Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine183-206

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@TRIBUNALE DI SALERNO Sez. II, ord. 27 gennaio 2005. Est. Carrato - Iannone c. Cond. Palazzo di Giuda in Salerno.

Procedimenti cautelari - Azioni di nunciazione - Denuncia di danno temuto - Presupposto - Dualità dei titolari del bene pericoloso e di quello minacciato - Fattispecie di azione ex art. 1172 c.c. intentata contro un condominio da una partecipante allo stesso - Ammissibilità.

Procedimenti cautelari - Azioni di nunciazione - Denuncia di danno temuto - Soggetto passivoIndividuazione - Nel caso in cui il preteso danno derivi da bene non di natura condominiale (nella specie solaio divisorio).

L'azione nunciatoria di danno temuto richiede che il bene pericoloso e quello minacciato appartengano a due diversi titolari. Conseguentemente, è ammissibile il ricorso ex art. 1172 c.c. proposto dalla proprietaria esclusiva di un garage, in relazione alle infiltrazioni derivate al solaio di copertura e ai muri perimetrali dello stesso a causa della cattiva manutenzione delle tubature condominiali del fabbricato sovrastante, di cui la ricorrente risulti - al contempo - condomina. (C.c., art. 1172) (1).

Soggetto passivo di un'azione ex art. 1172 c.c., proposta in relazione al pericolo di danni gravi e prossimi derivanti dal cattivo stato di manutenzione di un solaio divisorio (bene che non ha natura condominiale), non è il condominio, privo di potere esclusivo di gestione e/o custodia sul bene che si assume pregiudizievole, ma i proprietari del piano sovrastante a quello che accusa il preteso danno. (C.c., art. 1117; c.c., art. 1172; c.c., art. 2051) (2).

    (1) Nulla in termini.


    (2) Per riferimenti, si veda Pret. Catania, 13 dicembre 1993 in Foro it. 1995, I, 416.


(Omissis). - Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2003, Iannone Paola, in proprio e nella qualità di procuratrice generale del figlio Francesco Farina, adiva questo Tribunale instaurando il presente procedimento di denunzia di danno temuto.

Lamentava la ricorrente che negli ultimi tempi si stavano verificando gravi fenomeni di infiltrazioni in un locale di sua proprietà sito in Salerno a Piazza Nicotera n. 15, attualmente adibito a garage pubblico; che tali infiltrazioni, riguardanti sia il solaio di copertura del garage che i muri perimetrali dello stesso, erano da imputarsi ad una cattiva manutenzione di tubazioni condominiali del Condominio convenuto, che sovrastava il descritto seminterrato garage della Iannone; che, a causa della consistenza e della frequenza delle denunciate infiltrazioni, la proprietà della ricorrente era ormai minacciata nella staticità delle strutture da un grave e prossimo pericolo di danno.

Instauratosi rituale contraddittorio, in data 12 novembre 2003 si costituiva il Condominio di Via Matteo Rossi n. 7 - Salerno.

Lo stesso deduceva, in rito, l'improponibilità del ricorso per l'essere la Iannone condomino del condominio convenuto; nel merito, l'infondatezza del ricorso per mancanza di infiltrazioni in corso imputabili al condominio e per assenza di una qualsivoglia situazione di pericolo con riferimento alla staticità del solaio del garage o con riferimento al pericolo di crolli o cedimenti di materiale.

All'udienza di comparizione delle parti del 12 novembre 2003, al fine di accertare i fatti di causa, veniva nominato quale ausiliario giudiziale l'ing. Pecoraro Gianfranco, il quale provvedeva a depositare relativa relazione tecnica - dopo varie proroghe e solleciti - all'udienza dell'1 dicembre 2004.

Esaminata dalle parti la relazione del c.t.u. e dedotte le rispettive osservazioni sulla stessa, il tribunale di riservava di provvedere all'udienza del 12 gennaio 2005.

Prima di passare all'esame del merito della istanza cautelare di denunzia di danno temuto, il tribunale deve pronunciarsi sull'eccezione in rito di assunta improponibilità della presente azione sollevata dal Condominio convenuto.

Ha dedotto il Condominio che, poiché la Iannone è una dei condomini del Condominio di via Matteo Rossi n. 7 ed è pertanto anch'ella comproprietaria degli impianti e delle tubazioni condominiali da cui deriverebbe il danno temuto, non sarebbe ammissibile da parte della ricorrente la presente azione perché difetterebbe nel caso di specie il presupposto dell'appartenenza delle due cose (quella pregiudizievole e quella minacciata) a soggetti differenti.

In sostanza, essendo la Iannone proprietaria del garage minacciato e comproprietaria, perché condomina, degli impianti da cui deriva il danno temuto, le sarebbe inibito di agire in via nunciatoria nei confronti dello stesso Condominio di cui fa parte.

Ella infatti, si afferma, si sarebbe già resa responsabile, seppur insieme agli altri condomini, dell'insorgere del pericolo di danno proveniente dai beni condominiali, per cui non potrebbe ora dolersi delle relative conseguenze sui beni di sua proprietà esclusiva.

