Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI Sez. II, 10 febbraio 2004. Est. Criscuolo - Nocera e Longobardi (avv.ti Liguori e Conte) c. Le Generali spa (avv. Augeri).

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore - Sinistro cagionato da veicolo rimasto sconosciuto - Richiesta di risarcimento al Fondo di garanzia per le vittime della strada - Denunzia del fatto alle competenti autorità di polizia, pena il rigetto della domanda risarcitoria - NecessitàEsclusione. Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Danno morale - Danno esistenziale - Inclusione nella categoria di danno non patrimoniale - Sussistenza.

In ipotesi di sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto sconosciuto il danneggiato, oltre ad inviare tempestivamente la richiesta di risarcimento danni al Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a denunziare il fatto alle competenti autorità, pena il rigetto della propria pretesa. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19) (1).

Poiché, in base al più recente orientamento giurisprudenziale, il danno non patrimoniale è destinato a ristorare non solo il pretium doloris derivante dalla commissione di un reato, ma anche ogni diverso pregiudizio ai valori della persona umana alla luce dei principi costituzionali, ne deriva che non può esservi più spazio per un'autonoma figura di danno esistenziale rientrando tale categoria nella nozione ampliata di danno non patrimoniale. (Sulla base di questo principio il giudice de quo ha proceduto alla liquidazione secondo equità del danno non patrimoniale tenendo conto di tutte le sofferenze patite dalla vittima del sinistro, della rinunzia all'attività sportiva, dell'impossibilità di inseguire il sogno di sfondare nel mondo del calcio). (C.c., art. 2059; c.c., art. 1226) (2).

    (1) Sembrano avvalorare la tesi opposta, ovvero che fra le condizioni indispensabili per la proponibilità dell'azione di risarcimento vi sia proprio la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, Cass. civ. 8 marzo 1990, n. 1860, in questa Rivista 1990, 498; Trib. civ. Nocera Inferiore 28 marzo 2001, n. 223, ivi 2001, 935.


    (2) Confermativa del nuovo orientamento in tema di risarcimento del danno non patrimoniale imposto, in primis, da Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8828, leggibile integralmente in questa Rivista 2003, 1060 e poi avvalorato da Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233, ivi 2004, 131. Per qualche utile riferimento dottrinale si rimanda a P. ZIVIZ, Il nuovo volto dell'art. 2059, in Resp. civ. e prev. 2003, 1041; G. CASSANO, La giurisprudenza del danno esistenziale, Ed. La Tribuna, Piacenza 2002; P. CENDON, P. ZIVIZ, Il risarcimento del danno esistenziale, Ed. Giuffrè, Milano 2003.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2001, Nocera Carmine e Longobardi Anna, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Nocera Giovanni, convenivano in giudizio Le Generali spa, nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., affinché venisse condannata al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione.

Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda esponevano: che il 24 giugno 1999 alle ore 11,20 circa in Angri, il minore Nocera Giovanni, percorreva a bordo del ciclomotore Cagiva 50, la via Orta Loreto, a velocità moderata e tenendo la mano destra; che in un tratto di strada curvilineo, il veicolo veniva investito frontalmente da un'auto proveniente dall'opposto senso di marcia, la quale sbandava ed invadeva completamente la corsia percorsa dal minore; che nonostante il tentativo del Nocera di sterzare verso destra, non era possibile impedire la collisione, la quale si verificava sulla semicarreggiata di pertinenza di quest'ultimo; che il minore a causa del sinistro perdeva conoscenza e subiva gravi lesioni personali dalle quali sono derivati dei postumi a carattere permanente; che i genitori hanno sostenuto ingenti spese sanitarie e di assistenza; che l'attore praticava il gioco del calcio ed era avviato ad una carriera professionistica, che però aveva dovuto abbandonare per i danni riportati in conseguenza del sinistro; che subito dopo il fatto il conducente dell'auto si dava alla fuga senza nemmeno prestare il dovuto soccorso restando così privo di identificazione; che nonostante varie richieste di risarcimento, non aveva ricevuto alcuna somma ad indennizzo del danno subito.

Si costituiva Le Generali spa, nella qualità, che impugnava estensivamente la domanda chiedendone il rigetto.

Prodotta documentazione, ammessa ed espletata prova testimoniale, ammessa ctu sulla persona del danneggiato, acquisite la documentazione sanitaria presso l'Ospedale ove l'attore era stato ricoverato, la causa sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza dell'11 novembre 2003 è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - In via preliminare deve essere affermata la proponibilità della domanda, avendo gli attori adempiuto alle condizioni di cui all'art. 22 della legge n. 990/69, mediante l'invio di lettera raccomandata contenente la richiesta di risarcimento del danno, ricevuta dalla compagnia convenuta, più di sessanta giorni prima dell'introduzione della lite (vedi ricevuta del 20 ottobre 1999).

