Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine753-758

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@TRIBUNALE DI NAPOLI Sez. III, 27 febbraio 2004, n. 898. Pres. Garzo - Est. Pezzella - Imp. Chiacchio.

Indagini preliminari - Attività del P.M. - Assunzione di informazioni - Testimonianza de relato - Utilizzabilità.

Omicidio - Volontario - Tentativo - Requisiti per la sussistenza - Idoneità dell'azione - Criteri di configurabilità.

Qualora le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, da persone presenti sul luogo del delitto, siano ritenute inidonee ai fini della decisione e possano servire solo a valutare negativamente l'attendibilità dei testi, ben possono trovare ingresso, ai fini della decisione, le dichiarazioni de relato rese dagli stessi testi agli agenti e ufficiali di P.G. intervenuti sul posto a porre fine l'attività criminosa in corso. Invero, non si tratta di dichiarazioni che hanno costituito oggetto di sommarie informazioni testimoniali, ma solo di chiarimenti che i presenti sul posto, nell'immediatezza dei fatti, hanno fornito alle forze dell'ordine intervenute. (C.p.p., art. 351) (1).

Per potersi configurare la fattispecie di tentato omicidio, ciò che ha valore determinante è l'idoneità dell'azione a concretizzare l'animus necandi del soggetto agente. Il giudizio sull'esistenza o meno di tale idoneità non rappresenta una diagnosi, ma una prognosi, anche se formulata ex post, ma con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare. Tale giudizio deve essere dunque fondato su dati esterni di fatto, che siano il più possibile obiettivi, quali possono essere la natura delle armi usate, il tipo e il numero dei colpi inferti, la distanza dal bersaglio, la direzione di mira, la violenza espressa nell'azione. (C.p., art. 56; c.p., art. 575) (2).

    (1) Non così per Cass. pen., sez. VI, 21 aprile 1994, P.M. in proc. Grandinetti ed altri, in questa Rivista 1995, 667, secondo cui l'esercizio della facoltà di astensione dal testimoniare da parte del prossimo congiunto dell'imputato preclude al pubblico ministero la possibilità di introdurre nel processo sia l'originaria dichiarazione resa davanti alla polizia giudiziaria o allo stesso pubblico ministero (da parte di prossimo congiunto che in quella sede non abbia esercitato la detta facoltà) sia di recuperare tale dichiarazione attraverso gli agenti che la verbalizzarono, perché le dichiarazioni de relato dei verbalizzanti sarebbero ammissibili sempre che fosse possibile acquisire la dichiarazione diretta della persona che è fonte primaria della notizia (art. 195, terzo e quarto comma).


    Neppure può farsi applicazione degli artt. 500 e 512 c.p.p. in quanto il primo presuppone che le contestazioni si rivolgano, ad un testimone che abbia deposto (e non anche ad un testimone che si sia astenuto dal deporre) ed il secondo che la ripetizione degli atti assunti dal pubblico ministero (ed ora anche dalla polizia giudiziaria, alla stregua del nuovo testo dell'art. 512) sia divenuta impossibile per fatti imprevedibili e non già per l'esercizio di una facoltà debitamente preveduta e garantita dalla legge. Vedi Corte cost., sentenze n. 24 del 1992 e n. 255 del 1992).


    (2) Interessante sentenza in cui si dà conto del perché, nel caso in esame, non si sia potuti pervenire a condanna per tentato omicidio, ma solo per lesioni personali consumate.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - A seguito di sorpresa nella quasi flagranza dei reati di cui in imputazione, in data 15 novembre 2003 Chiacchio Pasquale veniva tratto in arresto.

All'udienza del 17 novembre 2003, a norma dell'art. 449 c.p.p. (in rif. all'art. 391 c.p.p.), sull'imputazione formulata dal P.M., quest'ultimo illustrava i motivi dell'arresto, quindi veniva sentito sul fatto l'arrestato che negava parzialmente gli addebiti.

Veniva pertanto disposta, su richiesta del P.M. e sull'opposizione della difesa, la convalida dell'arresto a norma degli artt. 379, 380, 449 c.p.p. e si disponeva il giudizio con rito direttissimo per il reato riportato in epigrafe.

L'imputato, tramite il suo difensore, avanzava richiesta di termine a difesa onde poter risarcire il danno e il tribunale disponeva il rinvio alla odierna udienza.

Il P.M. prima del rinvio chiedeva applicarsi all'imputato la misura cautelare della custodia in carcere, il difensore si opponeva chiedendo gli arresti domiciliari, e il tribunale disponeva in conformità della richiesta del rappresentante della pubblica accusa, come da ordinanza di cui veniva data lettura.

All'udienza del 28 novembre 2003, prima dell'inizio del giudizio direttissimo, l'imputato consegnava banco iudicis al fratello Chiacchio Ciro la somma di euro 3.000 e alla madre D'Errico Giustina e all'altro fratello Chiacchio Claudio la somma di euro 1.000 ciascuno a titolo di risarcimento del danno a mezzo di assegni circolari che le parti lese accettavano.

Quindi, dichiarato aperto il dibattimento, P.M. e difensore operavano le proprie richieste di mezzi di prova e il tribunale ammetteva le prove richieste dalle parti, disponendo acquisirsi agli atti la documentazione prodotta dal P.M. e dalla difesa.

Venivano quindi escussi quali testi d'accusa gli appuntati Mangiacapra Francesco e Piscopo Giuseppe, entrambi in servizio all'epoca dei fatti presso la Stazione CC di Grumo Nevano, le parti lese ChiacchioPage 754 Ciro, Chiacchio Claudio e D'Errico Giustina, rispettivamente fratelli e madre dell'imputato.

Seguiva poi l'esame quale teste di Chiacchio Vittoria, sorella dell'imputato.

All'esito il P.M. rinunciava ad escutere gli ulteriori testi della propria lista e, nulla opponendo la difesa, il tribunale ne revocava l'ordinanza ammissiva nella parte relativa.

L'imputato, di cui il P.M. aveva chiesto l'esame, dichiarava di non volersi sottoporre allo stesso per cui, ai sensi dell'art. 513 primo comma c.p.p., su richiesta del P.M. veniva data lettura e quindi venivano acquisite al fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di udienza di convalida.

L'imputato, successivamente, dichiarava spontaneamente di chiedere perdono alla madre e ai fratelli e di essere pentito di quanto aveva fatto.

Veniva quindi escussa quale teste il consulente medico di parte della difesa Vitale Clementina, esaminata la quale ne veniva acquisita agli atti la redatta consulenza scritta.

All'esito il tribunale, sentite le parti, ritenutolo assolutamente necessario ai fini della decisione, disponeva procedersi a consulenza tecnica medico-legale d'ufficio in ordine alle lesioni riportate da Chiacchio Ciro e all'esame testimoniale di Tammaro Cristiano.

Alla successiva udienza del 19 dicembre 2003 veniva pertanto conferito l'incarico al perito dr. Antonio Fels e si procedeva all'escussione del teste ex art. 507 c.p.p. Tammaro Cristiano.

All'odierna udienza del 30 gennaio 2004 il P.M. e la Difesa prestavano il proprio consenso all'acquisizione agli atti e all'utilizzazione, senza necessità di escutere il perito, della consulenza redatta dal dr. Fels e depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2004.

Il tribunale, pertanto, disponeva acquisirsi la stessa. Dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità, ai fini della decisione, degli atti allegati al fascicolo per il dibattimento, il P.M. e la difesa concludevano come riportato in epigrafe e il tribunale, dopo avere deliberato in camera di consiglio, pronunciava il dispositivo mediante lettura in pubblica udienza, riservandosi il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544 terzo comma c.p.p., nel termine di quarantacinque giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il tribunale ritiene che, in base agli elementi di fatto emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, risulti pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti ascrittigli in rubrica, che andranno tuttavia diversamente qualificati nei termini di cui si dirà.

Ed invero la compiuta istruttoria dibattimentale ha consentito di fare luce su un episodio di violenza all'interno del nucleo familiare dell'odierno imputato, che ha visto per protagonista Chiacchio Pasquale e quali parti lese la madre e i fratelli dello stesso.

I fatti sono stati ampiamente provati e del resto l'imputato, nel corso dell'udienza di convalida - il cui interrogatorio è pienamente...

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