Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine569-591

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@TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE Sez. stral., 29 aprile 2002. Est. Sacchettini - Josè Ceni (avv. Lavoratti) c. Sara Assicurazioni spa (avv. Piovanelli) e Nesi

Transazione - Requisiti - Oggetto - Risarcimento danni in conseguenza di sinistro stradale - Prova della transazione anche relativamente a rivalutazione e interessi del capitale - Dichiarazione del sostituto dei legali delle parti resa in udienza con cui si dà atto dell'avvenuto accordo - Esclusione - Valore della dichiarazione predetta - Individuazione.

In relazione a transazione avvenuta nel corso di un giudizio di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale, la dichiarazione del sostituto dei legali delle parti resa in udienza e recepita nel verbale, con cui si dà atto del ricevimento del capitale e si chiede la prosecuzione della causa per le sole spese di lite, ha una valenza processuale ai fini propulsivi del giudizio e non di prova dell'avvenuta transazione anche relativamente alla rivalutazione e agli interessi del dovuto. (C.c., art. 1965; c.c., art. 1967) (1).

    (1) In tema di prova della transazione v. le citate sentenze: Cass. civ. 3 marzo 1999, n. 1787, in Arch. civ. 2000, 140 e Cass. civ. 4 settembre 1990, n. 9114, ivi 1991, 763. Cfr., inoltre, Cass. civ. 18 aprile 1995, n. 4333, ivi 1996, 245. In dottrina, v. A. LA TORRE, Transazione col danneggiato e obblighi dell'assicuratore, in Assicurazioni 1987, 176.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto 18 giugno 1988 Josè Ceni ha citato i convenuti, che si sono costituiti resistendo alla domanda attrice, chiedendo il ristoro dei danni conseguenti alla morte del proprio marito Gilberto Cipriani in data 28 gennaio 1985, avvenuta per responsabilità del convenuto Fabio Nesi, come accertato con sentenza 6 febbraio 1986 di questo tribunale, che aveva condannato in sede penale il suddetto per omicidio colposo al risarcimento del danno, con provvisionale corrisposta dalla Compagnia assicuratrice. Nel giudizio interveniva Angela Cipriani e all'udienza del 9 dicembre 1992 la Sara offriva banco judicis la somma di lire 155.000.000. Alla successiva udienza del 13 ottobre 1993 compariva l'avv. Mariani, in sostituzione dei legali dell'attrice e dell'interveniente avv.ti Lavoratti e Scavetta, il quale dava atto di aver ricevuto il capitale a saldo e chiedeva un breve differimento in attesa del pagamento delle spese legali. Ne seguiva un empasse, sostenendo la Sara così il perfezionamento dell'intervenuta transazione e istando invece attrice ed interveniente per il pagamento della rivalutazione ed interessi sul capitale, oltreché per le spese legali.

Assunta la causa in decisione dal Collegio, esso la rimetteva sul ruolo con ordinanza 9 settembre 1998 al fine di sentire liberamente i difensori delle parti, dopodiché veniva interrotta per il decesso del Procuratore del convenuto Nesi e riassunta. Al fine, senza che nessuno si costituisse per quest'ultimo, la causa è stata trattenuta nuovamente in decisione dopo un'ulteriore precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Assume carattere preliminare l'esame dell'eccepita nullità del procedimento riassunto da parte attrice a seguito dell'intervenuto decesso dell'avv. Eliano Cecconi, procuratore del Nesi. La Sara ha lamentato nella sua prima difesa, sporta all'udienza del 7 giugno 2000, la mancata riassunzione all'interveniente Angela Cipriani, la quale tuttavia è comparsa alla medesima udienza a mezzo del proprio legale avv. Scavetta, e appunto su tale rilievo l'attrice basa l'inconsistenza dell'eccezione, adducendo il precedente recato da Cass., sez. II, sent. n. 2004 del 25 febbraio 1991 (Salsano c. Caterina). Sennonché tale decisione si colloca sulla differente situazione di nullità (e non d'inesistenza, come nel caso in esame) della notifica dell'atto di riassunzione, rimediabile appunto con la costituzione dell'intimato o con l'ordine di rinnovazione. In linea generale effettivamente la riassunzione del processo dopo l'interruzione deve essere effettuata mediante deposito del ricorso nel termine di sei mesi e notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine fissato dal giudice; mancando la notifica, è possibile - ma su tali basi non si è mossa parte attrice - la concessione di un ulteriore termine per la medesima, equivalendo la relativa richiesta ad un nuovo ricorso per riassunzione, qualora non sia ancora decorso il semestre ma, spirato questo, non può essere concesso un termine per il rinnovo della notifica ai sensi dell'articolo 291 c.p.c. (Cass., sez. I, sent. n. 1364 dell'8 febbraio 2000, Savarese c. Assicurazioni Generali). Tuttavia l'estinzione del processo per tardiva riassunzione - che qui non risulta essere stata, almeno esplicitamente, neppure richiesta dalla Sara, ma che, ciò nonostante, dev'essere presa in esame (Cass., sez. II, sent. n. 4981 del 19 luglio 1983, Velluti c. Corrado) - può essere dichiarata dal giudice solo se eccepita prima di ogni sua istanza e difesa dalla parte interessata (Cass., sez. I, sent. n. 6111 del 7 luglio 1997, Morante c. Ministero di grazia e giustizia; sez. I, sent. n. 550 del 25 gennaio 1996, De Metrio c. Abrescia). Nel caso in esame la parte interessata, come anzidetto, lungi dal sollevare la relativa eccezione, è comparsa in udienza a mezzo del proprio legale ed ha chiesto e di poi insistito per la prosecuzione della causa con accoglimento delle proprie domande, sicché l'eccezione prospettata dalla Sara si appalesa superata per facta concludentia.