La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento così come precisato nella motivazione che segue.

Gli attori agiscono nei confronti della società convenuta, nella qualità di impresa designata, invocando, in relazione al sinistro di cui è stato vittima, il ricorrente delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n. 990/69, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un'autovettura non identificata.

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Ritiene il tribunale che dall'istruttoria effettuata possa reputarsi raggiunta la prova circa la fondatezza della domanda.

In limine va affrontata l'eccezione della convenuta di inammissibilità o comunque di infondatezza della domanda atteso che per l'ammissibilità della domanda ex art. 19 della legge n. 990/69, in caso di incidente cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, occorrerebbe dimostrare di avere tempestivamente informato il fatto alle autorità investigative. A tal riguardo ha invocato alcuni recenti precedenti di legittimità (Cass. civ. 6 agosto 1999 n. 8467) ai quali avrebbe mostrato di aderire anche la locale corte di appello, nonché alcuni giudici di questo tribunale.

Aggiunge poi che la successiva denuncia in relazione al sinistro per cui è causa, inoltrata dagli attori solo nel marzo del 2001, e cioè a quasi due anni di distanza dal fatto, non sarebbe idonea a porre rimedio ex post a tale iniziale omissione, e ciò ancorché la denuncia abbia portato all'archiviazione essendo rimasti ignoti gli autori del crimine.

Ebbene osserva chi scrive che il ragionamento seguito da tale orientamento non può prestarsi alla conclusione secondo la quale l'onere di denunzia all'autorità investigativa fungerebbe da una vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda, poiché così opinando si verrebbe ad introdurre surrettiziamente una sorta di giurisdizione condizionata, al di fuori delle ipotesi tassative previste dal legislatore. Infatti, il danneggiato, oltre a dovere inviare tempestivamente la richiesta di risarcimento danni all'assicuratore, sarebbe altresì tenuto a denunziare il fatto alle competenti autorità pena l'inevitabile rigetto della propria pretesa, laddove la norma in esame, si limita a prevedere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia, laddove venga offerta la prova della causazione dell'illecito da parte di un veicolo rimasto sconosciuto.

È indubbio che tale orientamento giurisprudenziale nasca da una apprezzabile volontà di porre un freno ad eventuali tentativi di frode posti in essere da vittime di sinistri che nulla hanno a che vedere con la circolazione stradale, e che cercano di ottenere un ristoro indebito a danno del Fondo, ma ad avviso dello scrivente, la mancata denunzia dei fatti all'autorità investigativa non può costituire a priori un elemento ostativo al riconoscimento del danno, ma una circostanza che unita agli altri elementi di prova può permettere al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio, onde potere ravvisare l'eventuale natura fraudolenta o truffaldina dell'azione intentata.

Ad avviso dello scrivente può quindi reputarsi che se la mancata tempestiva denunzia rappresenta un elemento di significativa rilevanza per sospettare circa l'autenticità del sinistro, tale sospetto deve poi trovare conferma nel complesso del materiale istruttorio, fermo restando che qualora quest'ultimo, ancorché sottoposto ad una valutazione anche severa ed approfondita, offra elementi che convincano circa la genuinità delle asserzioni dell'attore, ben potrà il giudice addivenire alla condanna dell'impresa designata in applicazione appunto della lettera a) dell'art. 19 della legge n. 990/ 69.

Passando ad esaminare appunto le risultanze istruttorie, un elemento che a detta convenuta avallerebbe il dubbio in oggetto sarebbe il tenore di quanto dichiarato dal padre del Nocera al momento del suo ricovero presso l'Ospedale di Salerno, ove il minore fu trasferito subito dopo essere stato portato inizialmente all'Ospedale di Scafati.

Ed invero mentre presso quest'ultimo Ospedale non risulta che siano state rilasciate dichiarazioni al Drappello di P.S. (in quanto verosimilmente non presente), al Drappello esistente presso il presidio sanitario di Salerno il padre ebbe a dichiarare che la mattina il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale in Angri, lungo la strada indicata in citazione, allorché era alla guida del proprio ciclomotore, affermazioni queste che seppur generiche quanto alla descrizione della dinanica dei fatti, non appaiono però in insanabile contrasto con quanto sostenuto in giudizio, posto che anche il sinistro cagionato da una cd. auto pirata è riconducibile al genere...

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