Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine777-794

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@GIUDICE DI PACE PENALE DI FOGGIA 8 aprile 2004, n. 55. Est. Carrillo - Imp. Mendolicchio.

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Alcooltest - Natura dell'atto - Atto di polizia giudiziaria indifferibile ed urgente - Mancato deposito del relativo verbale entro tre giorni - Inutilizzabilità.

L'alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile ai sensi dell'art. 354 comma 3 c.p.p., stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell'analisi ed il relativo verbale va depositato entro il terzo giorno successivo al compimento. L'omesso deposito del verbale costituisce una nullità relativa e, in quanto tale, va eccepita tempestivamente. (Nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 181; c.p.p., art. 491) (1).

    (1) La sentenza riprende un principio già espresso da Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2002, Curzel e da Cass. pen., sez. V, 27 maggio 1996, Maccari, entrambe pubblicate con motivazione in questa Rivista rispettivamente 2003, 113 e 1997, 36.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con decreto di citazione della Polizia Giudiziaria in sede del 18 ottobre 2003, notificato il 20 ottobre 2003, Mendolicchio Giovanni veniva tratto a giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

All'udienza dibattimentale del 18 dicembre 2003 il difensore dell'imputato, ha eccepito preliminarmente ex art. 491 c.p.p. l'inutilizzabilità del verbale di contestazione e dei referti analitici dell'aria alveolare espirata dall'imputato (alcooltest), poiché gli stessi non erano stati depositati ai sensi dell'art. 366 c.p.p.

Il Giudice ammetteva le prove testimoniali richieste con riserva di decidere in ordine alla sollevata eccezione.

Alla successiva udienza dell'11 marzo 2004 veniva sciolta la riserva e dichiarata l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, del verbale di contestazione n. 200977 del 24 novembre 2002 e delle certificazioni dell'analisi dell'aria alveolare espirata dall'imputato (alcooltest); venivano escussi i testi indicati dal P.M. e dalla difesa dell'imputato.

All'odierna udienza le parti rassegnavano le conclusioni come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'eccezione di inutilizzabilità del verbale di contestazione e delle certificazioni delle analisi (alcooltest) è fondata e va accolta.

In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, il cosiddetto alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile ai sensi dell'art. 354 comma 3 c.p.p., stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto della predetta analisi. In virtù dell'art. 356 c.p.p. il difensore può assistere a tale accertamento, senza che abbia il diritto di preventivo avviso e per effetto dell'art. 366 c.p.p. il relativo verbale va depositato entro tre giorni. La violazione di tale prescrizione comporta una nullità relativa, sanabile se non eccepita tempestivamente, ovvero se non determinante un'effettiva deminutio della possibilità di difesa. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la sanatoria della nullità, dedotta tempestivamente ex art. 491 comma 1 c.p.p. per effetto del deposito degli atti con l'emissione del decreto di citazione)

. Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 1996, n. 5276, Riv. it. medicina legale 1998, 1165 (s.m.); Riv. polizia 1998, 118; Cass. pen. 1997, 1128 (s.m.), Giust. pen. 1997, III, 104.

La giurisprudenza considera dunque l'esame etilometrico un accertamento della polizia giudiziaria «urgente» ed «indifferibile» categoria prevista in via generale dall'art. 354, commi 2 e 3 c.p.p. a causa dell'evidente periodo che le tracce del reato «si alterino, si disperdano o comunque si modifichino».

È, infatti, sommamente possibile che l'alcool venga metabolizzato e smaltito interamente, tanto da non potersi poi, in alcun modo, provare l'esistenza.

Tale configurazione comporta il diritto per il difensore dell'interessato di assistere al compimento dell'esame, anche se senza l'obbligo della polizia giudiziaria di preavvertirlo (il che, nel caso di specie, sarebbe impossibile, senza compromettere definitivamente l'esito dell'esame: si pensi al tempo intercorrente anche solo per nominare un difensore d'ufficio, contattarlo ed attendere l'arrivo sul luogo dell'accertamento).

Ritenuto l'alcooltest accertamento urgente ed indifferibile consegue che, a norma dell'art. 366, comma 1 c.p.p., il relativo verbale debba essere depositato entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, (salvo decreto motivato di differimento per gravi motivi da parte del pubblico ministero), con facoltà al difensore di estrarre copia entro cinque giorni dalla notifica dell'avviso di deposito, che deve avvenire immediatamente.

L'omesso deposito del verbale costituisce una nullità relativa e, in quanto tale, essa viene sanata ove non eccepita tempestivamente.

Rimane da definire quali siano le conseguenze processuali della violazione della norma relativa al deposito entro il termine stabilito (art. 366 c.p.p.).

È pacifico in giurisprudenza che si tratti di una ipotesi di nullità relativa, come tale sanabile se non eccepita tempestivamente (art. 181 c.p.p.) o negli altri casi elaborati dalla stessa giurisprudenza, che si è ispirata al principio fondamentale in forza del quale una nullità relativa può essere sanata ogni volta che non abbia prodotto alla difesa un danno reale, cioè una effettiva deminutio della possibilità di difesa, in quanto quest'ultima è stata posta comunque nelle condizioni di contraddire tempestivamente le tesi accusatorie.

Nella specie la nullità è stata eccepita nel termine previsto dall'art. 491 c.p.p. e non è contestata la sua tempestività.

Né si può dire che essa sia stata sanata dal deposito degli atti con l'emissione dell'atto di citazione a giudizio, inPage 779 quanto esso è intervenuto a notevole distanza di tempo dal compimento degli atti di accertamento e dalla data in cui avrebbero dovuto essere depositati.

Va poi evidenziato che in tanto il legislatore, con l'art. 366, ha indicato un termine così ravvicinato, per il deposito degli atti cui il difensore aveva il diritto di assistere (3 giorni), in quanto non ha ritenuto ininfluente, ai fini di un'effettiva ed efficace difesa dell'indagato, il decorso del tempo dal momento dell'accertamento al momento della sua conoscenza da parte della difesa.

Pertanto va dichiarata la nullità e la conseguente inutilizzabilità, ai fini della decisione, del verbale di contestazione n. 200977 del 24 novembre 2002 e delle certificazioni dell'analisi dell'aria alveolare espirata dall'imputato (alcooltest).

L'inutilizzabilità della documentazione predetta non è però di ostacolo alla prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli. È indubbio (testi Ciala e Gramazio) che Mendolicchio fosse alla guida dell'autovettura Opel Ascona targata 513577 al momento in cui fu fermato dagli Agenti della Polizia Stradale di Foggia e che questi procedessero prima all'accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza, e successivamente a quello strumentale con la prova dell'etilometro.

Gli Agenti della Polizia Stradale hanno dichiarato di aver individuato nella persona dell'imputato, all'atto dell'accertamento, le caratteristiche sintomatiche di uno stato di ebbrezza, determinate, in particolare, dall'emanazione di alito vinoso e dallo strano modo di parlare «agitandosi», tanto da decidere di condurlo presso la sede della Polizia Stradale per sottoporsi all'alcooltest.

È considerato stato di ebbrezza quello di chi versi in una qualunque condizione di disarmonia psico-fisica, determinata da ingestione di bevande alcooliche per cui venga a difettare la prontezza dei riflessi o la valutazione delle contingenze della circolazione che costituiscono elementi indispensabili per la sicurezza della guida, mettendo in pericolo l'incolumità fisica sia del soggetto attivo che degli altri utenti della strada.

In tema di guida in stato di ebbrezza la Giurisprudenza, assolutamente prevalente, che si condivide, ha statuito:

- che, nella disciplina di cui all'art. 186 del nuovo codice della strada e dell'art. 379 del relativo regolamento, non è necessario, ai fini dell'accertamento di tale stato, la verifica strumentale del tasso alcoolemico attraverso l'uso di apposito strumento (cd. etilometro), ma possono essere considerati rilevanti, altresì, dati sintomatici, desumibili dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida (Cass., sez. I, 23 ottobre 1997, n. 10426);

- che, se strumentalmente effettuato, l'accertamento tecnico venga eseguito con le modalità prescritte e che la concentrazione alcoolemica, superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervallo di tempo di cinque minuti (Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 1999 n. 1049);

- che, comunque, lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato ed accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate dall'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Ed invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell'interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza, così come può disattendere l'esito fornito dall'etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcoolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente. (Cass., sez. un., 5 febbraio 1996 n. 1299, Cirigliano; sez. VI, 1 marzo 2000 n. 2644, Caldaras; 1 marzo 2000 n. 2466 rv. 215650).

Vale a dire che lo stato di ebbrezza, in considerazione del principio del libero convincimento del giudice, può ben essere accertato e provato...

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