Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine853-874

Page 853

@TRIBUNALE PENALE DI TORINO Sez. del riesame, ord. 7 ottobre 2002. Pres. Balestretti - Est. Moroni - Ric. Ianora

Velocità - Gare di velocità - Reato di cui all'art. 141, comma 9, nuovo c.s., come modificato dal D.L.vo n. 9/02 - Conseguenze - Sequestro probatorio dell'autovettura.

Il sequestro probatorio disposto dalla P.G. e convalidato dal P.M. di un'autovettura a bordo della quale l'indagato abbia intrapreso una gara di velocità con un altro conducente, va mantenuto per il solo fatto che essa, a prescindere dalla non obbligatorietà della confisca, costituisce il corpus delicti. (Nuovo c.s., art. 141; c.p.p., art. 324; c.p.p., art. 354; c.p.p., art. 355; c.p., art. 240) (1).

    (1) Nulla, a quanto consta, circa l'ipotesi di reato di competizione in velocità di veicoli a motore, introdotta con D.L.vo n. 9/02. Contra, nel senso che «il giudice del riesame deve in ogni caso verificare la sussistenza delle esigenze probatorie, anche se il sequestro ha avuto ad oggetto il corpo del reato» v. Cass. pen., sez. un., 24 luglio 1991, n. 10, in Arch. nuova proc. pen. 1991, 543 (citata nella stessa ordinanza) e Cass. pen., sez. VI, 3 novembre 1992, n. 3735, ivi 1993, 650.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.

(Omissis). - Nel procedimento n. 133/02 T.L.R., sulla richiesta di riesame proposta personalmente in data 25 settembre 2002 da Ianora Mario, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica Agg. presso il Tribunale di Torino in data 31 agosto 2002.

In data 30 agosto 2002, personale di P.S. della Questura di Torino, a seguito di comunicazione pervenuta dalla centrale operativa, si portava nei pressi di Corso Grosseto, nel tratto di strada compreso tra P.zza Manno e via Grande Torino, ove era stata segnalata la presenza di alcuni automobilisti che stavano gareggiando tra loro a bordo delle rispettive auto.

Ed invero, nel percorrere Corso Grosseto gli agenti notavano due autovetture (una delle quali, una Peugeot 205 Gt, avente tg. AN 704 HB) che viaggiavano affiancate ad andatura elevata e che, giunte all'altezza dell'incrocio di Corso Grosseto con via Grande Torino, effettuavano una repentina inversione di marcia riposizionandosi affiancate; subito dopo ripartivano nuovamente ad altissima velocità, percorrendo lo stesso tratto di strada per tornare poi ancora nei pressi dello stesso incrocio, pronti per ripartire con le stesse modalità.

A questo punto gli operanti decidevano di intervenire riuscendo a bloccare la ripartenza delle due autovetture. Identificati i due conducenti, gli agenti procedevano al sequestro dei veicoli in relazione al reato di cui all'art. 141, comma 9, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 8 D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9 (in particolare, per quel che qui interessa veniva disposto il sequestro penale ex artt. 354 e 355 c.p.p. - successivamente convalidato dal P.M. in data 31 agosto 2002 - della Peugeot 205 Gt tg. AN 704 HB, di proprietà e condotta, appunto, dall'odierno ricorrente).

Avverso il menzionato provvedimento di convalida dell'operato sequestro, presentava personalmente istanza di riesame lo Ianora in ragione dei seguenti motivi:

- il veicolo oggetto di sequestro presenta caratteristiche costruttive e funzionali del tutto corrispondenti a quelle indicate nella relativa carta di circolazione, cosicché non vi possono essere ragionevoli motivi per ritenere che verrà nuovamente impiegato per commettere ulteriori reati;

- la mancanza di qualsivoglia «elaborazione del motore» dell'autovettura o di altri dispositivi di equipaggiamento (che, dunque, non può costituire alcun «indizio» dell'asserito comportamento contravvenzionale);

- la non obbligatorietà della confisca alla luce di quanto disposto dalla normativa specifica sopra richiamata, nonché dall'art. 240, secondo comma, c.p.

Concludeva, quindi, per l'annullamento del provvedimento oggetto di gravame e la restituzione del veicolo in oggetto.

L'istanza di riesame è infondata e, pertanto, deve essere respinta.

In materia di sequestro probatorio, com'è noto, il tribunale del riesame deve verificare solamente:

- l'astratta configurabilità del fatto illecito ipotizzato come corrispondente ad una fattispecie normativa tipica, ipotizzabile in base ad elementi processuali già acquisiti in atti; l'insussistenza dell'elemento soggettivo, qualora sia rilevabile ictu oculi in modo macroscopico ed evidente (v. Cass., sez. III, 16 gennaio 1993 n. 2321, Sanfilippo; sez. III, 7 giugno 1993 n. 1036, Cicognani; sez. II, 22 novembre 1995 n. 4306, Mancini);

- che l'oggetto sequestrato costituisca il corpo del reato o cosa pertinente al reato ipotizzato, posto che «la possibilità del sequestro per l'accertamento dei fatti riguarda soltanto le cose pertinenti al reato e non già il corpo del reato che è sequestrabile senza condizioni, possedendo in sè e senza necessità di apposito accertamento, l'attitudine probatoria in questione» (Cass., sez. V, 5 gennaio 1996 n. 2834, Mosca; Cass., sez. III, 8 giugno 1994, Di Mari; conforme Cass., S.U., 11 febbraio 1994, Carella);

- la necessità della permanenza del vincolo reale a fini probatori (Cass., S.U., 24 luglio 1991 n. 10, Raccah).

Ora, passando all'esame nel merito, deve affermarsi l'astratta configurabilità del fatto illecito ipotizzato come corrispondente alla fattispecie normativa tipica, ovvero la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 141, comma 9, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 8 D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, in quanto dal contenuto dell'annotazione di P.G. è emerso chiaramente come i conducenti delle due autovetture avevano intrapreso una vera e propria gara di velocità a bordo dei loro rispettivi mezzi,Page 854 con modalità tali da far ritenere integrata la fattispecie sopra richiamata.

Per quanto attiene invece al profilo del vincolo di pertinenza tra il bene sequestrato e il reato ipotizzato, risulta evidente come l'autovettura in sequestro debba essere considerato strumento stesso di attuazione della condotta criminosa e quindi corpus delicti, donde la sussistenza delle esigenze probatorie che hanno fondato il verbale di sequestro ed il conseguente provvedimento di convalida.

Infine, per mera completezza argomentativa, va evidenziato che la prospettata non obbligatorietà della confisca del suddetto veicolo, alla luce di quanto disposto dalla normativa specifica sopra richiamata, nonché dall'art. 240, secondo comma, c.p., non può valere, allo stato ed a prescindere dalla concreta fondatezza della obiezione, a determinare la caducazione dell'operato sequestro.

Alla reiezione della presente impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis).

@TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI Sez. XI, 17 luglio 2002, n. 9595. Est. Grieco - Tramontano c. Sai e Siderom srl

Risarcimento del danno - Danno biologico - Estetico - Liquidazione - Valutazione equitativa - Criteri.

In tema di liquidazione del danno biologico, in particolare di quello estetico, il Giudice può ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati effettuando una necessaria personalizzazione del criterio adottato al caso specifico. (C.c., art. 2043; L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione del 5 giugno 1997 Tramontano Annalisa esponeva che il 25 gennaio 1996, mentre era alla guida del proprio ciclomotore tg. 59CJL, percorreva via Caracciolo in Napoli, veniva urtata dall'auto Alfa 164 tg. NA R 20020, di proprietà della Siderom srl ed assicurata per la r.c. con la Sai Assicurazioni spa, che effettuava una manovra di retromarcia da posizione di sosta, senza avvedersi del sopraggiungere del ciclomotore. Ciò premesso conveniva innanzi a questo tribunale le predette società chiedendone, previa declaratoria di esclusiva responsabilità della prima, la condanna in solido al risarcimento dei danni alla persona ed al ciclomotore, subiti in conseguenza del sinistro. Si costituiva la Sai spa che chiedeva il rigetto della domanda e, subordinatamente, l'applicazione del concorso di colpa ex art. 2054 c.c. Restava contumace la Siderom srl. Svolta l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Va preliminarmente rilevata la proponibilità della domanda, preceduta da rituale istanza risarcitoria ex art. 22 L. 990/69, a mezzo lettera racc. a.r. n. 4804 del 9 febbraio 1996, pervenuta il 14 febbraio 1996 (cfr. prod. att.). La legittimazione delle parti risulta provata dal certificato della motorizzazione civile, in ordine alla proprietà del ciclomotore, e dalla visura Pra in ordine a quella dell'autoveicolo. Dalla deposizione dei testi è emerso che, nelle circostanze di cui in domanda, il ciclomotore condotto dalla Tramontano veniva urtato dall'Alfa 164 il cui conducente stava effettuando una manovra di retromarcia, ripartendo da posizione di sosta. Per effetto della collisione il ciclomotore cadeva al suolo con la sua conducente, la quale vanamente frenava e sterzava nel tentativo di evitare l'impatto (cfr. teste Plutino Roberta). Sulla scorta di tali elementi, non contrastati da alcuno di segno contrario, va ritenuto che la piena ed esclusiva responsabilità dell'incidente de quo vada ascritta al conducente dell'auto Alfa 164 e, per esso, in questa sede, della proprietaria Siderom srl. È indirizzo giurisprudenziale consolidato che «la manovra di retromarcia, in quanto pone in essere una situazione di particolare pericolosità, esige una speciale solerzia ed attività da parte del conducente, il quale non è tenuto solo ad accertare che, da tergo, il campo stradale sia libero, ma anche che il veicolo possa essere spostato dalla posizione in cui si trova senza pericolo per alcuno, ciò per il principio generale che il conducente ha l'obbligo fondamentale di vigilare con la massima attenzione la strada da percorrere, sia durante la marcia normale e sia, soprattutto, durante l'esecuzione di una...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT