Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine937-950

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@TRIBUNALE CIVILE DI TRANI Sez. dist. di Canosa di Puglia, 22 luglio 2002. Pres. Caputo - Di Cristo (avv.ti Falciola e Bottaro) c. Di Leo e Commercial Union Insurance (avv. Iuele)

Prescrizione civile - Prescrizioni brevi - In materia di risarcimento danni - Da circolazione veicoli - Giudizio penale conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione dell'imputato - Prescrizione biennale - Applicabilità.

In tema di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale, qualora il giudizio civile sia stato preceduto da quello penale conclusosi con sentenza di assoluzione dell'imputato «perché il fatto non costituisce reato», il diritto al risarcimento si prescrive nel termine biennale di cui all'art. 2947 c.c., comma 2, con decorrenza dalla data in cui la sentenza sia diventata irrevocabile e, pertanto, la prescrizione può dirsi già intervenuta soltanto per quegli attori che non si siano costituiti parte civile nel procedimento penale. (C.c., art. 2947) (1).

    (1) In dottrina, sull'argomento de quo, v. A.M. GAMBINO, A. IANNACCONE, E. MINERVINI, F. ROSELLI, S. RUPERTO, La prescrizione, Ed. Giuffrè, Milano 1999; A. DONZELLA, Sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, in Vita notar. 1993, 1326; A. ALIBRANDI, Appunti sull'art. 2947, secondo comma, c.c., in questa Rivista 1987, 833.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione depositato in cancelleria in data 13 ottobre 2000 gli attori convenivano in giudizio il sig. Di Leo nonché la Commercial Union Insurance, per sentire accertare e dichiarare la responsabilità del Di Leo nella determinazione del sinistro occorso in data 29 luglio 1992, nel quale il sig. Di Cristo Michele perdeva la vita, e per l'effetto condannarlo, in solido con la Compagnia Assicuratrice Commercial Union Insurance «all'immediato pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento danni per la complessiva somma di lire 1.093.500.000 o in quella maggiore o minore che sarebbe stata ritenuta di giustizia, di cui lire 500.000.000 per danni morali spettanti esclusivamente alla sig.ra Di Cristo Marianna, lire 150.000.000 per ciascuno dei genitori e lire 100.000.000 per ciascuno dei fratelli per danni morali, nonché a lire 22.000.000 per ciascuno dei genitori del defunto, a lire 24.400.000 per Di Cristo Vincenzo ed a lire 25.100.000 per Di Cristo Marianna, per danno biologico, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Si costituiva in giudizio la citata Compagnia Assicuratrice impugnando e contestando ogni avverso formulato, dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché formulando una preliminare eccezione di intervenuta prescrizione «del diritto nei confronti di tutti o in difetto, di alcuni degli attori».

In occasione della prima udienza tenutasi in data 17 gennaio 2001, gli attori e la Compagnia Assicuratrice de qua, comparivano regolarmente in giudizio. Del sig. Di Leo, non costituitosi né comparso, invece, il Giudicante, verificata la regolarità della citazione, provvedeva a dichiarare la contumacia. L'udienza veniva così rinviata al 20 aprile 2001 e poi ancora al 3 ottobre 2001, occasione nella quale il Giudicante si riservava. Sciolta la riserva in data 5 ottobre 2001, quest'ultimo invitava le parti a precisare le conclusioni sulla eccepita prescrizione del diritto al risarcimento dei danni lamentati dagli attori, riservando ogni altro provvedimento all'esito della decisione, in via preliminare, su tale eccezione. Rinviava, indi, all'udienza del 7 novembre 2001 ove il G.I. riservava la causa per la decisione sull'eccezione preliminare, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla convenuta è parzialmente fondata e pertanto va accolta limitatamente ai sigg.ri Di Cristo Antonio e Di Cristo Vincenzo, per i motivi che qui di seguito si esporranno.

Quanto agli altri due attori, Fasciano Antonia e Di Cristo Marianna, la causa dovrà proseguire per la dovuta istruzione nel merito, come sarà disposto da separata ordinanza.

Ebbene, tornando alla questione dell'eccezione, gli attori giustamente richiamano la disposizione ex art. 2947 c.c., la quale espressamente recita: «... Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica all'azione civile. Tuttavia, se il reato si è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile».

Ebbene, nel caso che ci occupa è ben evidente che, al di là di ogni tentativo posto in essere un pò da entrambe le parti al fine di dimostrare ad ogni costo nell'un caso la mancata verificazione della prescrizione per tutti e quattro gli attori, nell'altro, l'esatto contrario, a mezzo di costruzioni che tendono a divergere da quello che al contrario la norma enuncia in maniera molto chiara, ci si trova esattamente nell'ipotesi considerata dal terzo comma dell'articolo in esame. Ed infatti, nella fattispecie, il giudizio civile è stato preceduto da quello penale, conclusosi con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 14 settembre 1998, la quale praticamente confermava le conclusioni della Corte d'appello di Bari (sent. 5 giugno 1997), che a sua volta assolveva l'imputato dal delitto ascrittogli «perché il fatto non costituisce reato». Ordunque, a prescindere dalla circostanza che ad oggi i due giudizi siano indipendenti, è innegabile che basti seguire la lettera della legge per dedurre che il diritto al risarcimento del danno de quo debba seguire laPage 938 prescrizione biennale ex art. cit. secondo comma, con decorrenza, per l'appunto, dalla data in cui la sentenza sia diventata irrevocabile. Partendo da questo presupposto, è altresì necessario, per risolvere la questione in oggetto, tener conto dei quattro soggetti attori i quali si ritengono legittimati a poter esperire l'azione civile per il risarcimento del danno subito in seguito al sinistro e quindi alla morte del sig. Di Cristo Michele, i quali palesemente non sono tutti esattamente nella stessa posizione.

Ed infatti due di essi - Di Cristo Marianna e Fasciano Antonia - provvedevano a costituirsi parti civili nel giudizio penale, e pertanto nei confronti delle stesse, e solo delle stesse, possono valere le considerazioni suesposte, nel senso che la sentenza del giudizio penale, facendo stato solo tra le parti costituitesi, dal momento della propria irrevocabilità ha segnato il momento iniziale della decorrenza della prescrizione biennale.

Quanto alle altre due parti, Di Cristo Antonio e Di Cristo Vincenzo, le stesse non possono che considerarsi decadute dallo stesso diritto, alla data dell'atto introduttivo del giudizio, non essendosi costituite nel giudizio penale e dunque non essendo interessate dalla sentenza de qua.

Ed è ovvio che non è possibile comodamente ricercare e richiamare per ciascun soggetto una differente normativa, solo ed esclusivamente al fine di farlo rientrare in un periodo prescrizionale diverso. È altrettanto ovvio che il principio applicabile al caso è uno ed uno soltanto, e vale per tutte le parti. Anche perché la sentenza della Suprema Corte è alquanto chiara ed incontestabile quando afferma che «il fatto non costituisce reato», ragion per cui rimane inapplicabile il primo capoverso del terzo comma dell'art. 2947 c.c., ai fini dell'applicazione del periodo prescrizionale più lungo, quello cioè, previsto per il reato, in questo caso neanche astrattamente configurabile perché non sussistente, attesa la sentenza irrevocabile di assoluzione dell'imputato.

Da ultimo, è ulteriormente evidente che, per i due attori per cui la prescrizione non è intervenuta, questa è stata interrotta a mezzo delle due racc.te esibite in giudizio, rispettivamente del 2 e 9 marzo 2000. Quanto agli altri due, invece, non si può parlare di interruzione della prescrizione, perché la richiesta di risarcimento danni è intervenuta per gli stessi tardivamente.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, dovrà parzialmente essere accolta l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da parte convenuta, solo relativamente, cioè, ai sigg.ri Di Cristo Antonio e Di Cristo Vincenzo.

Per gli altri due la causa dovrà proseguire, come da separata ordinanza.

Spese compensate. (Omissis).

@TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Sez. II, 17 luglio 2002, n. 2807. Est. Candidi Tommasi - Universo Ass.ni spa (avv. Graziosi) c. Ritelli (avv. Bentivogli)

Assicurazione obbligatoria - Contratto di assicurazione - Clausole - Esclusione della copertura assicurativa in caso di guida in stato di ebbrezza - Vessatorietà - Esclusione.

Non è qualificabile come vessatoria e non è, quindi, soggetta alla specifica approvazione per iscritto, la clausola di contratto di assicurazione r.c. auto che preveda l'esclusione della copertura assicurativa in caso di guida in stato di ebbrezza. In tal caso, infatti, la clausola non riduce l'ambito obiettivo di responsabilità dell'assicuratore rispetto alle previsioni di legge o di contratto, ma determina soltanto i limiti entro i quali l'obbligazione assunta deve ritenersi operante, fissando con l'esclusione di alcuni casi l'effettiva portata della copertura assicurativa. (Fattispecie in tema di rivalsa assicurativa contro conducente messosi alla guida in stato di ebbrezza). (C.c., art. 1341; L. 24 novembre 1969, n. 990, art. 18) (1).

    (1) Per analoghe fattispecie, v. le citate sentenze: Cass. civ. 23 febbraio 1996, n. 1437, in questa Rivista 1997, 60; Cass. civ....

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