Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1127-1134

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@TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI Sez. II, 6 luglio 2004. Est. Criscuolo - Santopaolo (avv. Gallozzi) c. Le Generali spa (avv. Piezzi).

Prescrizione civile - Opponibilità - Eccezione di prescrizione - Controeccezione di interruzione - Onere della prova - Fattispecie in tema di risarcimento danni cagionati da veicolo rimasto sconosciuto e conseguente azione risarcitoria nei confronti di impresa designata dal F.G.V.S.

In tema di danni cagionati da veicolo rimasto sconosciuto, il danneggiato che voglia contrastare l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria avanzata dall'impresa designata dal F.G.V.S. deve opporvi una controeccezione di interruzione della prescrizione, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, al cui regime processuale soggiace. Ne consegue che deve essere proposta in modo chiaro e univocamente diretto a manifestare l'intento di contrastare l'eccezione di prescrizione non essendo sufficiente a tal fine, data anche la non rilevabilità d'ufficio degli atti interruttivi della prescrizione, la mera produzione in giudizio di documenti, quale nella specie lettera di messa in mora della campagnia convenuta, solo astrattamente idonei ad interromperla. (C.c., art. 2943; c.c., art. 2947) (1).

    (1) A sostegno di quanto affermato in massima, v. le citate sentenze: Cass. civ. 28 luglio 2003, n. 11588, in Arch. civ. 2004, 674; Cass. civ. 12 luglio 2002, n. 10137, ivi 2003, 557; Cass. civ. 27 giugno 2002, n. 9378, ivi 2003, 448 e Cass. civ. 19 gennaio 2002, n. 589, ivi 2002, 1247. Per completezza d'informazioni, v. inoltre Cass. civ., sez. un., 10 aprile 2002, n. 5121, in questa Rivista 2002, 457 che ha stabilito l'applicabilità della prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 c.c. in materia di danni provocati dalla circolazione stradale, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e questa non sia stata proposta.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato l'8 marzo 2002, Santopaolo Salvatore conveniva in giudizio Le Generali spa, nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., affinché venisse condannata al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione.

Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda esponeva: che il 15 giugno 1997 in Napoli Cuma, mentre percorreva a bordo del ciclomotore 50 c.c., la via Licola Patria, veniva investito da un'autovettura di colore scuro, la quale si allontanava, senza che ne fosse possibile l'identificazione; che a seguito della collisione veniva sbalzato al suolo e riportava gravi lesioni tra cui la rottura della milza con conseguente intervento di splenectomia; che la colpa del sinistro era da addebitare esclusivamente al conducente dell'auto rimasta sconosciuta che a causa dell'elevata velocità, dopo avere effettuato un sorpasso, investiva il ciclomotore con a bordo l'attore che transitava nella propria corsia di marcia ed a bassa velocità; che aveva denunziato il fatto al Commissariato di Polizia di Pozzuoli e che aveva richiesto con lettera raccomandata del 12 giugno 1998 il risarcimento del danno alla convenuta senza ricevere soddisfazione.

Si costituiva Le Generali spa, nella qualità, che impugnava estensivamente la domanda chiedendone il rigetto, deducendo in particolare la prescrizione e l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 lett. a) della legge n. 990/69.

Prodotta documentazione, ammessa ed espletata prova testimoniale, ammessa c.t.u. sulla persona del danneggiato, la causa sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 13 aprile 2004 è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - In via preliminare deve essere affermata la proponibilità della domanda, avendo l'attore adempiuto alle condizioni di cui all'art. 22 della legge n. 990/69, mediante l'invio di lettera raccomandata contenente la richiesta di risarcimento del danno, ricevuta dalla compagnia convenuta, più di sessanta giorni prima dell'introduzione della lite (vedi ricevuta del 12 giugno 1998).

La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata così come precisato nella motivazione che segue.

In via preliminare la convenuta ha eccepito la prescrizione della domanda, deducendo che trattandosi di sinistro stradale, risalente alla data del 15 giugno 1997, allo stesso si applica la prescrizione biennale di cui all'art. 2947 comma 2 c.c. Ha poi aggiunto che vi sarebbe stata una lettera di messa in mora, richiamata anche in citazione ricevuta il 12 giugno 1998, alla quale avrebbe fatto seguito l'atto di citazione nel marzo del 2002, ben oltre il decorso di un biennio dall'indicato atto di interruzione della prescrizione.

L'eccezione così come formulata è fondata e merita accoglimento.

Sul punto occorre in via preliminare ricordare come le sezioni unite della Suprema Corte, con la recente sentenza del 10 aprile 2002 n. 5121 (in Danno e resp. 2002, 831, in Foro it. 2002, I, 2402), risolvendo un contrasto esistente nella stessa giurisprudenza di legittimità, ha affermato che ove il fatto illecito connesso alla circolazione stradale, integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorché per il reato sia prevista una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al comma 2 dell'art. 2947 c.c., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima.

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Nella fattispecie non risulta che l'attore abbia sporto formale querela, ancorché contro ignoti, non potendosi qualificare tale la mera segnalazione dell'investimento dell'attore inoltrata dal Commissariato di P.S. presso l'Ospedale Cardarelli alla stazione dei C.C. di Bacoli, ed allegata alla produzione di parte civile.

Ne consegue che essendo il fatto risalente al giugno 1997, ed anche a voler prendere in considerazione l'evento interruttivo di cui alla lettera raccomandata espressamente richiamata in citazione del 12 giugno 1998, la prescrizione è venuta a maturare il successivo 12 giugno 2000, ben prima quindi della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio.

A tal riguardo, occorre ricordare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità l'interruzione della prescrizione, si configura come una controeccezione all'eccezione avversaria di prescrizione ed è assimilabile alle eccezioni in senso stretto, al cui regime processuale soggiace. Ne consegue che deve essere proposta dalla parte in modo chiaro e univocamente diretto a manifestare l'intento di contrastare l'eccezione di prescrizione proposta dall'altra parte, sicché, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, non è possibile attribuire effetti ostativi della operatività della prescrizione alla mera produzione di documenti, pur se idonei a fornire la prova dell'avvenuta interruzione (così da ultimo Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2003, n. 11588 in Giust. civ. Mass. 2003, ff. 7-8).

Pertanto il controeccipiente ha l'onere non solo di provare i fatti su cui essa si fonda ma anche di dedurli, o quanto meno è necessario che essi siano implicitamente contenuti nelle argomentazioni difensive da lui sviluppate, non potendo l'esistenza di atti interruttivi essere rilevata d'ufficio dal giudice, neppure se la prova di essi è appunto contenuta in documenti prodotti in giudizio (così Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2002, n. 10137, in Giust. civ. Mass. 2002, 1203; Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2002, n. 9378 in Giust. civ. Mass. 2002, 1113; Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 2002, n. 589 in Notiziario giur. lav. 2002, 414).

Ebbene, a fronte dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla società convenuta, l'attore avrebbe, al più nel termine delle memorie di cui al quinto comma dell'art. 183 c.p.c., dovuto contrapporre l'eccezione di interruzione della prescrizione, indicando gli elementi in base ai quali tale eccezione sarebbe fondata.

Nulla di tutto ciò è stato fatto, con la conseguenza che a fronte della predetta eccezione, deve ritenersi decorso il biennio prescrizionale con la conseguente infondatezza della domanda.

Ed invero, anche a voler assumere un atteggiamento maggiormente permissivo, al più potrebbe tenersi conto della prima lettera interruttiva inviata alla compagnia convenuta nel giugno del 1998, atteso che di tale missiva si fa espressamente menzione in citazione, sicché potrebbe ricavarsi un'implicita volontà di valersene ai fini interruttivi della prescrizione.

Tuttavia analoga conclusione non può assolutamente essere presa per quanto concerne la successiva missiva di messa in mora ricevuta dalle Generali il 31 marzo 2000, alla luce di quanto costantemente ribadito dai giudici della Suprema Corte per i quali non è sufficiente che il giudice rilevi dai documenti versati nel processo un atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, occorrendo piuttosto una chiara manifestazione di volontà della parte tesa ad avvalersene ai fini di cui all'art. 2943 c.c.

Tenuto conto delle ragioni che hanno portato al rigetto della domanda sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. (Omissis).

@TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE 18 febbraio 2004, n. 192. Est. Scarpa - Spina ed altra (avv. Martuscelli) c. Giranda ed Assitalia spa (avv.ti M. Greco e G. Greco).

Responsabilità da sinistri stradali - Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli - Persone trasportateTrasporto di cortesia - Presunzione ex art. 2054 - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie in tema di tamponamento a catena.

Anche nell'ipotesi di trasporto di cortesia i trasportati danneggiati in seguito a sinistro stradale possono invocare le presunzioni di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente e di cui al comma 3 per far valere quella solidale del proprietario, purché sia provato il nesso di causalità tra la condotta del conducente e il danno subito dai...

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