Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1097-1109

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@CORTE DI APPELLO DI BRESCIA Sez. I, ord. 9 giugno 2005, n. 306. Pres. ed est. Apicella - Imp. Salgarolo ed altro.

Sentenza penale - Interessi civili - Provvisionale - Richiesta di sospensione - Provvisionale già versata - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

L'avvenuto versamento delle provvisionali alle parti civili, fa venir meno l'interesse ad ottenere un provvedimento di sospensione dell'esecuzione della condanna al loro pagamento, in quanto con esso incompatibile. Invero, un provvedimento di sospensione verrebbe ad assumere un'efficacia diversa da quella propria dell'ordinanza prevista dall'art. 600 c.p.p., che sostanzia in pratica nel mantenimento dello status quo e che dunque mal si concilierebbe con la natura dell'istituto in questione e con la lettera della norma che lo disciplina. (C.p.p., art. 600) (1).

    (1) Secondo Cass. pen., sez. I, 26 settembre 1995, n. 4380, Mascaro, in questa Rivista 1996, 771, il danno grave ed irreparabile che può derivare dalla esecuzione della condanna civile, in considerazione del quale la Cassazione può sospendere tale esecuzione deve essere inteso nel senso di pregiudizio eccessivo che il debitore subisce, ossia tale da risolversi nella distruzione o disintegrazione del bene controverso. Pertanto quando la condanna abbia riguardo al versamento di una somma di denaro, stante la fungibilità di tale bene, la irreparabilità del danno deve essere esclusa; d'altro canto tale concetto non può essere confuso con le concrete difficoltà di recupero della somma né le precarie condizioni economiche dell'obbligato possono costituire valido motivo a sostegno dell'istanza di sospensione posto che l'irreparabilità del danno deve concretarsi nell'impossibilità o inutilità della reintegrazione del diritto dell'esecutato anche sotto forma di risarcimento. Si ricordi altresì, che la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'escludere la autonoma ricorribilità del provvedimento con il quale il giudice d'appello si pronuncia sull'istanza dell'imputato diretta ad ottenere la revoca o la sospensione della condanna al pagamento di una provvisionale. Ne deriva che il provvedimento va impugnato unitamente alla sentenza di merito non potendosi considerare, per il principio di tassatività delle impugnazioni, autonomamente ricorribile per cassazione.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con sentenza in data 20 settembre 2004 il Tribunale di Mantova riteneva Salgarolo Michele e Paramgit Sing colpevoli dei reati di cui agli artt. 113, 434, 449 c.p. e 113, 589 comma 3 c.p. in danno di Paravento Luigi, Esposito Luigi, Mellino Immacolata, Mellino Massimo (deceduti) ed Esposito Giovanni (che aveva riportato lesioni personali), e li condannava alla pena di anni 1 di reclusione ciascuno, nonché, in solido anche con il responsabile civile «Salgarolo Lino & C.» snc al risarcimento dei danni a favore delle parti civili:

Civa Marta e Azzoni Ferdinando, a ciascuna delle quali veniva assegnata una provvisionale di euros 50.000,00;

Esposito Giovanni (nato il 5 aprile 1946) e Accardo Giuseppa, a ciascuna delle quali veniva assegnata una provvisionale di euros 20.000,00;

Esposito Gennaro, Esposito Antonietta, Esposito Francesco, a ciascuna delle quali veniva assegnata una provvisionale di euros 10.000,00;

Esposito Giovanni (nato il 6 settembre 1995), al quale veniva assegnata una provvisionale di euros 100.000,00;

Sorrentino Gaetano, Esposito Maria Rosaria, Sorrentino Michele, Sorrentino Lucia e Sorrentino Cristofaro, a ciascuna delle quali veniva assegnata una provvisionale di euros 10.000,00.

Il Salgarolo era stato, in particolare, ritenuto responsabile di avere cagionato per colpa il crollo della palazzina di cui al capo A) nonché i decessi e le lesioni di cui al capo B), sulla base delle seguenti osservazioni:

- egli, in qualità di autista della snc «Salgarolo Lino & C.» (e per conto della ditta «Termogas») aveva provveduto ad effettuare il rifornimento di gas G.P.L. di un serbatoio che «serviva» due unità immobiliari: quella in cui abitava la famiglia Esposito ed un'altra di recente ristrutturazione data in comodato da Azzoni Ferdinando (comproprietario con Civa Marta dell'intero fabbricato) al proprio dipendente «in nero» Singh Mohinder, nel quale era ospitato anche Paramgit Sing;

- il predetto (sebbene inizialmente a conoscenza dell'esistenza del solo utente Esposito) si era reso certamente conto durante il rifornimento, al momento delle letture dei due contatori, i quali presentavano entrambi valori di consumo positivi e non modesti (tali da essere incompatibili con il consumo per le sole necessità di collaudo) che gli utenti attivi erano due; inoltre, durante la lettura del contatore del Singh, posto che in quel momento il rubinetto dell'abitazione di quest'ultimo era verosimilmente già aperto, egli avrebbe potuto rilevare il consumo in atto dal movimento (per quanto lento) dei numeri del contatore;

- il Salgarolo avrebbe, quindi, effettuato il rifornimento senza ottemperare alla norma specifica di cautela di cui al punto 7.1.2 del «Manuale per gli autisti addetti al rifornimento di piccoli serbatoi di G.P.L.», secondo la quale prima di iniziare le operazioni di rifornimento l'autista deve avvertire l'utente o un suo delegato, salvo che sia in possesso di autorizzazione alPage 1098 rifornimento anche in assenza dell'utente stesso (dovere, peraltro, già derivante dall'obbligo generico di evidenziazione delle situazioni di pericolo create da qualsiasi soggetto nell'ambito della propria attività).

