Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1373-1383

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@TRIBUNALE DI ORVIETO 10 giugno 2005, n. 125. Pres. Tafuro - Imp. Vitali.

Giudice di pace - Competenza penale - Concessione della provvisionale - Valore eccedente la competenza del giudice in sede civile - Ammissibilità - Fattispecie in materia di lesioni personali colpose.

In sede penale, il giudice di pace può liquidare una provvisionale anche superiore alla propria competenza per valore in sede civile, pur disapplicando in questo modo, il disposto del secondo comma dell'art. 538 c.p.p. (Nella fattispecie, il tribunale monocratico ha, in sede di appello, avallato la decisione del giudice onorario che aveva disposto una provvisionale di 15.000 euro come risarcimento danni per un reato di lesioni colpose). (C.p.p., art. 538) (1).

    (1) Unico precedente edito, nello stesso senso qui espresso da un tribunale monocratico, si rinviene in Arch. nuova proc. pen. 1992, 559, Pret. Castelvetrano 3 agosto 1992, secondo cui, sebbene eccedente la competenza per valore del pretore, la citazione del responsabile civile per il pagamento della provvisionale ex art. 24 L. 990/1969 avanti allo stesso pretore è stata ritenuta pienamente ammissibile.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con sentenza n. 34 in data 13 aprile 2004, depositata in cancelleria il 14 aprile 2004, il Giudice di pace della città di Orvieto riconosceva Vitali Sestilio colpevole del reato di lesioni personali colpose (per avere con colpa, e nello sparare un colpo di fucile in direzione di un cespuglio, durante una battuta di caccia, colpito alla spalla destra Momi Mario, cagionando a quest'ultimo lesioni personali da cui derivava una malattia protrattasi sino al 9 marzo 2002) e, concessegli le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 1.000,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Contestualmente condannava l'imputato, in solido con la Sportass Assicurazioni, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, condannando entrambi ad una provvisionale immediatamente esecutiva di 15.000,00 euro, oltre alla refusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio.

In motivazione il primo giudice così ricostruiva la dinamica dei fatti: con denuncia-querela in data 6 marzo 2002, presentata alla procura della Repubblica in sede, Momi Mario sporgeva denuncia contro Vitali Sestilio, per il reato di lesioni personali colpose, rappresentando di essere stato attinto, durante una battuta di caccia al cinghiale, da un colpo di fucile, esploso dal compagno di caccia Vitali.

Tratto a giudizio il Vitali e sentiti i testi, e tutti partecipanti alla battuta di caccia in questione, il primo giudice si convinceva della responsabilità penale del Vitali, avendo riferimento alla posizione dei due durante la battuta di caccia (erano contigui, ed anzi il Vitali si trovava su una postazione più alta rispetto al Momi); ai colpi esplosi, in numero di tre (di cui due da parte del Momi ed uno da parte del Vitali) ed ai bossoli rinvenuti, nel mentre che risultava pacificamente accertato che nessun altro dei partecipanti alla battuta avesse esploso colpi d'arma da fuoco e che i cinghiali fossero proprio passati tra le postazioni dei due protagonisti.

Di qui la responsabilità, per colpa, dell'imputato, che aveva esploso il colpo di fucile in direzione dell'animale, ma senza accorgersi che su detta traiettoria si trovava il Momi, lo stesso che era stato attinto da un colpo diretto e non di rimbalzo, e come comprovato e dal foro di entrata, perfettamente regolare, e dalla forza di penetrazione con cui ebbe ad attraversare il corpo del cacciatore, sino ad uscirne, e dall'assenza di sanguinamento, tanto che il Momi non si era accorto di nulla, non avvertendo alcun dolore.

  1. - La sentenza veniva appellata, nei termini, dal Vitali sulla base di più motivi: in primo luogo lo stesso doveva essere mandato assolto dal reato contestato, per non aver commesso il fatto, non essendo emerso in istruttoria alcun elemento che riconduceva il proiettile che ebbe a colpire il Momi alla sua arma, non essendo stati sottoposti a sequestro i bossoli rinvenuti sul luogo né esperito alcun accertamento balistico. Anzi vi era la prova contraria che a sparare non era stato lui, se si considerava che i cinghiali ebbero a passare dinanzi al Momi (e non tra il Momi e lo stesso) e che quest'ultimo venne attinto dal proiettile in sede pettorale ascellare anteriore destra, quando considerando le postazioni assegnate (Vitali Sestilio sulla prima postazione, indi Momi Mario alla destra e tutti, Corneli Virgilio, Baiocco Fausto Antonio e Trianda Mauro, a seguire, in sequenza, ancora verso destra ad una distanza di quaranta metri l'uno dall'altro) il proiettile lo avrebbe dovuto colpire in sede ascellare sinistra e non destra.

    In secondo luogo lo stesso doveva essere mandato assolto dal reato contestato ai sensi dell'art. 530, secondo comma c.p.p., per insufficienza e/o contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti, in difetto di certezze che potevano derivare unicamente dall'accertamento balistico, non eseguito.