Il thema decidendum dunque si concentra nel valore da attribuire, ai fini della prova della conseguita transazione, alla soprarichiamata dichiarazione a verbale di udienza effettuata dall'avv. Mariani il 13 ottobre 1993. In proposito la Sara osserva che in tema di interpretazione della volontà delle parti (con riferimento, nella specie, proprio ad una transazione intervenuta nel corso di un giudizio di risarcimento del danno) quando l'ambito dell'accordo sia stato individuato sulla base delle pretese dedotte in giudizio, e la comune intenzione delle parti sia stata ricostruita, senza in-Page 570certezze, in base al testo da esse sottoscritto resta escluso il ricorso al criterio sussidiario del comportamento delle parti successivo all'accordo, sicché qualora la parte abbia rinunziato in tale accordo agli interessi ed alla rivalutazione del capitale, è irrilevante la circostanza che essa abbia egualmente coltivato il giudizio nel quale gli interessi e la rivalutazione erano stati chiesti (Cass., sez. III, sent. n. 4333 del 18 aprile 1995, Palmisano c. Narducci). La base su cui ritiene di poggiare la Sara al fine di comprovare il perfezionamento dell'addotta transazione è costituita da una dichiarazione resa in udienza e recepita nel verbale dal sostituto dei legali delle parti, legali che erano muniti di mandato anche a transigere in forza dei rispettivi mandati. La procura ad litem assumeva quindi nella specie una duplice valenza - come peraltro avviene di frequente - da un lato quella sua propria, processuale, di conferimento dello jus postulandi, dall'altro quella sostanziale, ad negotium, specificamente mirata al contratto di transazione, il quale non esige, come noto, la forma scritta, al di fuori dei rapporti considerati nell'art. 1350, n. 12, c.c., essendo la stessa richiesta soltanto ad probationem dall'art. 1967 c.c. Da essa devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, e il nuovo regolamento di interessi che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (Cass., sez. III, sent. n. 9114 del 4 settembre 1990, Bozzola c. Issoglio).

Su tali basi si può cercare di ricostruire la portata della dichiarazione resa dall'avv. Mariani, in sostituzione dei predetti difensori, ai fini dell'assunta definizione della lite. Prova che un accordo c'è stato indubbiamente esiste - e del resto nessuno lo nega - ma quanto al contenuto di completezza dello stesso il dubbio permane.

Anzitutto la dichiarazione venne resa da un terzo soggetto, anziché da un rappresentante delle parti. Egli aveva sì il potere di rappresentare ambedue i domini del processo, seppure in forza di un semplice mandato verbale, quale sostituto, essendo mancata apposita contestazione (Cass., sez. I, sent. n. 5330 del 30 ottobre 1985, De Luca c. Mattiello), ma ciò attiene appunto all'attività procuratoria e difensiva ad litem nell'ambito processuale, allo jus postulandi, nel cui ambito non possono essere compiuti atti di disposizione del diritto in contesa. Con l'anzidetta dichiarazione il suddetto legale si limitò peraltro a dare atto che aliunde un accordo era stato conseguito, chiedendo la prosecuzione della causa per le sole spese di lite. Non conseguì dunque lui alcun accordo, neppure per via interposta, per cui la sua dichiarazione assume una pura valenza processuale, ai fini propulsivi del giudizio e al più, ai fini sostanziali, la portata di una dichiarazione di scienza. E sotto quest'ultimo profilo, senza quel contenuto totalizzante che solo potrebbe assumere l'effetto preclusivo indicato dal citato precedente recato da Cass., sez. III, sent. n. 4333 del 18 aprile 1995 (Palmisano c. Narducci). In particolare non sarebbe comunque consentito che elementi costitutivi del contratto di transazione, fra i quali la reciprocità delle concessioni - e quindi a fortiori la definizione anche degli accessori del credito - siano desunti per presunzione (Cass., sez. III, sent. n. 1787 del 3 marzo 1999, Sun Alliance Italia c. Sallustio).

Mentre dunque può ritenersi cessata la materia del contendere in ordine al capitale dovuto all'attrice e all'interveniente a seguito della morte di Gilberto Cipriani - rispettivamente marito della prima e padre della seconda - come comprovato...

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