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Tale eccezione non ha pregio e va rigettata. Vero è che non sarebbe ammissibile ricorrere ex art. 1172 c.c. per un danno temuto proveniente da un bene appartenente allo stesso soggetto ricorrente e titolare del bene minacciato, la qual cosa prima che contro il diritto apparirebbe contraria alla logica.

Ed è evidente, dunque, che l'azione nunciatoria di danno temuto richiede per sua stessa natura che il bene pericoloso e quello minacciato abbiano una dualità di titolari.

Tuttavia, nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato da parte resistente, ricorre proprio tale ipotesi.

Infatti il condominio costituisce (per giurisprudenza pacifica) un ente di gestione di beni comuni che ha una propria soggettività distinta rispetto a quella dei singoli condomini persone fisiche che lo compongono.

Da tale sua autonoma soggettività deriva che i beni condominiali, pur restando beni comuni a tutti i condomini, sono soggetti ad un potere di gestione di pertinenza esclusiva dell'ente condomino, il quale ne diviene per l'effetto lato sensu titolare unico e autonomo dai singoli condomini.

Dunque, nel caso in esame è pienamente integrata la dualità dei titolari dei beni in questione.

Del buon funzionamento degli impianti condominiali del Condominio di Via Rossi n. 7 dovrà rispondere un soggetto - l'ente condominio - diverso dai proprietari del garage danneggiato, la Iannone Paola e Farina Francesco.

Da tanto l'infondatezza della eccezione di improponibilità sollevata dalla parte resistente. Non di meno, la denunzia di danno temuto avanzata dalla ricorrente va rigettata.

La denuncia di danno temuto postula, in effetti, un non facere, ossia l'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa, comportante pericolo di un danno grave e prossimo per il bene in proprietà o in possesso del denunciante, e prevede come rimedio l'ordine, a chi abbia la piena disponibilità del bene costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo.

Dal disposto accertamento tecnico espletato dell'ing. Pecoraro emerge che la porzione di locale seminterrato in proprietà dei sig.ri Iannone e Farina, ubicato in corrispondenza del fabbricato di Via M. Rossi n. 7, è stato effettivamente interessato nel corso degli ultimi anni da infiltrazioni di varie entità e natura che hanno riguardato: il solaio intermedio tra piano seminterrato e piano terra; l'impianto di smaltimento suborizzontale emergente dall'intradosso del solaio; le pareti perimetrali del piano seminterrato.

Orbene, per quanto emerso in sede peritale, risulta prima facie che l'istanza ex art. 1172 c.c. è infondata - e nessun obbligo di intervento può essere posto in questa sede cautelare in capo al Condominio resistente - con riguardo all'impianto di smaltimento sub-orizzontale emergente dall'intradosso del solaio e con riguardo alle pareti perimetrali del piano seminterrato per le seguenti ragioni.

Per quanto concerne il detto impianto di smaltimento, infatti, il c.t.u. ha constatato che dallo stesso, comunque trovato in «uno stato di fatiscenza e precarietà impressionante», ad oggi non si verificano più perdite di acque luride.

Pertanto dallo stesso non deriva più alcun pericolo di danno grave e prossimo per la proprietà della ricorrente né l'impianto sembra dover essere oggetto in via urgente di interventi di riparazione e/o rifacimento, nonostante le sue eccessive precarie condizioni che si apprezzano dalla documentazione fotografica in atti e nonostante che il consulente del Giudicante consigli nella sua relazione lo smembramento dell'impianto e la sua sostituzione.

Per quel che riguarda, invece, le pareti perimetrali del garage seminterrato, le uniche infiltrazioni ancora in corso sono risultate essere le «infiltrazioni di acqua meteorica proveniente dal muro di contenimento del terrapieno del corpo stradale di Via M. Rossi e P.zza Nicotera, che si sversano nel piano seminterrato attraverso i vani di apertura a bocca di lupo siti a nordovest».

Tuttavia, il perito ha acclarato che tali ultime infiltrazioni non sono riconducibili ad un cattivo stato dei beni condominiali (i muri perimetrali), ma dipendono esclusivamente da una inidonea pavimentazione dei marciapiedi comunali sovrastanti il garage e da un avvallamento rilevato nell'attiguo piano stradale pubblico. Va da sé, pertanto, che il Condominio di Via Matteo Rossi n. 7 è esonerato da ogni responsabilità a riguardo, non dovendo rispondere in alcun modo della dannosità di beni di terzi.

A questo punto residua l'obbligo di valutare la fondatezza o meno dell'istanza avanzata dalla Iannone con riguardo allo stato del solaio che divide il piano seminterrato del garage dal piano terra. Orbene, deve rilevarsi che, riguardo al predetto solaio di copertura del garage, la tutela cautelare invocata ex art. 1172 c.c. avrebbe potuto astrattamente essere accordata.

Relativamente allo stesso, infatti, il perito ha constatato che esso nel tempo è stato interessato da fenomeni dannosi che hanno già determinato e continuano a determinare un progressivo...

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