Ciò in quanto il Salgarolo non aveva provveduto a dare l'avviso di cui sopra a uno degli utenti, ovvero al Paramgit, certamente presente nell'abitazione data in comodato al Singh essendo egli rimasto ferito a seguito dello scoppio, il che aveva determinato la fuoriuscita di gas dal rubinetto lasciato aperto proprio nell'abitazione dell'indiano e, quindi, l'esplosione ed il crollo.

La sentenza veniva impugnata dal difensore del Salgarolo e del responsabile civile, il quale in sostanza evidenziava:

- come presso la Termogas risultasse un unico utente, ovvero l'Esposito (il quale aveva stipulato con quella società regolare contratto), mentre il Mohinder Singh era del tutto sconosciuto alla società stessa;

- che nella giornata del 10 gennaio alla Termogas era giunta solo la richiesta dell'Esposito, mentre nessuna richiesta era pervenuta per l'indiano;

- che il Salgarolo, prima di effettuare il rifornimento, aveva suonato il clacson, avvisando in tal modo tutti gli abitanti dello stabile del suo arrivo (tanto che tutti, anche chi non era interessato, erano usciti nella corte del fabbricato);

- che il predetto aveva provveduto alla lettura dei contatori non per un obbligo contrattuale, bensì per un mero «favore» nei confronti della Termogas;

- che, al momento del collaudo dell'impianto da parte dell'idraulico che l'aveva realizzato, nell'appartamento del Mohinder non c'era il piano di cottura, tanto che era stato apposto in quel punto un «tappo cieco» che non permetteva l'uscita del gas, mentre la valvola di intercettazione posta sopra il contatore era stata lasciata in posizione chiusa;

- che, conseguentemente, qualcuno illegittimamente aveva collocato il piano di cottura e operato il collegamento, provvedendo altresì ad aprire la valvola di cui sopra.

Tali emergenze processuali avrebbero dovuto portare ad una pronuncia assolutoria nei confronti del prevenuto.

L'appellante rilevava altresì come l'assegnazione di provvisionali alle parti civili Azzoni e Civa fosse priva di giustificazioni, posto che non sussisteva una situazione di bisogno in capo agli stessi (anche perché i predetti avevano già ricevuto una somma consistente dalla compagnia di assicurazioni Zurigo).

Quanto alle provvisionali assegnate alle altre parti civili, non sarebbe possibile evincere dalle risultanze processuali l'ammontare dei danni, né il tribunale avrebbe motivato con riguardo alla relativa quantificazione.

Nell'atto di appello si istava, quindi, per la sospensione della condanna al pagamento della provvisionale, la quale non potrebbe che provocare la cessazione dell'attività della Salgarolo snc, con ovvie negative conseguenze economiche.

Sussisterebbe, inoltre, il fondato pericolo, alla luce della mancanza di garanzie patrimoniali in capo alle attuali parti civili, che gli obbligati, in caso di riforma della sentenza, possano ottenere la restituzione di quanto versato.

Tale richiesta è stata rinnovata con separata istanza depositata il 2 ottobre 2004.

I difensori delle varie parti civili hanno di recente depositato memorie nelle quali si rappresenta l'insussistenza di «gravi motivi» che possano costituire il fondamento del provvedimento di sospensione richiesto e, prima ancora, si evidenzia che l'imputato e il responsabile civile hanno già provveduto al pagamento delle provvisionali in questione, il che determinerebbe il venir meno dell'interesse dei predetti ad ottenere detta sospensione.

All'odierna udienza camerale il P.G. e i difensori delle parti civili concludevano chiedendo il rigetto dell'istanza; il difensore dell'imputato e del responsabile civile insisteva invece per l'accoglimento della medesima.

Tanto premesso, deve osservarsi che effettivamente l'avvenuto versamento delle provvisionali alle parti civili fa venir meno l'interesse degli istanti ad ottenere un provvedimento di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle provvisionali stesse e, comunque, si configura come attività incompatibile con la richiesta de qua, ancor oggi ribadita.

Ed invero, una volta che l'imputato e/o il responsabile civile abbiano ottemperato alla statuizione in questione, non si vede come possa pronunciarsi un provvedimento di sospensione dell'esecuzione della stessa. Tra l'altro, un tale provvedimento verrebbe ad assumere una «efficacia» diversa da quella propria dell'ordinanza prevista dall'art. 600 u.c. c.p.p., che si sostanzia in pratica nel mantenimento dello status quo ...

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