Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine299-311

Page 299

I

@TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sez. XII, 3 dicembre 2003, n. 39082. Est. Pernigotti - Dell'Uomo (avv. Del Sette) c. Aeroporti di Roma Spa (avv. Grassetti).

Strade - Tutela e manutenzione - Responsabilità dell'amministrazione - Insidia stradale - Applicabilità dell'art. 2051 c.c. - Sussistenza - Fattispecie in tema di sinistro stradale avvenuto all'interno dell'Aeroporto di Fiumicino.

La società Aeroporti di Roma è responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati a motociclista da insidia stradale presente all'interno dell'aeroporto di Fiumicino. In particolare, la società non ha ottemperato in maniera idonea ai suoi doveri di manutenzione ordinaria della strada con violazione specifica dell'art. 14 del c.s., che impone al proprietario della strada «allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione» vari obblighi: a)la manutenzione della strada; b)il controllo tecnico dell'efficienza della strada; c)l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale. (Nuovo c.s., art. 14; c.c., art. 2051) (1).

II

@TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sez. XII, 2 dicembre 2003, n. 39075. Est. Pernigotti -Borgia (avv. Vetriani) c. Società Autostrade Romane e Abruzzesi Spa (avv.ti G. Tropiano e F. Tropiano).

Strade - Tutela e manutenzione - Responsabilità dell'amministrazione - Insidia stradale - Applicabilità dell'art. 2051 c.c. - Sussistenza - Fattispecie in tema di sinistro stradale avvenuto all'interno di una galleria.

Sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di autostrada nell'ipotesi di sinistro accaduto a motociclista a causa di insidia stradale all'interno di una galleria. (Nella fattispecie si trattava di pozze d'acqua formatesi da infiltrazioni provenienti dalla volta della galleria. Il tratto autostradale precedente era asciutto ed il fatto si era verificato in agosto). (C.c., art. 2051; nuovo c.s., art. 14) (2).

    (1, 2) Nel senso di escludere che la responsabilità della P.A. per i danni cagionati agli utenti delle strade da situazioni di pericolo sia riconducibile all'art. 2051; v. Corte cost. 10 maggio 1999, n. 156, in questa Rivista 1999, 775, con nota di D. PELLIZZARI, Insidie occulte alla viabilità. Responsabilità della P.A.: niente di nuovo; Cass. civ. 22 aprile 1999, n. 3991, ivi 1999, 899; Cass. civ. 16 giugno 1998, n. 5989, ivi 1998, 1007; Cass. civ. 20 agosto 1997, n. 7742, ivi 1997, 983 e Cass. civ. 28 luglio 1997, n. 7062, ivi 1997, 887. Seguono, invece, l'indirizzo espresso in massima: Cass. civ. 13 gennaio 2003, n. 298, ivi 2003, 197; Cass. civ. 20 novembre 1998, n. 11749, ivi 1999, 838; Cass. civ. 21 aprile 1998, n. 4070, in Arch. civ. 1999, 248 e Cass. civ. 21 maggio 1996, n. 4673, in questa Rivista 1996, 729. In dottrina v. M. BERTAGLIA, Danni da «insidia» stradale e assicurazione della responsabilità civile, in Assinews, n. 131/2003; SABRINA BOSI, Responsabilità della P.A. per omessa o cattiva manutenzione delle strade, in Uff. tecnico 2000, 1187; V. RAPELLI, Proprietà pubblica delle strade e presunzione di responsabilità della P.A., in Resp. civ. e prev. 1999, 735; R. DALL'OGLIO, Omessa o cattiva manutenzione delle strade. Responsabilità della pubblica amministrazione, in Il vigile urbano 1994, 1131.


I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - L'attore alla guida del proprio motoveicolo Majestic Honda deduceva di essere rovinato a terra a causa di un'insidia stradale, presente all'interno dell'Aeroporto di Fiumicino.

Gli Aeroporti di Roma Spa, si costituivano resistendo. In via istruttoria l'attore produceva tra l'altro il rapporto dell'autorità intervenuta, venivano ascoltati due testi sull'an e disposta sul quantum C.T.U. medica.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - La convenuta deduce che la causa riguarda un danno da circolazione stradale entro il valore di lire 30.000.000, per cui la stessa andava proposta ex art. 7 c.p.c. dinanzi al giudice di pace.

La eccezione è da ritenersi infondata per due ordini di motivi: a) il danno richiesto non riguarda l'applicazione di cui all'art. 2054 c.c., bensì gli artt. 2051 e 2043 come specificatamente richiesto dalla parte attrice; b) il valore della causa è di natura indeterminabile poiché nelle conclusioni l'attore chiede la somma di lire 22.530.444 o la maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Pertanto, va dichiarata la competenza di codesto tribunale anche ex art. 9 comma 2 c.p.c.

Responsabilità.

La domanda attrice è meritevole di accoglimento ex art. 2051 c.c. La Suprema Corte di Cassazione costantemente ha affermato che in tema di insidia stradale normalmente può essere invocata solo la tutela di cui all'art. 2043 c.c.

La responsabilità presuntiva di cui all'art. 2051 c.c., può essere applicata solo nel caso in cui il custode deve vigilare su un bene la cui estensione sia limitata.

