Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine421-429

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@TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO 17 novembre 2003, n. 808. Est. Marsella - Cecchetto (avv. Lionello) c. Nuova Tirrena Assicurazioni Spa (avv. Zarbo).

Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Assicurazione contro gli infortuni - Lesioni fisiche e psichiche conseguenti a sinistro stradale - Probabile stato di ebbrezza del danneggiato - Risarcibilità in forza della predetta polizza - Sussistenza.

A colui che in seguito a sinistro stradale abbia subito lesioni fisiche e psichiche deve essere riconosciuto il diritto all'indennizzo in forza di contratto di assicurazione infortuni qualora, nonostante il suo probabile stato di ebbrezza al momento del sinistro, si escluda che il medesimo fosse affetto da alcoolismo. (Nella fattispecie il giudice de quo, dissentendo dalle conclusioni del C.T.U., ha rilevato che la circostanza riferita dai parenti del danneggiato che quest'ultimo beveva ed il dato inerente la fuoriuscita di materiale alcolico dal sondino nasogastrico applicato in sede di soccorso, non erano elementi sufficienti ad affermare con certezza che il soggetto fosse affetto da alcoolismo e, di conseguenza, che in base alle condizioni generali del contratto di assicurazione infortuni, non fosse indennizzabile). (C.c., art. 1905) (1).

    (1) Provvedimento di indubbia originalità di cui non risultano precedenti. Per qualche ragguaglio in tema di assicurazione infortuni, v., in dottrina, E. COLOMBINI, Il contratto di assicurazione infortuni, in Arch. civ. 1997, 689.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato in data 1 ottobre 2003, Amedeo Cecchetto - premettendo di essere rimasto gravemente infortunato nella notte tra il 15 ed il 16 agosto 1995 quando, alla guida della propria vettura Citroen, targata TN 587480, veniva ad uscire di strada in località Dro (TN), riportando gravi lesioni neurologiche, sia centrali che periferiche, un trauma cranico e fratture in varie parti del corpo, risultando così affetto da una grave condizione invalidante psico-fisica con postumi permanenti valutati in misura oscillante fra l'80% e l'85%, ed esponendo che la «Nuova Tirrena Spa», con la quale risultava assicurato, si era peraltro ingiustificatamente rifiutata di versargli l'indennizzo di complessive lire 113.500.000 (di cui lire 13.500.000 per inabilità temporanea e lire 100.000.000 per invalidità permanente) previsto dalla polizza infortuni per le ipotesi di danno biologico pari o superiore al 66% dell'invalidità totale - conveniva in giudizio la menzionata compagnia assicuratrice chiedendone la condanna al pagamento di quanto dovuto, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge dalla data del sinistro al saldo effettivo.

Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva nulla essere dovuto alla controparte dal momento che l'infortunato - siccome desumibile dall'esame delle cartelle cliniche che lo riguardavano - non risultava essere persona assicurabile a mente di quanto disposto dal punto 3.4 delle condizioni generali di contratto giacché affetto da alcoolismo, sindrome schizofrenica e sbalzi di umore ed altresì soggetto ad una terapia a base di neurolettici; contestava comunque che il Cecchetto avesse subito danni in misura superiore al 66% dell'invalidità totale in conseguenza del menzionato incidente; instava pertanto per il rigetto di ogni avversa pretesa.

Procedutosi alla trattazione del giudizio con il deposito di memorie autorizzate - nel cui ambito il patrocinio attoreo contestava l'efficacia probatoria delle cartelle cliniche ex adverso citate rilevando che le dichiarazioni dei parenti dell'attore, in esse verbalizzate, non potevano certo risultare coperte dalla fede privilegiata riconosciuta dalla legge agli atti pubblici, anche poiché rese da soggetti che solo pochi e sporadici contatti avevano con l'infortunato - e datosi quindi luogo alla fase istruttoria con l'espletamento di C.T.U. affidata al dr. Antonio Capoleoni, volta a chiarire se il Cecchetto fosse affetto al momento del sinistro dalle patologie lamentate dall'assicurazione, la causa veniva infine trattenuta in decisione all'udienza del 18 giugno 2003 sulle conclusioni precisate dalle parti in maniera di fatto conforme, rispettivamente, all'atto di citazione ed alla comparsa di costituzione e risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - La domanda attorea è fondata e merita quindi accoglimento.

All'esito della fase istruttoria e dall'esame della copiosa documentazione medica dimessa in atti dall'attore si è invero potuto appurare:

- che in data 19 luglio 1994 Amedeo Cecchetto contraeva con la «Nuova Tirrena Spa» una polizza infortuni prevedente il versamento della somma di lire 100.000.000 in ipotesi di invalidità permanente e di quella di lire 50.000 giornaliere in caso di inabilità temporanea;

- che il punto 3.4 delle condizioni generali di contratto prevede non siano assicurabili le persone affette da alcoolismo, Aids, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;

- che il punto 4.3 delle condizioni generali di contratto prevede per il caso di invalidità permanente pari o superiore al 66% del totale la corresponsione dell'intera somma assicurata;

- che nella notte fra il 15 ed il 16 agosto 1995 l'attore rimaneva coinvolto in un sinistro stradale nei pressi di Dro, venendo quindi trasportato per le prime cure presso il Pronto soccorso del Presidio ospedaliero di Riva del Garda, ove giungeva in coma, che lo stesso veniva quindi immediatamente intubato e ventilato, sedato e sottoposto ad emotrasfusione, con incannulamento della succlavia;

- che in quella sede si notava inoltre la fuoriuscita da un sondino nasogastrico di notevole quantità di materiale alcoolico;Page 422

- che si procedeva quindi al trasferimento dell'infortunato presso il reparto neurochirurgico dell'Ospedale di Verona, ove il paziente rimaneva fino al 13 settembre 1995;

- che da tale data l'attore veniva trasferito nella Divisione lungodegenza dell'Ospedale Don Giovanni Calabria di Negrar, dalla quale veniva dimesso il successivo 5 marzo 1996;

- che nel corso della degenza i parenti dell'infortunato dichiaravano ai medici che egli aveva sbalzi di umore da circa due anni, risultava fisicamente trascurato e beveva, aveva anche assunto Serenase a sua insaputa, somministratogli dalla madre;

- che nella relativa cartella veniva annotato trattarsi di paziente con personalità borderline;

- che il 5 marzo 1996 veniva trasferito al servizio di chirurgia della mano dell'Ospedale civile di Verona per essere infine dimesso in data 12 aprile 1996.

Laddove, valutata siffatta complessiva situazione il C.T.U. ha ritenuto di poter affermare che l'insieme degli esami svolti nel corso della lunga degenza permette di escludere la soggezione del Cecchetto a forme:

- di Aids, giacché due distinti esami svolti a distanza di più di cento giorni dall'incidente (e cioè oltre il c.d. «periodo finestra») non hanno rilevato la presenza dei relativi anticorpi;

- di tossicodipendenza, non potendosi desumere la stessa dal solo fatto, di per sè non decisivo, che egli dichiarasse nell'agosto 1994, al momento del ricovero presso una clinica di Rovereto, di aver fumato qualche spinello durante il servizio di leva;

- di sindromi cerebrali organiche, trattandosi di stati patologici ben caratterizzati dal punto di vista medico, i cui sintomi non ricorrono minimamente nel caso di specie;

- di schizofrenia e stati paranoidi, giacché la c.d. personalità borderline, caratterizzata da marcata impulsività ed instabilità delle relazioni personali e dell'immagine di sè e dei propri affetti, non costituisce comunque vera e propria malattia mentale.

Mentre ha affermato che il medesimo quadro probatorio consente viceversa di affermare che l'attore risultava affetto da alcoolismo.

Ciò posto, ritiene il giudicante di dover dissentire dalle conclusioni cui è giunto il C.T.U., dr. Capoleoni, ritenendo che le stesse non trovino dal punto di vista logico un sufficiente conforto nell'ambito degli elementi probatori assunti in corso di causa.

Ed invero, una volta rilevato che la determinazione in oggetto risulta essere stata assunta dal citato professionista sulla sola scorta:

  1. del dato anamnestico relativo alla circostanza, riferita dai parenti dell'attore, che quest'ultimo beveva;

  2. del dato inerente la fuoriuscita di materiale alcolico dal sondino nasogastrico applicato in sede di pronto soccorso; deve osservarsi come siffatti elementi fattuali non permettano di fornire una benché minima certezza in merito alla conclusione che da essi si vuole trarre.

Il primo di tali elementi, infatti - oltre a risultare del tutto generico e privo di quel minimo di connotazione necessaria a conferirgli sufficiente concretezza (rimanendo prive di risposta le domande relative a quanto bevesse il soggetto, con che frequenza, che tipo di bevande fossero assunte, se si ubriacasse, se sussistesse o meno una vera e propria dipendenza alcolica del medesimo) - appare altresì provenire da persone di cui non è certa la stabile frequentazione con l'attore, sicché non può nemmeno attribuirsi alle medesime un apprezzabile grado di attendibilità.

La quale ultima non può certo derivare dal fatto che esse risultino inserite in un documento pubblico, essendo pacifico in giurisprudenza che la privilegiata efficacia probatoria riconosciuta a tali atti si esplica unicamente con riguardo ai fatti che il verbalizzante attesta essere avvenuti in sua presenza e non invece a quelle circostanze che egli affermi di aver appreso de relato, le quali restano liberamente valutabili da parte del giudice.

Mentre il secondo di essi nulla prova in merito ad un protratto stato di alcoolismo, che come ben ricorda lo stesso consulente d'ufficio si concreta in una dipendenza psichica dalla bevanda la quale - pur non coincidente con uno stato di perenne ubriachezza - quanto meno postula il ricorrere di periodici episodi di assunzione alcolica...

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