Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1009-1032

Page 1009

@TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI Sez. II, 30 giugno 2004. Est. Criscuolo - Vitiello (avv. Sorge) c. Comune di Napoli (avv.ti Santoro, Cirillo e Venere).

Responsabilità civile - Cose in custodia - Pubblica amministrazione - Strade - Insidia stradale - Danni provocati a motociclista da irregolarità del fondo stradale - Responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario della strada - Sussistenza - Condizioni. Strade - Tutela e manutenzione - Responsabilità dell'impresa appaltatrice - Insidia stradale - Chiamata in causa in garanzia dell'impresa da parte dell'ente proprietario della strada - Per danni provocati a motocicletta da omessa manutenzione della strada - Sussistenza. Strade - Tutela e manutenzione - Responsabilità dell'impresa appaltatrice - Insidia stradale - Contratto assicurativo dell'impresa a copertura di tutti i danni derivati a terzi da omessa manutenzione - Clausola di esclusione della responsabilità per omessa manutenzione - Sussistenza - Chiamata in causa dell'assicurazione da parte dell'impresa appaltatrice - EsclusioneOperatività della copertura assicurativa - Esclusione. Risarcimento del danno - Danno biologico - Danno alla salute - Nozione - Comprensiva del danno alla vita di relazione, del danno estetico, di quello alla sfera sessuale e di quello alla capacità lavorativa generica - Liquidazione - Criteri.

Nel caso di danni provocati a motociclista da insidia stradale, la responsabilità ricade sul Comune proprietario della strada ex art. 2051 c.c., per omessa custodia delle cose, qualora l'estensione della predetta strada non sia tale da far ritenere oggettivamente impossibile l'esercizio di un adeguato controllo da parte dell'ente proprietario. Ne consegue la necessità per il danneggiato di dimostrare soltanto l'esistenza del nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno arrecato, spettando all'ente l'onere di provare il fortuito, ossia l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di recidere il nesso eziologico che lega l'evento lesivo alla cosa. (C.c., art. 2051) (1).

Il Comune che si sia avvalso per i lavori di manutenzione delle strade cittadine di imprese che, in virtù di contratti di appalto, si sono sostituite al committente Comune nell'assolvimento dell'attività di sorveglianza e di intervento teso a garantire l'incolumità degli utenti della strada pubblica, è autorizzato alla chiamata in causa in garanzia dell'impresa titolare dell'appalto nel luogo dove si sia verificato un sinistro a causa dell'omessa manutenzione della sede stradale. In tal caso pur non venendo meno in capo al Comune il dovere di custodia delle strade e la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c., dovendo lo stesso continuare ad esercitare la opportuna vigilanza e i normali controlli, l'impresa appaltatrice, in base al contratto stipulato, assume a proprio carico tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'uso della strada. (C.c., art. 1655; c.c., art. 2051) (2).

L'impresa appaltatrice di lavori di manutenzione di strade comunali non può chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, in virtù di contratto R.C.T., allo scopo di essere manlevata dagli effetti pregiudizievoli derivati a terzi dalla omessa manutenzione di una strada, qualora il contratto contenga una clausola nella quale è detto che «l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o, se si tratti di opere di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. (C.c., art. 1917) (3).

Poiché nel danno alla salute rientrano il danno alla vita di relazione, quello estetico, il danno alla sfera sessuale e il danno alla capacità lavorativa generica, nella liquidazione del medesimo si devono evitare duplicazioni risarcitorie, salvo considerare le peculiarità del caso concreto e adeguare ad esse l'ammontare della somma ritenuta congrua a risarcire la mera lesione dell'integrità psico-fisica. (Nella fattispecie la liquidazione del danno alla salute, determinata con criterio equitativo, ha preso come base la c.d. tabella di Milano). (C.c., art. 2059; c.c., art. 2056; c.c., art. 1226) (4).

    (1) La sentenza in epigrafe riporta all'attenzione la dibattuta questione relativa all'applicabilità o meno alla P.A. dell'art. 2051 c.c. Ad un'orientamento prevalentemente nel senso di escluderne l'applicabilità, espresso, ex plurimis, da Cass. civ. 13 gennaio 2003, n. 298, in questa Rivista 2003, 197; Cass. civ. 13 febbraio 2002, n. 2067, in Arch. civ. 2003, 166; Cass. civ. 18 maggio 2000, n. 6463, ivi 2001, 399; Cass. civ. 22 aprile 1999, n. 3991, in questa Rivista 1999, 899 e Cass. civ. 16 giugno 1998, n. 5989, ivi 1998, 1007, si è affiancata una corrente minoritaria di segno opposto sostenuta in passato da Cass. civ. 20 novembre 1998, n. 11749, ivi 1999, 838; Cass. civ. 21 aprile 1998, n. 4070, in Arch. civ. 1999, 248; Cass. civ. 21 maggio 1996, n. 4673, in questa Rivista 1996, 729; in tempi recenti da Cass. civ. 23 luglio 2003, n. 11446, in Arch. civ. 2004, 683. Quest'ultima sentenza perviene alle medesime conclusioni della fondamentale pronuncia Corte cost. 10 maggio 1999, n. 156, ivi 1999, 775, con nota di D. PELIZZARI, Insidie occulte alla viabilità. Responsabilità della P.A.; niente di nuovo, affermando che l'art. 2051 c.c. trova applicazione nei confronti della P.A. ogni qualvolta non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sulla strada in custodia, in dipendenza del suo uso generale da parte dei terzi e della notevole estensione del bene. In dottrina, v., inoltre, E. COLOMBINI, Responsabilità per la manutenzione stradale, ivi 2004, 355.


