Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine669-683

Page 669

@TRIBUNALE DI BARI Sez. II, 16 maggio 2005. Est. Traversa - T.P c. Sesit Puglia.

Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - Ambito di applicazione - Iscrizione ipotecaria Illegittimità - Ordine di cancellazione rivolto al concessionario per la riscossione - Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Ammissibilità.

Pur non potendosi ordinare direttamente al Conservatore dei RR.II. l'immediata cancellazione di un'iscrizione ipotecaria eseguita illegittimamente, nel caso in cui difetti un provvedimento giudiziario definitivo, ostandovi in tal senso il perentorio divieto sancito dall'art. 2884 c.c., non è tuttavia preclusa all'Ago la possibilità di emettere un'analoga pronuncia su ricorso proposto in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., all'esito del positivo riscontro del fumus boni iuris (nella fattispecie, ravvisabile nell'intervenuta sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale) e del periculum in mora, (configurabile in danno dei ricorrenti, imprenditori commerciali, dalla probabile segnalazione alla Centrale Rischi) ordinando al Concessionario delegato alla riscossione dei tributi di attivarsi per disporre l'immediata cancellazione del vincolo immobiliare iscritto illegittimamente. (C.c., art. 2884; c.p.c., art. 700).

(Omissis). - Il Giudice designato, letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 3 dicembre 2004 da T.P. nei confronti di Sesit Puglia, contumace; vista la memoria dell'Agenzia delle Entrate chiamata in causa ai sensi dell'art. 107 c.p.c., osserva.

Il ricorrente chiede adottarsi ogni opportuno provvedimento al fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca iscritta su un immobile di sua proprietà dalla Sesit, come da notifica dell'11 novembre 2004, a seguito di mancato pagamento di carico tributario di euros 3.840,00, nonostante la sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale, anteriormente disposta dalla Commissione Tributaria con ordinanza del 17 settembre 2004, con cui era stata accolta l'istanza cautelare di esso T. proposta incidentalmente col ricorso principale.

Sostiene infatti il ricorrente che nelle more del giudizio volto ad ottenere a cura della Sesit la cancellazione dell'ipoteca, in quanto illegittimamente iscritta, egli subirebbe un irreparabile pregiudizio derivante dal rischio di segnalazione alla Centrale rischi e la conseguente revoca degli affidamenti bancari a lui concessi quale esercente attività commerciale.

Occorre preliminarmente verificare se nel caso in esame sussista la giurisdizione dell'AGO, al fine di valutare l'inammissibilità della domanda cautelare.

Premesso che non si controverte in materia di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, in quanto la controversia tributaria è solo l'antecedente logico-giuridico del presente ricorso cautelare, azionato dal T. per ottenere in via urgente la cancellazione dell'ipoteca iscritta dalla Sesit, osserva questo Giudicante, seguendo il criterio discretivo fondamentale del riparto di giurisdizione, che, nel caso di specie, la parte contesta l'esistenza del potere della P.A. di emettere l'atto (qui, l'iscrizione di ipoteca sul bene del contribuente, ex art. 77 D.P.R. 602/1973) in mancanza di esecutività della cartella, sospesa con provvedimento provvisorio dall'adita Commissione Tributaria, con la conseguenza che - prospettandosi la carenza di potere della P.A., e non il semplice cattivo uso del medesimo - la posizione del privato è di diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo, e conseguentemente la giurisdizione spetta all'AGO.

Passando all'esame del fumus boni iuris, esso è pacifico, atteso che la sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale relativa a carico tributario è stata disposta dalla Commissione Tributaria con ordinanza del 17 settembre 2004 a seguito di ricorso proposto dal T. contro la cartella in oggetto, mentre l'iscrizione dell'ipoteca da parte della Sesit è avvenuta in epoca posteriore - 12 ottobre 2004, come da visura in atti - e dunque quando il ruolo esattoriale non era più esecutivo, condizione che, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, equivale alla mancanza, per cui l'iscrizione di ipoteca, disciplinata dall'art. 77 D.P.R. citato, non poteva essere effettuata in alcun modo.

Quanto al periculum, la condizione di imprenditore commerciale documentalmente provata - egli e la moglie sono titolari di due società che fanno ricorso al credito bancario, con affidamenti di non esigua entità (euros 77.000,00 distintamente ripartiti su vari c/c, come da dettaglio bancario in atti) - lascia fondatamente ritenere che la sussistenza di iscrizione ipotecaria potrebbe determinare la segnalazione del nominativo presso la Centrale dei rischi cui si rivolgono gli istituti di credito per verificare la solvibilità del cliente, con conseguente concreto e immediato pericolo della revoca degli affidamenti, e relativo rischio di impossibilità di onorare i crediti, affidamenti che non potrebbero attendere certo, per il ripristino, i tempi di un giudizio ordinario.

È altresì appena il caso di osservare che l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la fondatezza della richiesta del T., su cui però essa non può interloquire in quanto le iscrizioni - e relative cancellazioni ipoteca-Page 670rie - vengono effettuate solo dal concessionario preposto alla riscossione tramite ruoli, a norma dell'art. 77 D.P.R. citato.

Va dunque accolto il ricorso con ordine alla Sesit di attivarsi per provvedere alla cancellazione dell'ipoteca a propria cura e spese, entro un prefiggendo termine, non potendosi ordinare direttamente al Conservatore la cancellazione in mancanza di provvedimento giudiziario definitivo, stante il divieto di cui all'art. 2884 c.c. (Omissis).

Page 674

@TRIBUNALE DI MODENA Sez. II, 19 aprile 2005. Est. Masoni - Inail (avv. Carlà) c. Verduci (avv.ti Mallamaci e Cambareri).

Procedimenti sommari - Convalida - Licenza di sfratto - Sfratto - Natura eccezionale del relativo procedimento - Causae petendi diverse dalla finita locazione e morosità - Applicazione analogica - Esclusione - Domanda di convalida per violazione di clausola contrattuale - Conseguente inammissibilità.

Posta la natura eccezionale del procedimento per convalida di sfratto (in quanto tale, non applicabile in via analogica al di fuori delle ipotesi espressamente previste di finita locazione e morosità), va dichiarata inammissibile la domanda avanzata dal locatore nella forma di cui all'art. 657 c.p.c. e volta ad ottenere la convalida dello sfratto per violazione di clausola contrattuale contemplante il divieto di sublocazione o cessione a terzi dell'immobile. (C.p.c., art. 657) (1).

    (1) Analogamente, per l'inammissibilità dell'intimazione di sfratto per finita locazione in caso di scioglimento del contratto per «mutuo consenso», si veda lo stesso Trib. Modena 20 giugno 2002, in questa Rivista 2002, 754.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione per intimazione di sfratto per finita locazione notificato in data 4 maggio 2002, l'Inail, conveniva in giudizio Filippo Verduci, chiedendo la convalida dello sfratto per finita locazione.

Esponeva di aver locato al convenuto un appartamento posto a Modena, via Benedetto Marcello, n. 22/ 3, terzo piano, int. 8, con contratto in data 2 dicembre 1993; che, in previsione della scadenza naturale del contratto, con raccomandata a.r. del 17 marzo 2001, aveva poi intimato disdetta del contratto; che, in subordine, chiedeva di dichiarare l'avvenuta risoluzione della locazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., avendo il conduttore sublocato o ceduto l'immobile in dispregio alla clausola n. 2 del contratto ed avendo l'Inail dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Concludeva, pertanto, come in epigrafe.

Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva che, a tenore della disdetta inviata in data 17 marzo 2001, il contratto doveva intendersi rinnovato, essendosi con quell'atto il locatore riservato di comunicare le condizioni del rinnovo. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.

Concessa l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto e disposto il mutamento del rito, avanti al g.i., non venivano ammesse le prove orali ed era fissata l'udienza di discussione orale decisione al 15 aprile 2005. Al termine della quale, il tribunale decideva la causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'Inail ha chiesto la convalida dello sfratto per finita locazione notificato al Verduci, assumendo di avere tempestivamente disdettato la locazione prima della sua scadenza naturale.

Appare opportuno riportare fedelmente il tenore della disdetta inviata dall'Inail e ricevuta dal convenuto in data 17 marzo 2001, ove si legge: «si intima formale disdetta, per finita locazione, del contratto relativo all'appartamento in oggetto indicato. Pertanto, per effetto della presente, da valere ad ogni effetto di legge, il contratto di cui trattasi cesserà alla prevista scadenza del 31 ottobre 2001. Si fa riserva di comunicare le condizioni per il rinnovo».

Assume controparte che, per effetto della riserva finale contenuta nella disdetta, la stessa non avrebbe determinato la cessazione naturale del contratto a sua scadenza naturale.

L'Inail, a giustificazione del significato della chiusa conclusiva contenuta nel citato atto, ha richiamato le procedure informatiche di gestione del proprio cospicuo patrimonio immobiliare, in particolare evidenziando che, nella disdetta tipo utilizzata, era stata «inavvertitamente lasciata un'ormai anacronistica riserva di rinnovo» (p. 4 memoria integrativa).

A proposito della disdetta, atto unilaterale ricettizio, idoneo ad evitare la tacita riconduzione del contratto, in giurisprudenza si insegna, ormai tralaticiamente che: «la disdetta può essere comunicata anche con formula diversa da quella prescritta dall'art. 3 L. n. 392 del 1978, purché inequivocabilmente intesa a rivelare in concreto la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza. La natura di atto equipollente alla raccomandata...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT