Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1187-1198

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@CORTE DI APPELLO CIVILE DI BOLOGNA Sez. I, 22 aprile 2004, n. 659. Pres. De Robertis - Est. Gilotta - Focccia (avv.ti Bontempi e Amato) c. Moreno Motor Company Srl (avv. Donati).

Vendita - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Garanzia di buon funzionamento della cosa venduta - Differenze - Fattispecie in tema di vendita di veicolo usato. Vendita - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Clausola «visto e accettato nello stato in cui si trova» - Contenuta nella dichiarazione di vendita di veicolo usatoEsonero del venditore dal prestare la garanzia - Esclusione.

Vendita - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Oggetto - Cose nuove - Estensione alle cose usate - Sussistenza - Fattispecie in tema di vizi concernenti il motore di veicolo usato.

La garanzia per i vizi della cosa venduta, nella specie veicolo usato, è un effetto legale della compravendita che non necessita di un'apposita prova, da non confondere con la garanzia di buon funzionamento della cosa venduta nel qual caso il venditore promette una particolare qualità della cosa per un tempo determinato, prestando una garanzia di durata che deve essere espressamente data dal venditore e, quindi, provata in giudizio. (C.c., art. 1490; c.c., art. 1512) (1).

La clausola «visto e accettato nello stato in cui si trova» contenuta nella dichiarazione di vendita di veicolo usato, non esonera il venditore dal prestare la garanzia per i vizi occulti. (C.c., art. 1487; c.c., art. 1490) (2).

La garanzia per i vizi occulti non concerne solo la vendita di cose nuove ma trova applicazione anche nel caso di veicolo usato il cui motore sia completamente usurato. (C.c., art. 1490) (3).

    (1) Sulla distinzione tra la garanzia per i vizi e quella di buon funzionamento della cosa venduta v., nello stesso senso di cui in massima, Cass. civ. 2 aprile 1997, n. 2862, in Arch. civ. 1998, 240.


    (2) Non risultano editi precedenti che affrontino l'esatta fattispecie. In dottrina relativamente a clausole del tipo di quella in esame, v. A. SCARPA, La vendita di cose mobili: disciplina codicistica. Consegna del bene e garanzie del compratore nel codice civile dopo il D.L.vo 2 febbraio 2002, n. 24, in Arch. civ. 2003, 587.


    (3) Conformemente v. la citata sentenza Cass. civ. 24 gennaio 1995, n. 806, in Arch. civ. 1995, 1243.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto notificato il 20 febbraio 1996 Marcello Focaccia citò a giudizio del Pretore di Ravenna, sez. distaccata di Faenza, la Moreno Motor Company Srl per sentir dichiarare risolto il contratto di vendita 24 agosto 1995 della vettura usata Land Rover targata RA 340322 e immatricolata nel 1981 e condannare la convenuta al rimborso del prezzo di lire 5.000.000 pagato per il suo acquisto, delle spese di registrazione della compravendita e di assicurazione sulla responsabilità civile obbligatoria, oltre rivalutazione ed interessi. Sostenne in proposito che l'autovettura, acquistata con l'assicurazione, da parte del venditore, della sua perfetta efficienza e dell'assistenza meccanica all'occorrenza necessaria, dopo appena centoventi chilometri di percorso si era bloccata per l'eccessiva usura del motore, senza che fosse stato possibile sostituirlo con un altro fornito dal venditore.

In via subordinata, ha domandato un'equa riduzione del prezzo di vendita e la riduzione della differenza attiva.

Costituitasi in giudizio, la Moreno Motor Company Srl resistette alla domanda, sostenendo che, su richiesta dello stesso acquirente, che aveva preteso una riduzione del prezzo di vendita, la vendita era avvenuta a rischio e pericolo dell'acquirente e con clausola «visto e accertato nello stato in cui si trova». L'offerta di un motore diverso era avvenuta per correttezza commerciale e non perché la venditrice si ritenesse obbligata a garantire la cosa venduta dai vizi occulti.

A conclusione dell'istruttoria testimoniale assunta il pretore, escluso l'inadempimento alud pro alio ha rigettato la domanda, ritenendo non provata la garanzia del venditore e inesistenti i vizi occulti della cosa denunciati dall'attore, stante le ripetute prove della vettura dallo stesso compiute prima dell'acquisto.

Contro detta sentenza ha proposto appello Marcello Focaccia, che ha dedotto quattro motivi di gravame.

All'appello ha resistito la Moreno Motor Company Srl. All'udienza del 13 gennaio 2004, sulla base delle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Tre dei quattro motivi dell'appello proposto riguardano l'errata valutazione delle risultanze probatorie e possono unitariamente considerarsi.