    (2) Nel medesimo senso si segnalano Cass. civ. 23 novembre 1998, n. 11855, in questa Rivista 1999, 212; Cass. civ. 21 maggio 1996, n. 4673, ivi 1996, 729 e Trib. civ. Venezia, sez. dist. Chioggia, 17 dicembre 2001, n. 133, ivi 2002, 385.


    (3) Per analoga fattispecie, v. Trib. civ. Roma, sez. XII, 11 febbraio 2003, n. 4736, in questa Rivista 2003, 609.


    (4) Sulla nozione di danno biologico comprensiva del danno alla vita di relazione, del danno estetico, del danno alla sfera sessuale, v. Cass. civ. 14 ottobre 1993, n. 10153, in questa Rivista 1994, 17; Cass. civ. 27 giugno 1990, n. 6536, ivi 1990, 848; Trib. civ. Ravenna 13 marzo 1990, in Riv. giur. circ. e trasp. 1991, 853Page 1010 e Trib. civ. Milano, sez. VIII, 25 gennaio 1990, in questa Rivista 1990, 398. Con particolare riferimento al danno estetico quale componente del danno biologico, v., inoltre, Cass. civ. 8 maggio 1998, n. 4677, ivi 1998, 756; relativamente, invece, alla riduzione della capacità lavorativa generica quale componente del danno biologico v., oltre alla già citata sentenza Trib. civ. Milano 25 gennaio 1990, anche App. civ. Venezia 6 giugno 1997, n. 759, ivi 1998, 889 e Trib. civ. Firenze 3 novembre 1993, n. 2389, ivi 1994, 248. Nelle recenti sentenze Cass. civ. 26 febbraio 2004, n. 3868, ivi 2004, 742; Cass. civ. 15 dicembre 2000, n. 15859, ivi 2001, 1194 e Cass. civ. 12 gennaio 1999, n. 256, ivi 1999, 1338 si afferma che il danno biologico comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito e non è concettualmente diverso dal danno estetico o dal danno alla vita di relazione. Pertanto, il giudice dovrà tener conto di entrambi nella liquidazione del danno alla salute complessivamente considerato al fine di assicurare il corretto ed integrale risarcimento dell'effettivo pregiudizio subito dalla vittima. Per un'attenta ed essenziale trattazione sul danno biologico con riguardo alla definizione ed ai criteri di liquidazione dello stesso, v., in dottrina, A. NEGRO, Quantum debeatur: la liquidazione del danno biologico, Collana Il diritto privato oggi, a cura di P. CENDON, Ed. Giuffrè, Milano 2003.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione del 28 febbraio 2000, ritualmente notificato, Vitiello Giuseppe esponeva:

a) che in data 13 dicembre 1997, alla guida della sua vespa targata LI 107890, percorreva via Filippo Bottazzi, a velocità moderata, allorquando all'altezza della scuola Italo Svevo, a causa di una non prevedibile irregolarità del fondo stradale, perdeva il controllo del veicolo, cadeva e riportava lesioni alla persona;

b) che, in effetti, esso attore percorreva detta strada in ore serali, e transitava su di una porzione di strada che presentava una lastra di basolato instabile che al passaggio del motoveicolo si infossava sollevandosi, determinando il blocco della ruota anteriore ed il ribaltamento del motoveicolo;

c) che per la caduta l'attore riportava un grave trauma cranico commotivo e, ricoverato al vicino nosocomio de Pellegrini, è rimasto lungamente degente, riportando un ematoma extradurale al cranio;

d) che responsabile dell'incidente è da ritenersi l'ente proprietario della strada che, per omessa, difettosa e carente manutenzione, determinava le condizioni e la causa efficiente dell'evento dannoso;

e) che quale utente che transitava in un luogo che, apparentemente consentiva agevole e sicuro transito, incappava, invece, in uno spaventoso incidente determinato dal cedimento di una lastra di basolato che una manutenzione accorta avrebbe certamente evitato;

f) che con racc. A/R inviata al Comune di Napoli l'attore richiedeva il risarcimento e che quest'ultimo indicava nella Costruttrice Flegrea la ditta responsabile della manutenzione della strada, alla quale veniva richiesto il risarcimento dei danni così come all'impresa assicuratrice indicata dal Comune di Napoli, senza esito alcuno;

g) che nell'incidente stradale l'istante ha riportato serissime lesioni e grave trauma che ne hanno determinato il ricovero in ospedale, ove è stato refertato per trauma cranico e ha riportato lesioni che hanno determinato, come conseguenza della malattia, l'esistenza di postumi permanenti;

h) che ad esso istante competono i...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT