Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO 28 maggio 2002. Est. Ghermandi - Bazzan (avv. Mercuri) c. Giacometti e Sai Assicurazioni spa (avv. Biasin)

Competenza civile - Competenza per valore - Determinazione - Criteri - Risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale - Versamento di acconto al danneggiato - Differenza tra la somma spettante e quella già accettata - Esclusione - Riferimento al danno complessivo subito - Sussistenza.

La competenza per valore nelle cause di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale, nell'ipotesi di versamento di acconto al danneggiato, va determinata tenendo conto del danno complessivo subito e non della differenza tra la somma spettante e quella già accettata a titolo di acconto. (C.p.c., art. 7; c.p.c., art. 10).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione ritualmente citato Flavio Bazzan conveniva in giudizio Ornella Giacometti e la Sai Assicurazioni, per sentirli condannare al pagamento della somma di lire 22.520.850, oltre interessi e rivalutazione sugli acconti già versati, a titolo di risarcimento del danno.

Esponeva l'attore di essere coinvolto, in data 1 gennaio 2000, in un incidente stradale: era infatti andato a collidere frontalmente con la vettura della Giacometti, che, marciando in direzione opposta, era scivolata sul ghiaccio ed aveva invaso la corsia di pertinenza del Bazzan. A causa dell'urto non solo aveva riportato ingenti danni la vettura del Bazzan, ma lui stesso aveva riportato lesioni che avevano reso necessario l'immediato trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Rovigo. Lì gli era stato diagnosticato un trauma contusivo al 3º dito della mano destra, una frattura scomposta alla rotula destra, una contusione ossea spongiosa dell'epifisi tibiale anteriore ed escoriazioni.

Chiedeva quindi l'attore il risarcimento dei danni subiti, sia a titolo di danno biologico, sia di rimborso spese e mancati guadagni lavorativi, dando atto che la compagnia assicuratrice aveva già liquidato la somma di lire 15.000.000 accettata a titolo di acconto sul maggior credito conseguente al sinistro. Quantificava quindi in lire 22.520.850 la residua pretesa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, anche sugli acconti già versati.

Si costituiva in giudizio la Sai Assicurazioni, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per valore del giudice adito: trattandosi di pretesa inferiore a lire 30.000.000, la competenza a decidere sulla domanda era infatti del giudice di pace.

Contestava comunque anche nel merito la pretesa avversaria, sia in relazione alla maggiore richiesta per il danno alla vettura (rispetto all'importo stimato dalla compagnia di lire 3.000.000), sia in relazione alle conseguenze delle lesioni riportate nel sinistro.

Evidenziava infine la totale carenza di riscontri in ordine al danno per mancata assunzione,

Con memoria ex art. 180 c.p.c. parte attrice, nel contestare l'eccezione pregiudiziale di incompetenza, precisava ulteriormente le conclusioni chiedendo altresì espressamente il preventivo accertamento in lire 41.020.850 del danno complessivamente subito e la condanna delle parti convenute al risarcimento, detratti gli acconti versati, della residua somma di lire 22.520.850.

Con ordinanza in data 18 gennaio 2002 il Giudice, ritenuta l'opportunità di decidere sull'eccezione di incompetenza per valore, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 13 febbraio 2002 le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione decorsi termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Ha eccepito in via pregiudiziale il patrocinio della convenuta Sai Assicurazioni spa l'incompetenza per valore del giudice adito: a norma dell'art. 7, comma 2, c.p.c., spetterebbe infatti al giudice di pace decidere sulla presente controversia, avendo parte attrice chiesto la condanna delle convenute al pagamento della somma di lire 22.520.850.

Al fine di individuare il giudice competente a decidere della presente controversia deve essere determinato il valore della domanda al momento della sua proposizione. Ciò in forza del combinato disposto degli artt. 5 e 10 c.p.c. Dispone infatti la prima norma richiamata che la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, mentre l'art. 10 c.p.c. individua come parametro di determinazione della competenza il contenuto della domanda stessa.

Occorre dunque preliminarmente chiarire quale sia, nel caso in esame, l'oggetto della domanda fatta valere.

Nelle conclusioni formulate in atto di citazione ha chiesto parte attrice, accertata la responsabilità della Giacometti nella determinazione del sinistro, la condanna della Compagnia Assicuratrice e della stessa Giacometti, in solido, al pagamento della somma di lire 22.520.850, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, quale risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro, nonché gli interessi legali e la rivalutazione, non solo sulla suddetta somma, ma anche sulle somme già versate a titolo di acconto.

Deve infatti considerarsi che, nel caso in esame, la domanda di condanna è stata così quantificata in quanto la compagnia convenuta già ha provveduto a liquidare all'attore la somma di lire 15.000.000, da questi trattenuta a titolo di acconto.

La somma richiesta costituisce dunque la differenza fra quanto, secondo la liquidazione del patrocinio attoreo, spettante al Bazzan, e quanto già versato dalla compagnia assicuratrice. Ciò risulta chiaramente dalla stessa esposizionePage 670 dei fatti in atto di citazione, ove viene calcolato secondo i parametri dell'attore l'ammontare complessivo del danno e da questo detratto l'acconto versato.

Al di là dell'indicativa quantificazione della somma di cui si chiede il pagamento è dunque evidente che oggetto principale della presente controversia è l'accertamento e la quantificazione del danno complessivamente riportato dall'attore a causa del sinistro, alla cui determinazione potrà conseguire, per mera sottrazione matematica dell'acconto già corrisposto dalla Sai, la statuizione di condanna nei confronti delle parti convenute.

Che tale sia l'oggetto della causa risulta peraltro dal tenore della domanda, che pur quantificando la somma residua secondo parte attrice ancora da corrispondere, fa salva la maggiore o minore determinazione giudiziale, da calcolarsi ovviamente in relazione alla eventuale diversa quantificazione del danno complessivo e richiede altresì la liquidazione di interessi e rivalutazione non solo sulla somma indicata, ma anche sulla somma già liquidata e dunque sull'intero importo.

Ciò che viene in contestazione non è dunque la porzione di un rapporto scindibile, ma la valutazione di un evento lesivo nella sua unicità e la liquidazione della somma risarcitoria ad esso correlata, con conseguente condanna al pagamento, sia pure limitatamente a quanto ancora non versato.

Sebbene quindi in atto di citazione non sia espressamente formulata domanda di accertamento dell'intero ammontare del danno - domanda esplicitata nella successiva memoria ex art. 180 c.p.c. - essa costituisce evidentemente il presupposto logico per pronunciare sulla domanda di condanna proposta ed addivenire alla effettiva liquidazione dell'importo spettante all'attore.

Siffatta interpretazione della domanda proposta deve peraltro ritenersi del tutto ammissibile, tenuto conto che spetta al giudice interpretare la domanda non solo nella sua formulazione letterale, ma anche, e soprattutto, nel suo contenuto sostanziale (Cass. civ. 20 novembre 1985, n. 5733).

Individuato, per quanto esposto, l'oggetto della domanda nell'accertamento e quantificazione del danno subito dall'attore nella sua interezza e nella condanna al pagamento della differenza rispetto a quanto già versato, è con riferimento all'intero danno, secondo la quantificazione prospettata dall'attore, che dovrà essere valutata la competenza per valore del giudice.

Tale danno è stato quantificato dal patrocinio del Bazzan in complessive lire 41.020.850. Trattandosi di cifra superiore a lire 30.000.000 deve pertanto escludersi la competenza del giudice di pace, essendo invece competente il giudice adito.

L'eccezione di incompetenza per valore è pertanto infondata e deve essere respinta.

Spese di lite da liquidarsi in sede di sentenza definitiva. (Omissis).

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@GIUDICE DI PACE DI TORINO 26 giugno 2002. Est. Soriente - Guarnieri (avv. Testa) c. Comune di Torino

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Notificazione - Opposizione a cartella esattoriale - Dichiarazione del ricorrente di mancato ricevimento del verbale di contestazione della violazione - Notifica del verbale a mezzo di agenzia privata di recapiti ex art. 140 c.p.c. - Irritualità della notifica.

La notificazione del verbale di contestazione per violazione al codice della strada affidata dall'ente cui appartiene l'agente accertatore ad una agenzia privata di recapiti è da considerarsi irrituale con conseguente nullità della predetta cartella impugnata. (Nuovo c.s., art. 201; c.p.c., art. 140; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23) (1).

    (1) Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, v. Cass. civ. 29 ottobre 1999, n. 12192, in questa Rivista 2000, 18 e Cass. civ. 4 settembre 1996, n. 8079, ivi 1997, 630, le cui massime sono riportate entrambe in parte motiva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - La ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 110 2002 0012478046 emessa da Uniriscossioni spa per conto del Comune di Torino - Corpo di Polizia Municipale a seguito di verbale di contestazione n. 2951036/98 del 27 marzo 1999 per violazione al codice della strada.

L'opponente contestava la legittimità della emanazione del documento esattoriale...

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