La garanzia per i vizi occulti della cosa venduta è un effetto legale della compravendita. Provata questa, la garanzia ne consegue automaticamente. L'affermazione del primo giudice sulla necessità di una apposita prova al riguardo è errata, e confonde la garanzia per vizi occulti (art. 1490 c.c.) con la garanzia di buon funzionamento della cosa venduta, che è cosa diversa, perché in questo caso il venditore promette una particolare qualità della cosa per un tempo determinato, prestando una garanzia di durata, regolata da una propria disciplina e diretta ad altri fini (Cass. 2 aprile 1997, n. 2862) e che deve essere invece espressamente data dal venditore (art. 1512 c.c.), e quindi provata in giudizio.

Del resto, l'istruttoria compiuta è stata funzionale alla prova dell'esclusione convenzionale della garanzia (prevista dagli artt. 1487 e 1489 c.c.), sicché la valutazione che andava fatta riguardava la prova dell'esistenza di questo patto accessorio.

A tal fine, quanto contenuto nella dichiarazione di vendita della convenuta («visto e accettato nello stato in cui si trova») è probabilmente irrilevante, sia perché la dichiarazione di vendita non è il contratto, ma una dichiarazionePage 1189 unilaterale destinata a terzi e finalizzata all'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A., sia perché il patto che esonera la garanzia per evizione o per vizi occulti, comportando una rilevante modifica alla disciplina legale del contratto, deve essere univoco. Clausole come quella inserita nella dichiarazione di vendita sono tautologiche o equivoche, in quanto limitando l'«accettato» a quanto «visto», lasciano spazio al non visto e all'occulto, che è il vizio di cui invece qui si parla.

E si è parlato (teste Loris Mazzotti, persona qualificata perché «perito tecnico-meccanico») di un «motore distrutto in quanto completamente usurato, nel senso che la fine corsa dei pistoni nelle relative camicie aveva lasciato uno scalino molto evidente anche ad occhio e questo confermava l'usura dei pistoni ed anche dei cilindri. Il motore era finito nel senso che non c'erano stati episodi traumatici di rottura per cattivo uso, ma trattavasi di usura dovuta a quattordici anni di vita del veicolo». Si tratta quindi, senza che da parte della venditrice appellata siano state sollevate specifiche obiezioni, di un vizio del motore della cosa venduta, dato dall'esaurimento del suo ciclo funzionale. Vizio evidentemente occulto, se, come riferisce la stessa venditrice, il Focaccia si recò più volte presso la ditta per provare la macchina, senza che quel vizio fosse mai emerso.

A questo punto, la questione si sarebbe dovuta risolvere rispondendo, in sequenza, al duplice quesito: se la vetustà del veicolo comportava naturalmente l'esclusione della garanzia per il vizio occulto; se la garanzia per questo vizio non fosse stata pattiziamente esclusa.

La risposta al primo quesito non poteva che essere negativa. La vettura fu commercializzata perché fosse usata e non per altro. Da qui nasce, forse provocatoriamente, l'invocazione dell'inadempimento nei termini dell'aliud pro alio ribadita, anche se infondatamente, dall'appellante. È chiaro che non ci fu consegna di cosa radicalmente diversa da quella oggetto del contratto, ma è anche vero che il veicolo, che avrebbe dovuto essere essenzialmente semovente, dopo un mese si bloccò del tutto. Ma la garanzia per i vizi occulti non concerne solo la vendita di cose nuove di fabbrica. Non lo dice il testo della legge; lo esclude la causa commutativa del contratto di vendita e l'ingiustificatezza che in caso contrario conseguirebbe al pagamento del prezzo (cfr. Cass. 24 gennaio 1995, n. 806).

La risposta al secondo quesito, all'esito dell'istruttoria testimoniale assunta, deve essere parimenti negativa.

Sul punto, due sono stati i testi escussi ichiaratisi direttamente a conoscenza della circostanza. Elena Orioli, fidanzata del Focaccia, che assistette alla consegna del prezzo e che sentì la disponibilità data dalla venditrice ad «intervenire» se «l'autovettura avesse presentato problemi» e che, a specifica domanda, chiarì che in sua presenza si contrattò sul prezzo senza che si parlasse di garanzia; e Aldo Mantovani, venditore-collaboratore della Moreno Motor Company Srl, che riferì di avere precisato a Focaccia che se avesse voluto pagare cinque milioni, contro i sei milioni e mezzo richiesto, la vettura sarebbe stata consegnata senza interventi di manutenzione e senza garanzia.

A parte il contrasto tra quanto riferito dai due testi (la prima, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non ha riferito che si escluse la garanzia; ha anzi attribuito alla venditrice la disponibilità ad un «intervento», ad un'assistenza post vendita, che se non è ancora garanzia di buon funzionamento, è certo lontana dall'essere esclusione della garanzia per i vizi occulti) - contrasto probatorio che di per sè escluderebbe la prova della clausola di esonero della garanzia per i vizi occulti - l'affermazione di Mantovani doveva essere letta alla luce della possibilità che il teste si riferisse ad una garanzia di buon funzionamento, dato il collegamento fatto a preventivi interventi di manutenzione e dato che la trattativa si svolse in un contesto nel quale, Focaccia, provando e riprovando la vettura prima di decidersi a comprarla, dava segno inequivoco di volersi assicurare della mancanza...

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