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    Su detta base veniva impugnata la correlativa statuizione della condanna generica al risarcimento del danno e della condanna alla provvisionale, quantificata in 15.000,00 euro, per la quale si avanzava istanza di sospensione, istanza accolta dal presidente del tribunale con ordinanza, pronunciata in camera di consiglio in data 17 giugno 2004.

  2. - L'appello proposto è infondato e in fatto e in diritto.

    Ed invero bene ricostruisce il giudice di primo grado la dinamica dell'incidente sulla base di quanto emerso in istruttoria ed alla stessa ricostruzione deve essere data piena adesione.

    Il dato clinico da cui partire è costituito dal fatto che il Momi venne ricoverato nell'Azienda Ospedaliera di Perugia il 15 dicembre 2001 con diagnosi di «ferita d'arma da fuoco trapassante la regione ascellare di destra», patita in occasione di una battuta di caccia al cinghiale. In particolare il proiettile, raggiunto il prevenuto in sede pettorale ascellare anteriore di destra, trapassava detta regione con un tramite di circa 8/10 cm. e fuoriusciva dalla parte posteriore della stessa regione ascellare. Cfr. sul punto la certificazione medica rilasciata dall'Azienda Ospedaliera di Perugia e la relazione medico-legale, a firma del consulente di parte dr. Giorgio Oricchio.

    Sulla dinamica dell'incidente, la stessa è ricostruibile grazie a quanto emerso dalle risultanze istruttorie: racconta il Momi di essere stato impegnato, nelle circostanze di tempo e di luogo considerate, in una battuta di caccia al cinghiale, in Comune di San Venanzo, località Cornieto, e di essersi spostato, a seguito dell'allontanamento dei cani, da una postazione ad un'altra, unitamente ai compagni di battuta Baiocco Fausto Antonio e Trianda Mauro. Raggiunta detta nuova postazione e trovati sul posto i compagni di battuta Vitali Sestilio e Corneli Virgilio, si posizionavano nel modo seguente: il Vitali su di una quota di terreno più alta rispetto a tutti gli altri, indi a seguire alla sua destra il Momi, il Corneli, il Baiocco ed il Trianda. Ad un certo momento il gruppo vede uscire dei cinghiali dal bosco di fronte, cinghiali che scorrono da destra verso sinistra, e spara all'indirizzo degli stessi tre colpi, che non raggiungono il bersaglio, mentre uno di essi raggiunge il prevenuto.

    Sulla paternità di detti colpi, due provengono pacificamente dal Momi (cfr. deposizione Momi a f. 322), mentre il terzo non può che essere stato esploso dal Vitali, se si considera che Corneli Virgilio, Baiocco Fausto e Trianda Mauro sentono, prima, due spari e poi un terzo, e tutti provenienti dalla loro sinistra (cfr. deposizioni Corneli Virgilio e f. 324, Baiocco Fausto a f. 325 e Trianda Mauro a f. 326) e soprattutto l'esito del sopralluogo informale, effettuato il giorno dopo dal Baiocco e dal Vitali Ivano, capobattuta, e che portò al rinvenimento di due bossoli nella postazione del Momi e di un bossolo nella postazione del Vitali Sestilio (cfr. deposizione Baiocco a f. 325 e deposizione Vitali a f. 327). Il tutto è completato dalla circostanza, assorbente, che all'infuori di detti tre colpi nessuno ebbe più a sparare, anche perché il Momi, raggiunto dal colpo di fucile nella zona ascellare, cominciò ad invocare aiuto e fu subito soccorso e trasportato in ospedale.

    Così ricostruito l'episodio, non vi può essere spazio per altre ricostruzioni, tutte effettuate dall'appellante sulla base di apparenti contraddizioni, che non tengono conto di quanto raccontato dai protagonisti della vicenda.

    Di qui la conferma della decisione emessa, anche con riguardo alle statuizioni civili, ivi compresa la disposta provvisionale.

    Il dispositivo contiene un errore materiale, e per il quale si provvede con ordinanza a parte, laddove confonde la condanna al pagamento delle spese del grado, che seguono alla soccombenza, con quelle di costituzione e rappresentanza della parte civile, costituita in giudizio e che ha rassegnato le proprie conclusioni con memoria a parte. (Omissis).

    @TRIBUNALE DI CATANIA Sez. V, 10 giugno 2005. Pres. ed est. Passalacqua - Imp. Misseri.

    Turbata libertà degli incanti - Turbativa - Anche fuori della gara - Collusione tra partecipanti - Offerta concordata - Violazione dell'obbligo del segreto.

    Truffa - Concorso di reati - Concorso con il delitto di turbata libertà degli incanti - AmmissibilitàCondizioni - Diversa natura dei due reati.

    Nel caso sia dimostrata l'esistenza di accordi clandestini intervenuti tra anche solo due dei partecipanti ad una gara nei pubblici incanti per concordare tra loro, in violazione dell'obbligo del segreto, le rispettive offerte, graduandole e coordinandole al fine di aggiudicarsi l'appalto, tale condotta integra gli estremi del delitto di cui all'art. 353 c.p., data la sua natura di reato di pericolo. (C.p., art. 353) (1).

    In ambito di reato di turbata libertà degli...

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