Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine189-197

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@TRIBUNALE DI PIACENZA 18 maggio 2004, n. 291. Pres. Piragine - Est. Bersani - Imp. Mandelli ed altri.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta per distrazione - Rilascio di fideiussione ad altra società - Configurabilità - Condizioni - Strumento anomalo rispetto all'attività della concedente. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta impropria, ex art. 223 L. fall. - Configurabilità della figura e autonomia rispetto alla bancarotta fraudolenta propria ex art. 216 L. fall.

In materia di bancarotta fraudolenta per distrazione, il rilascio di una fideiussione a favore di altra società, seppure dello stesso gruppo cui appartiene il soggetto garante, può integrare lo strumento giuridico attraverso il quale si consuma la violazione della garanzia patrimoniale vincolata al soddisfacimento dei creditori sociali, allorquando la concessione della garanzia costituisca strumento anomalo rispetto all'attività della società concedente. (Fattispecie in cui è stata rilevata la responsabilità penale degli amministratori di una società industriale, il cui bilancio presentava, tra gli altri, un buco corrispondente alla prestazione di garanzia fideiussoria, senza che dall'operazione venisse realizzato un qualsivoglia corrispettivo o vantaggio patrimoniale). (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 203) (1).

La configurabilità della fattispecie di bancarotta impropria, individuata dall'art. 223 L. fall., assume portata autonoma rispetto a quella della bancarotta fraudolenta propria, prevista dall'art. 216 L. fall., solo con riferimento ad operazioni dolose che non rientrino negli schemi di quest'ultima o perché inidonee a pregiudicare l'integrità della garanzia patrimoniale e a seguito di sviluppi successivi sfociate nel fallimento, oppure perché carenti dal punto di vista dell'elemento psicologico, in quanto non accompagnate dalla consapevolezza dell'esposizione a pericolo delle ragioni creditorie. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223) (2).

    (1) Nello stesso senso, in ordine alla configurabilità del reato di bancarotta per distrazione, si veda anche Cass. pen., sez. V, 25 maggio 1999, P.M. in proc. Bortoletti ed altri, in questa Rivista 2000, 93, secondo cui la condotta ipotizzata nel reato societario punito ai sensi dell'art. 2624 c.c. (divieto di contrarre prestiti con la società amministrata) diventa un fatto di bancarotta fraudolenta, in caso di dichiarazione di fallimento della società, poiché realizza una distrazione, punibile ai sensi del primo comma dell'art. 223 in relazione all'art. 216 L. fall. Infatti, il bene tutelato nella previsione del reato societario è il vincolo di destinazione del patrimonio sociale, violato o posto in pericolo dall'impiego a scopo personale dell'amministratore. In caso di declaratoria di uno stato di decozione della società, dunque, la modifica in senso personalistico della destinazione viene a configurare la «distrazione» in danno della massa creditoria, al soddisfacimento dei cui diritti l'attivo patrimoniale risulta destinato una volta subentrato lo stato di insolvenza. Peraltro, l'elemento soggettivo del reato non può connotarsi in maniera diversa dalla comune coscienza e volontà di compiere l'azione distrattiva comportante danno o pericolo per i creditori. Così anche Cass. pen., sez. V, 8 aprile 1999, Spinelli M. ed altri, ivi 1999, 1039, secondo cui, nel caso in cui più imprese siano economicamente collegate, l'amministratore risponde degli atti di distrazione del patrimonio di una società anche se essi siano avvenuti a vantaggio di una «collegata», il cui fallimento - in ipotesi - influirebbe sulla stessa sopravvivenza della prima. Ciò in quanto ciascuna impresa, costituendo una entità giuridico-economica a se stante, opera in un ambito di rapporti che le fanno direttamente ed esclusivamente capo e deve essere pertanto gestita con criteri funzionali esclusivamente al suo scopo specifico e senza pregiudizio sul suo patrimonio, sul quale i terzi fanno affidamento. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che intendeva giustificare l'atto distrattivo sostenendo che esso era stato compiuto nell'interesse della «capogruppo», il cui fallimento avrebbe travolto le altre società collegate).


    (2) In argomento si veda: Cass. pen., sez. V, 3 aprile 2001, Cardinali F. ed altri, in questa Rivista 2001, 779, secondo cui, ai fini della sussistenza del dolo previsto dagli artt. 216 e 223 L. fall., è sufficiente l'accertamento della volontà dei singoli atti di sottrazione, di occultamento o di dissimulazione, senza che possa assumere rilievo, al fine di attenuare o giustificare le indicate operazioni, l'eventuale intento di salvaguardare l'avviamento economico e la capacità occupazionale, trasferendo beni e risorse verso altre società, ritenute maggiormente operative. La salvaguardia delle risorse sociali va infatti attuata all'interno del soggetto proprietario, nell'interesse dei creditori e dei terzi che hanno fatto affidamento sul patrimonio e sulla capacità operativa della singola società e non già del gruppo. (Fattispecie in cui, immediatamente prima e dopo la dichiarazione di fallimento, erano stati trasferiti beni e crediti della società fallita ad altre società facenti parte del medesimo gruppo). Nello stesso senso, Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 1998, Martini, ivi 1998, 630, secondo cui anche l'operazione con la quale si estrometta un bene dal patrimonio dell'impresa senza che l'equivalente entri nel patrimonio acquisito al fallimento è idonea, in astratto a configurare l'ipotesi di fallimento per distrazione di cui all'art. 216 comma 1, n. 1 L. fall., ovvero, qualora ad essa non faccia seguito alcuna attività intesa al recupero, della causazione dolosa del fallimento di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 stessa legge. (Fattispecie di sequestro conservativo collegato alla cessione di un immobile senza accolloPage 190 del mutuo bancario gravante sullo stesso e senza porre in essere alcuna successiva attività per ottenere il pagamento di gran parte del prezzo pattuito o la risoluzione del contratto).


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE (Omissis). - Ciò posto, Mandelli Sante ed Umberto devono essere ritenuti responsabili anche dell'ipotesi di reato di cui al capo O).

Con riferimento allo specifico problema del rilascio di fideiussione in favore di altra società (seppure dello stesso gruppo), la giurisprudenza ha infatti evidenziato come tale condotta ben può integrare lo strumento giuridico attraverso il quale si consuma la violazione della garanzia patrimoniale vincolata al soddisfacimento dei creditori sociali, quando la concessione della garanzia costituisca strumento anomalo rispetto all'attività della società concedente. In tale prospettiva si è affermato che «... in tema di bancarotta per distrazione, la fideiussione può realizzare la distrazione medesima, quando costituisce strumento anomalo ai fini della propria attività, mediante il quale l'imprenditore determina, senza alcun utile per il proprio patrimonio, un effettivo depauperamento di questo ai danni dei creditori» (Cass. 5ª, 24 maggio 1984, Pompeo); «Per distrazione, nel senso voluto dal legislatore nell'art. 216 n. 1 prima ipotesi R.D. 16 marzo 1942 n. 267, deve intendersi qualsiasi atto... mediante il quale l'imprenditore faccia coscientemente uscire dal proprio patrimonio più beni al fine di impedirne l'apprensione da parte degli organi del fallimento. Anche la fideiussione può realizzare la distrazione, però solo se costituisca strumento anomalo ai fini della propria attività, attraverso il quale l'imprenditore determini, senza alcun utile per il proprio patrimonio, un effettivo depauperamento di questo ai danni dei creditori» (Cass. 5ª, 12 dicembre 1979, Israelachvili).

Sulla scorta della citata giurisprudenza della Corte di Cassazione non sussistono dunque dubbi in ordine alla individuazione nella fattispecie di cui al capo O) di una condotta distrattiva in favore di altra società del gruppo, anche in considerazione del fatto che il rilascio della garanzia era indubbiamente una operazione anomala per una società industriale quale la Mandelli spa, peraltro realizzata in assenza di un corrispettivo o vantaggio economico. L'unico vantaggio prospettabile era, in realtà, per i soli imputati, in quanto il rilascio della fideiussione costituiva la condizione necessaria per il completamento dell'altra condotta distrattiva descritta al capo A), con la liberazione della garanzia personale in precedenza rilasciata in favore di Nesto S.A. dagli stessi fratelli Mandelli.

Lo si desume dal fatto che è solo grazie al rilascio della garanzia da parte di Mandelli spa in favore di Mandelli finanziaria che è stato ottenuto il secondo finanziamento per 70 miliardi, utilizzando i quali si è proceduto all'estinzione del debito «Nesto» e - di fatto - alla sostituzione del garante già esistente (fratelli Mandelli) con uno nuovo (Mandelli spa).

Nessun vantaggio era invece configurabile per la Mandelli spa, a carico della quale vi era solo l'onere derivante dall'esposizione alla eventuale escussione della garanzia in caso - circostanza poi effettivamente verificatasi - di mancato pagamento da parte del debitore principale.

La difesa degli imputati, in ordine a tale aspetto, si è imperniata su due argomentazioni principali: 1) la fideiussione non sarebbe stata escussa da parte della BNL e quindi non vi sarebbe stato alcun effetto patrimoniale a carico della Mandelli spa; 2) la fideiussione sarebbe stata rilasciata nell'ambito dell'attività «normale» della Mandelli spa, tanto che sarebbe stato pagato un corrispettivo; in tale prospettiva non si potrebbe parlare di un'attività «anomala».

Entrambi gli argomenti difensivi appaiono destituiti di fondamento per le seguenti ragioni.

Con riferimento al primo, basti osservare come da parte della...

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