secondo cui il generale principio di solidarietà, immanente nel nostro ordinamento (come si desume tra l'altro dagli artt. 2 Cost., 1175 e 1227 c.c.) impone anche al conducente che abbia in tutto rispettato le norme del codice della strada, dinanzi alla scorrettezza altrui, di attivarsi per evitare il sinistro, secondo l'ordinaria diligenza, ciò, scegliendo la manovra che per il guidatore medio e con riferimento alla situazione concreta, valutata ex ante, appariva più idonea ad evitare ed attenuare il danno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Iolanda Miranda - premesso che in data 25 maggio 1998, mentre era a bordo della propria autovettura Seat Ibiza alla via Falcone di S. Egidio Monte Albino, all'atto di operare una svolta a sinistra, era stata investita da autovettura A112 tg. SA/433759, di proprietà di Giovanni Nocera, proveniente nell'inverso senso di marcia; evidenziato come il conducente della A112, «al fine di evitare l'impatto con altro automezzo che gli si poneva davanti, sterzava di colpo andando ad investire la Seab Ibiza»; esposti i danni fisici subiti; ricordato di aver vanamente chiesto il risarcimento a norma dell'art. 22 L. n. 990/1969; tanto premesso - conveniva davanti a questo tribunale Giovanni Nocera, proprietario del veicolo investitore, il quale restava contumace, nonché l'assicuratore Reale Mutua Assicurazioni spa, per sentir dichiarare la responsabilità del primo in ordine alla causazione dell'incidente e per sentir condannare solidalmente i convenuti al risarcimento dei danni. Reale Mutua Assicurazioni spa resisteva alle domande dell'attore, replicando l'infondatezza della pretesa risarcitoria, avendo l'assicurato Nocera eseguito una manovra necessitata per evitare la collisione con una Renault 5 tg. SA/611360, gravata da segnale di Stop. Venivano espletate prova testimoniale e consulenza tecnica. All'udienza del giorno 8 maggio 2002 le parti precisavano le conclusioni e la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Appare possibile, in base alle risultanze probatorie, procedere alla ricostruzione delle modalità dell'incidente di causa, in modo da desumere a chi debba essere addebitato l'evento dannoso ed accertare le singole colpe. Dalla deposizione testimoniale di Michele Giordano, a conferma della versione sulla dinamica prospettata dalla stessa Miranda in citazione, si evince che l'autovettura del Nocera, «al fine di evitare l'impatto con altra auto che usciva dalla traversa ove voleva immettersi la Seat Ibiza, sbandò e finì con l'investire la Seat Ibiza».

Ora, l'invasione della carreggiata riservata ai veicoli provenienti in senso inverso, addebitata al Nocera, non importa di per sè la colpa del conducente dell'A112, che aveva oltrepassato la linea mediana, risultando dedotto dalla stessa attrice, e confermato dal testimone, che quella irregolare manovra sia stata necessitata dalla condotta di un terzo veicolo (il cui proprietario non è stato convenuto in questo giudizio), senza che dovesse ascriversi al Nocera stesso alcun comportamento colpevole.

Invero, il conducente di un autoveicolo, che abbia effettuato una manovra di emergenza, non può rispondere delle conseguenze dannose subite da un terzo a causa di tale manovra, ove quest'ultima sia stata necessitata da un comportamento colposo altrui non prevedibile né evitabile. In tal senso, la Miranda non ha sostenuto, e tampoco dimostrato, che il Nocera si fosse approssimato all'incrocio a notevole velocità, del tutto sproporzionata alla situazione dei luoghi, e per questo poi effettuato una manovra di fortuna per evitare la collisione con la Renault 5 che non aveva rispettato il suo diritto di precedenza, con il risultato di perdere il controllo dell'autovettura e di investire la Seat Ibiza. L'esecuzione di una manovra d'emergenza per evitare un incidente, da cui sia derivato però un altro evento di danno alle persone, non può invero essere addebitata al conducente, che si venga a trovare nella necessità di dovere fronteggiare una situazione d'immediato pericolo, posta in essere da altri utenti della strada, laddove la sua condotta precedente non risulti difforme dalla legge o dalle norme della comune pru-Page 122denza. D'altra parte, quanto alla condotta osservata dal Nocera, si consideri come i conducenti dei veicoli antagonisti sono sempre tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro. Infatti, in applicazione del principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 Cost. e 1175 c.c., il conducente del veicolo antagonista deve cooperare ad evitare che il sinistro si verifichi (Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2000, n. 5671; Cass. civ., sez. I, 15 novembre 1982, n. 6096; Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 1983, in Arch. giur. circ. e sin. strad. 1984, 600; Cass. pen., sez. IV, 5 febbraio 1982, in Arch. giur. circ. e sin. strad. 1983, 115).

In tal senso, deve concludersi che il convenuto Nocera abbia raggiunto la prova liberatoria, di cui all'art. 2054 c.c., apparendo dimostrato che la condotta del terzo, conducente della Renault 5, sia stata il fattore causale esclusivo dell'evento e che il Nocera stesso non ebbe alcuna possibilità di manovrare utilmente per evitare il danno.

Ciò non di meno, giacché all'accadimento dell'incidente ha contribuito il Nocera, con una manovra di fortuna posta coscientemente in essere in stato di necessità, costui ed il suo assicuratore possono essere condannati a corrispondere alla danneggiata, a norma dell'art. 2045 c.c. un'indennità, la quale resta coperta dalla garanzia assicurativa obbligatoria di cui alla legge n. 990 del 1969.

Si consideri, per incidens, come la domanda di equo indennizzo ex art. 2045 c.c., debba ritenersi implicitamente subordinata nella richiesta di integrale risarcimento del danno ex artt. 2043-2054 c.c. proposta contro il soggetto necessitato (Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1995, n. 1323).

In primis, nella determinazione di tale indennizzo non può essere computato il danno morale, non ricorrendo, nella condotta del conducente convenuto, gli estremi del reato.

Quanto alla quantificazione dei pregiudizi fisici cagionati a seguito dell'incidente, Iolanda Miranda riportava trauma cranico-cervicale e trauma contusivo al polso destro. Tale lesioni (nelle condizioni attuali all'epoca dell'indagine, e nelle condizioni precedenti certificate dalla documentazione sanitaria acquisita) sono state oggetto della consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni sono condivise in questa sentenza, e perciò inducono coerentemente alla formazione del convincimento sul punto da decidere. Le emergenze dell'attività tecnica di integrazione, condotta con corretta metodologia ed adeguatamente argomentata, vengono perciò qui recepite, consentendo l'accertamento di situazioni di fatto, in ordine alla durata dell'invalidità temporanea e dell'invalidità permanente, rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni scientifiche. Va aggiunto che il consulente tecnico d'ufficio, nel prendere le sue conclusioni, ha diligentemente tenuto presenti le osservazioni formulate dalle parti e dai loro consulenti nel corso delle operazioni. Quanto alle note del dottor Aversa prodotte dall'attrice, è vero che le consulenze tecniche di parte, costituendo semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio, possono essere prodotte sia da sole che nel contesto degli scritti difensivi della parte, ed anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni. Tuttavia, i rilievi contenuti nella consulenza di parte attrice, che dovrebbero portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d'ufficio, risultano esaminati analiticamente ed esplicitamente confutati dal Consulente d'ufficio, sicché possono essere ritenuti come disattesi già per l'adesione data all'attività ed all'elaborato dell'ausiliare del...

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