Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine755-779

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@CORTE DI APPELLO CIVILE DI ROMA 7 maggio 2002. Pres. Miraglia - Est. Marmo - A.N.I.A. (avv.ti Volpe, Putzolu e Russo) c. Nuova Tirrena Spa (avv.ti Bosco e Monaco) e Cittadinanzattiva (avv. Macario)

Assicurazione obbligatoria - Contratto di assicurazione - Clausole vessatorie - Individuazione.

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono da considerare vessatorie ai sensi degli artt. 1469 bis s.s. c.c.: a) la clausola che prevede il recesso unilaterale della compagnia di assicurazione dopo ogni sinistro; b)la clausola che prevede la disdetta da inviarsi novanta o sessanta giorni prima della scadenza del contratto; c)la clausola che prevede deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, con ricorso obbligatorio, in caso di disaccordo delle parti, ad un arbitro; d)la clausola che prevede deroghe alla competenza territoriale. (C.c., art. 1469 bis; c.c., art. 1469 quinquies) (1).

    (1) Fattispecie interessante sulla quale non si rinvengono precedenti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato nel dicembre 1997 il Movimento Federativo Democratico conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e la Spa Nuova Tirrena chiedendo al tribunale di accertare l'abusività delle clausole elencate nell'atto di citazione e, conseguentemente, di inibire all'A.N.I.A. e alla Nuova Tirrena Spa l'utilizzazione, sia nei rapporti già in vigore sia nei rapporti futuri, delle clausole che avesse ritenute vessatorie, anche d'ufficio, con ordine di rettifica indirizzato alla clientela della Nuova Tirrena ed alle imprese associate all'A.N.I.A., nonché con ordine di pubblicazione della sentenza su quotidiani nazionali.

A sostegno della domanda deduceva che la predisposizione di condizioni generali di contratto da parte dell'A.N.I.A. e la Nuova Tirrena Spa utilizzavano, in diverse polizze assicurative, numerose clausole da qualificarsi come vessatorie ai sensi degli artt. 1469 ss. c.c.

Si costituivano le convenute.

L'A.N.I.A. eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del Movimento Federativo Democratico, in quanto, secondo quanto previsto nello statuto dell'ente, non rientrava nelle finalità dello stesso la tutela del consumatore, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, quale associazione fra imprese, non utilizzava né poteva utilizzare condizioni generali di contratto.

Precisava in proposito che le «condizioni generali» da essa elaborate, che l'attore definiva raccomandazioni o sollecitazioni alle imprese di assicurazione associate, avevano soltanto un valore indicativo e costituivano un servizio per le associate nell'ambito delle finalità di studio e di ricerca in materia assicurativa.

Eccepiva poi la carenza di legittimazione ad agire ed il difetto di legittimazione attiva del Movimento Federativo Democratico in ordine alle clausole inserite in polizze che, per definizione, erano dirette ad assicurare esclusivamente i rischi d'impresa ed in particolare le polizze «danni indiretti», «responsabilità civile inquinamento» e «responsabilità civile prodotti».

Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda sotto i seguenti profili: in più casi le condizioni generali dell'A.N.I.A., indicate dall'attore erano state superate da altre condizioni generali o modelli contrattuali elaborati e diffusi a seguito della direttiva comunitaria n. 93/13, che aveva preceduto la legge 52/96 (così la clausola di recesso dopo ogni sinistro, la clausola di indicizzazione, la clausola che subordina il pagamento dell'indennizzo alla prova da parte dell'assicurato di non aver agito con dolo o colpa grave, la clausola di esclusione del risarcimento dei danni inerenti il valore di affezione, artistico o scientifico delle cose assicurate).

Contestava poi la vessatorietà di tutte le clausole indicate dal Movimento Federativo Democratico e rilevava che comunque la rettifica delle clausole in contestazione richiesta dall'attore non era prevista da alcuna norma, sicché il giudice doveva limitarsi a valutare l'efficacia o meno delle clausole e poteva disporre l'inibitoria soltanto in ordine a quelle di cui avesse riscontrato il contrasto con le norme poste a tutela del consumatore.

Si costituiva anche la Spa Nuova Tirrena ed eccepiva anch'essa il difetto di legittimazione attiva del Movimento Federativo Democratico.

Nel merito precisava di aver predisposto, sin dal luglio 1995, appendici di polizza che tenevano conto della novità della direttiva comunitaria del 1994, e per la polizza «responsabilità civile auto», «furto e incendio auto» e si opponeva anch'essa alla richiesta di rettifica delle clausole in quanto non prevista da alcuna norma.

Con note ex art. 183 c.p.c. il Movimento Federativo Democratico dichiarava di estendere la domanda già introdotta indicando come vessatorie altre numerose clausole delle «polizze Nuova Tirrena» e delle «Condizioni Generali A.N.I.A.», tutte elencate nella nota depositata il 18 novembre 1998.

Le convenute eccepivano l'inammissibilità dell'estensione della domanda.

Con sentenza n. 30166 emessa il 5 ottobre 2000 il tribunale adito, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,

1) dichiarava inammissibile la domanda relativa alle seguenti condizioni generali di polizza della «Nuova Tirrena punto C) - servizio militare - appendice mod. 14.00 Infortuni e appendice mod. 13.01 Malattie; tutta l'appendice mod. 15.08 della polizza Incendio globale fabbricati civili, tutta l'appendice mod. 15.07 della polizza Furto - Abbinate incendio e furto cristalli - Multirischi abitazione - Com-Page 756mercio sicuro; tutta l'appendice mod. 15.05 polizza Furto dell'abitazione;

2) dichiarava inammissibile la domanda relativamente alle seguenti condizioni generali di polizza dell'A.N.I.A.: Incendio rischio civile ed agricolo, di cui alla lettera circolare n. 171996F 1/NC. 1GR; art. 8 comma 2 del testo Infortuni individuale del dicembre 1996;

3) dichiarava l'abusività delle seguenti clausole, sia nei rapporti contrattuali già in essere che in quelli sopravvenuti all'entrata in vigore degli artt. 1469 bis e seguenti del codice civile;

a) la clausola che prevede il recesso unilaterale dopo ogni sinistro, le clausole della Nuova Tirrena costituenti l'art. 5 della polizza Essere Donna, l'art. 6.1 della polizza Guida Sicura, l'art. 5 della polizza Protezione Famiglia, art. 6 (polizza incendio) art. 8 (polizza rischi diversi), l'art. 8 correlato all'art. 20 polizza spese mediche, l'art. 8 correlato all'art. 29; polizza infortuni, la clausola punto F) delle appendici mod. 14.00 e 13.01 e la clausola A) dell'appendice mod. 11.39 - responsabilità civile rischi diversi, le clausole predisposte di cui all'art. 14 del testo A.N.I.A. Infortuni individuale del dicembre 1996 di cui all'art. 13 del testo Responsabilità civile rischi diversi del dicembre 1996;

b) le clausole che prevedono la disdetta da inviarsi novanta o sessanta giorni prima della scadenza ed in particolare le polizze Nuova Tirrena relativamente agli artt. 6 della polizza Essere Donna e Protezione Famiglia, 6.2 polizza Guida Sicura, 2.5 e 2.8 polizza Sicura, nonché la condizione speciale A., nonché le seguenti clausole predisposte dall'A.N.I.A.: art. 7 polizza incendio, art. 9 polizze A.N.I.A. Resp. civile - rischi diversi, tutela giudiziaria ed infortuni, art. 22) del testo Infortuni individuale del dicembre 1996, l'art. 9 del testo Responsabilità civile rischi diversi del dicembre 1996;

c) le clausole di cui all'art. 24 dello schema di polizza incendio A.N.I.A., con la quale si subordina il pagamento dell'indennizzo nel caso di instaurazione di una vertenza giudiziaria sulla causa del sinistro soltanto all'esito della prova da parte dell'assicurato di non aver agito con dolo o colpa grave;

d) le clausole che prevedono deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria vietate ex art. 1469 bis comma 3 n. 18 c.c. ed in particolare gli artt. 18 e 19 delle condizioni generali di polizze A.N.I.A. incendio, l'art. 19 della polizza spese mediche A.N.I.A., art. 28 della polizza infortuni A.N.I.A., l'art. 15 del testo Infortuni individuale A.N.I.A. del dicembre 1996, nonché relativamente alle condizioni generali di polizza Nuova Tirrena, gli artt. 32 e 35 Essere Donna, l'art. 5.2 Guida Sicura e l'art. 26 Protezione Famiglia;

e) le clausole che prevedono deroghe alla competenza territoriale. In particolare le clausole adottate dalla Nuova Tirrena e relative all'art. 9 polizza Essere Donna, all'art. 6.7 polizza Guida Sicura ed all'art. 9 Protezione Famiglia, l'art. 99 polizza A.N.I.A. incendio, l'art. 11 della polizza A.N.I.A. responsabilità civile - «rischi diversi», l'art. 11 della polizza A.N.I.A. «Tutela giudiziaria», l'art. 11 della polizza A.N.I.A. «Spese Mediche di ricovero ed interventi chirurgici» e l'art. 11 della polizza A.N.I.A. «Infortuni»;

f) la clausola di cui all'art. 29.4 della polizza «Arcobaleno» della Nuova Tirrena, che prevede l'obbligo per l'assicurato a non transigere o riconoscere la propria responsabilità senza il consenso dell'assicuratore;

g) la clausola di cui all'art. 14 della polizza A.N.I.A. «Tutela giudiziaria», che prevede l'onere di denuncia controversia entro dodici mesi dalla cessazione del contratto;

h) la clausola di cui all'art. 22 della polizza A.N.I.A. «Incendio», la quale prevede che in caso di esistenza di più assicurazioni per lo stesso rischio ed ove la somma degli indennizzi spettanti in base alle diverse polizze superi l'ammontare del danno, l'ente assicuratore paga solo la sua quota proporzionale.

4) inibiva all'A.N.I.A. l'uso delle clausole relative alle seguenti condizioni generali di polizze assicurative: artt. 6, 7, 9, 18, 19, 22, 24 Incendio; artt. 8, 9, 11 Rischi diversi; artt. 8, 9, 11 ... artt. 8 correlato all'art. 20, 11, 19 Spese mediche; artt. 8 correlato all'art. 29, 9, 11,28 polizza Infortuni; artt. 14, 15 e 22 testo Infortuni...

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