Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine989-993

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@TRIBUNALE DI ROMA Uff. del Gip, 16 marzo 2005, n. 12006. Est. Bianchi - Imp. Finazzi Agrò.

Prevenzione infortuni - Responsabilità - Datore di lavoro - Delega di funzioni - Effetto traslativo della responsabilità del datore di lavoro - Atto idoneo - Individuazione - Criteri - Fattispecie.

La delega di funzioni trasferisce la responsabilità del delegante al delegato solo se risulti da un atto di contenuto inequivoco e certo che conferisca piena autonomia decisionale, gestionale ed economica, non potendosi ritenere sufficiente l'idoneità tecnico professionale del delegato, né la consistente dimensione dell'impresa o dell'ente organizzato di riferimento (nella fattispecie è stato escluso che la delibera del Consiglio di amministrazione di un'università avente attribuito ai direttori dei dipartimenti la responsabilità ai sensi e per gli effetti della normativa antinfortunistica, nella parte in cui, dopo aver attribuito la qualifica di datore di lavoro al Rettore, designava come «dirigenti responsabili delle rispettive strutture» i direttori dei dipartimenti dell'Ateneo). (D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626, art. 4) (1).

    (1) Sentenza ben articolata in parte motiva con utili riferimenti di carattere giurisprudenziale ai quali si rinvia. Si rammenta che la delega di funzioni scriminante la responsabilità penale non esiste, allo stato, come istituto giuridico nel nostro sistema normativo, ma è frutto della sola elaborazione giurisprudenziale, in particolare delle sezioni penali e del lavoro della S.C. In dottrina, in termini generali, v. G. CARITI, La responsabilità penale per gli infortuni sul lavoro, Ed. Utet, Torino 1998 e PALOMBI, La delega di funzioni, in Trattato di diritto penale di impresa, a cura di DI AMATO, Padova 1992, p. 267 ss.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il presente procedimento iniziava con l'espletamento dell'accertamento avente carattere di irripetibilità nei locali dell'Università Tor Vergata di Roma che ospitavano il laboratorio di fisica. Copia del verbale di «ispezione e prescrizione» veniva lasciata al responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, incaricato di consegnarla al responsabile delle violazioni indicate nei capi di imputazione, individuato nel Rettore dell'Ateneo; l'adempimento veniva espletato, atteso che il prevenuto effettuava il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione, ottenendo l'emissione del provvedimento di archiviazione da parte del Gip con riguardo agli altri titoli di reati contesti allo stesso.

Dopo pochi mesi dallo svolgimento del sopralluogo, si procedeva all'informazione di garanzia ed alle formalità relative all'elezione di domicilio. Successivamente la Pubblica Accusa formulava la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato per i reati non estinguibili con il pagamento della somma stabilita a titolo di oblazione, sull'assunto che lo stesso avrebbe tenuto una condotta sussumibile in quelle di natura contravvenzionale contestategli.

La Difesa depositava la memoria agli atti con la quale chiedeva emettersi nei confronti del proprio assistito sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. per mancanza di prova in ordine alla commissione del fatto, sull'assunto che il medesimo non era il titolare effettivo della posizione di garanzia cui facevano capo gli obblighi violati previsti nella normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sostenendo che questi sarebbero stati trasferiti ad altri soggetti a seguito di delega.

Esaminati gli atti contenuti nel fascicolo, il Giudice ritiene che la richiesta del pubblico ministero sia da considerare fondata.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'iter logico diacronico della decisione parte dall'assunto accusatorio che individua il Rettore dell'Università come soggetto responsabile delle contravvenzioni di cui in epigrafe, in quanto intestatario di quelle particolari condizioni personali che comportano l'ascrizione della penale responsabilità per omissione, venendo questi in considerazione quale legale rappresentante dell'ente di riferimento. Ora, in base ai principi generali, la realizzazione di una fattispecie omissiva impropria può ritenersi integrata solo con il mancato compimento di una o di più azioni che, nel caso degli enti organizzati, il legale rappresentante è tenuto a porre in essere in virtù dell'esistenza di un preesistente obbligo giuridico.

Premesso quanto sopra esposto, deve aggiungersi come, storicamente, per ineludibili esigenze organizzative, nell'ambito degli stessi enti organizzati e delle imprese, parte dei compiti facenti capo al soggetto posto al vertice della struttura, vengano assegnati da quest'ultimo ai suoi collaboratori, in ragione dell'impossibilità del legale rappresentante di provvedere personalmente ad ogni incombenza, per cui si assiste alla delega di funzioni penalmente rilevanti ad un soggetto diverso dall'originario titolare (cfr. Cass. 30 aprile 1963 n. 340).

Il fenomeno della delega di funzioni impone all'operatore del diritto ed in primis al Giudice, il problema di individuare il soggetto penalmente respon-Page 990sabile in base ad un criterio idoneo ad assicurare il rispetto dei precetti con l'esigenza di salvaguardare il principio di personalità della responsabilità penale per assicurare soddisfazione all'esigenza di una giustizia sostanziale, evitando la creazione di centri di imputazione della responsabilità penale e quindi di ipotesi di responsabilità per fatto altrui in violazione del disposto di cui all'art. 27 comma 1 Cost. Per soddisfare tali esigenze, la Giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che la responsabilità penale grava esclusivamente sul dirigente dell'ente organizzato cui è affidata, in concreto, la gestione del settore di riferimento nell'ambito di un organismo di natura privata o pubblicistica in base alla normativa interna all'organizzazione amministrativa (Cass. pen., sez. III, 21 aprile 1975; Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 1986).

Il tema deve essere approfondito con riguardo ai requisiti di rilevanza della delega di funzioni, quali individuati dalla giurisprudenza, atteso che è a tali coordinate ermeneutiche che occorrerà fare riferimento per risolvere il caso di specie.

Ora l'orientamento ermeneutico dominante in Giurisprudenza ritiene che ai fini dell'effettività della delega, sia necessario verificare:

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