La fattispecie esaminata ricade in tale ultima ipotesi, poiché le strade da mantenere e vigilare all'interno dell'aeroporto di Fiumicino hanno una estensione limitata e pertanto facilmente controllabili. Non solo ma nel caso esaminato la parte convenuta non ha ottemperato in maniera idonea ai suoi doveri di manutenzione ordinaria della strada con violazione specifica dell'art. 14 c.s., che impone al proprietario della strada «allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione» vari obblighi: a) la manutenzione della strada; b) il controllo tecnico dell'efficienza della strada; c) l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale.

Page 300

Dal rapporto dell'autorità intervenuta è risultato: a) manto stradale sdrucciolevole; b) segnaletica insufficiente; c) condizione della strada con buche e avvallamenti; d) «sul manto stradale si sono rilevate tracce di liquido oleoso e brecciolino, apparentemente gettato in un secondo tempo per un'area di circa due metri occupante quasi totalmente la semicarreggiata di destra. Inoltre è prsente, qualche metro prima, un lieve avvallamento stradale causato da alcuni tombini stradali di circa un metro per un metro».

Il conducente dichiara: «avendo preso una buca nel manto stradale con la moto, per un attimo perdevo l'equilibrio, frenando istintivamente, così facendo non mi avvedevo di una macchia d'olio, coperta inoltre da rena bianca, finendoci sopra con il mio mezzo, del quale perdevo il controllo cadendo».

Versione dei fatti credibile poiché compatibile con lo stato dei luoghi rilevato dagli agenti accertatori.

Pertanto risulta uno stato intrinsecamente pericoloso del tratto stradale per i seguenti motivi: a) avvallamenti causati dai tombini stradali non posizionati allo stesso livello del manto stradale; b) inidonea manutenzione della strada poiché la macchia d'olio veniva coperta con del brecciolino rendendo ancora più insidiosa la circolazione; c) omessa segnalazione del pericolo e omesso transennamento del tratto stradale pericoloso.

Circostanze constatate anche dagli agenti che riferiscono ulteriormente: «all'atto del sopralluogo sul luogo del sinistro constatavamo la presenza sul manto stradale di una macchia oleosa coperta con il brecciolino. Detto brecciolino risultava ben distribuito su tutta l'estensione della macchia oleosa e probabilmente ivi apposto da ignoti per riassorbire la stessa. Purtroppo la miscela del brecciolino e del liquido oleoso costituivano comunque a nostro avviso un elemento di turbativa alla circolazione ed in particolare alla stabilità dei veicoli a due ruote, come verosimilmente dichiaratoci dal conducente».

Quantum.

Danno materiale.

Gli agenti hanno anche constatato i danni riportati dal mezzo, per cui tale accertamento ha valore privilegiato ex art. 2700 c.c. Danni compatibili con quelli ivi indicati nella fattura di riparazione prodotta con la memoria ex art. 184 c.p.c., per cui in via equitativa, ex art. 1226 e 2056 c.c., si procederà alla liquidazione del danno nella misura ddi euro 1.902,00.

Danno fisico.

La C.T.U. medica è risultata logica ed esente da vizi, per cui ci si riporterà ad essa.

Il danno fisico può essere liquidato solo in via equitativa, per cui al caso di specie appare equo riferirsi alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, che non costituiscono altro che massime di esperienza ricondotte a sistema risarcitorio.

In relazione all'età del soggetto all'epoca del fatto pari a 36 anni si liquida: danno biologico 2% = euro 1.659,00; i.t.t. 20 giorni × euro 40,00 = euro 800,00; i.t.p. 30 gg. euro 20,00 = euro 600,00; danno morale 1/4 euro 764,75; spese mediche documentate ritenute congrue e compatibili pari a euro 506,64 e così in totale euro 4.330,39.

Nulla a titolo di rivalutazione monetaria poiché ex art. 1224 c.c., a titolo risarcitorio, vengono liquidati gli interessi legali dal fatto al saldo, a ristoro e compensazione del ritardo subito nell'ottenimento della prestazione dovuta. (Omissis).

II

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - L'attore deduceva che a causa di un'insidia stradale costituita da una pozza d'acqua presente sull'Autostrada A 24, all'interno di una galleria, perdeva il controllo della moto e rovinava a terra.

Pertanto citava in giudizio la Società proprietaria del tratto autostradale in questione che resisteva in giudizio. In via istruttoria la parte attrice produceva vari documenti tra cui il rapporto dell'autorità intervenuta.

Sul quantum veniva espletata C.T.U. medica.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Responsabilità. La domanda attorea è meritevole di accoglimento sotto il profilo giuridico invocato di cui all'art. 2051.

Ci si astiene dal valutare il profilo contrattuale ex art. 1218 c.c., poiché non richiesto.

In fatto.

Dal rapporto dell'autorità intervenuta, è risultato che quanto asserito dal danneggiato appare plausibile, da una serie di circostanze di fatto, precise, univoche e concordanti che fanno desumere il fatto ignoto (la perdita del controllo del mezzo a causa dell'insidia stradale) da fatti noti, ex artt. 2727 e 2729 c.c.

La constatazione dei luoghi da parte dell'autorità pubblica ha valore privilegiato (ex art. 2700 c.c.) e precisamente: a) venivano rilevate all'interno della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT