Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine385-419

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@TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA Sez. dist. Chioggia, 17 dicembre 2001, n. 133. Est. Marinai - L.V.ed altra (avv. Lionello) c. Comune di Chioggia (avv. Testa) ed altra

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Opere pubbliche - Lavori in appalto affidati da un comuneObbligo dell'appaltatore di porre in essere ogni cautela necessaria - Omissione - Obbligo di vigilanza dell'ente appaltante - Colpa concorrente - Fattispecie di sinistro stradale dovuto alla presenza di buche e ghiaia sulla carreggiata.

In tema di danni derivati a terzi, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi per la presenza sulla carreggiata di ghiaia e buche, dovute all'esecuzione di alcuni lavori di rifacimento dei sottoservizi, dati in appalto dal comune, laddove la società appaltatrice sia venuta meno all'obbligo di porre in essere tutte le cautele idonee ad evitare pericoli per il transito, spetta comunque all'ente proprietario della strada vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Ciò, fermo restando che il comportamento colposo dell'appaltatore comporta che lo stesso sia tenuto a rilevare indenne il comune da quanto eventualmente costretto a corrispondere a titolo risarcitorio. (Fattispecie nella quale il tribunale ha riconosciuto la responsabilità concorrente dell'ente pubblico, limitatosi alla mera predisposizione di un'ordinanza con la quale si diffidava l'appaltatore ad osservare tutte le norme di cautela necessarie). (C.c., art. 2051) (1).

    (1) Sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. del comune, quale proprietario di strade, v. Cass. civ. 20 novembre 1998, n. 11749, in questa Rivista 1999, 838; Cass. civ. 21 maggio 1996, n. 4673, ivi 1996, 729 e, su quella concorrente di appaltatore e proprietario della strada nella causazione dei sinistri, v. Cass. civ. 19 marzo 1999, n. 2963, ivi 1999, 704; Cass. civ. 23 novembre 1998, n. 11855, ivi 1999, 212; Cass. civ. 25 settembre 1990, n. 9702, ivi 1991, 112.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione ritualmente notificato il 30 aprile 1999, L.V. e E.P. convenivano davanti al Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Chioggia il Comune di Chioggia, chiedendo che lo stesso fosse condannato a risarcire tutti i danni (materiali e morali) sofferti dall'attore in data 26 aprile 1998, allorché alla guida di un ciclomotore, mentre percorreva, in Sottomarina di Chioggia, l'incrocio tra via Santo Spirito e strada Madonna Marina, perdeva il controllo del mezzo a causa del ghiaino sparso sulla carreggiata, nonché delle profonde buche esistenti sulla strada e non segnalate. La P. chiedeva che fossero risarciti i danni al motociclo, che era di sua proprietà.

Radicatosi il contraddittorio, la parte convenuta contestava la domanda attorea, della quale chiedeva la reiezione deducendo che, innanzitutto, la descrizione del fatto era generica e sfornita di prova e inoltre che il sinistro era avvenuto in pieno giorno, con ottima visibilità, in luogo conosciuto da L.V. e senza che la strada presentasse anomalie.

Contestava, infine, l'entità del risarcimento richiesto. In ogni caso chiedeva di chiamare in causa CIS Costruzioni Industriali e Stradali dell'ing. Antonio Miele & C. Sas, ditta esecutrice dei lavori, alla quale sarebbe eventualmente addebitabile la responsabilità dell'evento.

La terza chiamata, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace.

Alla prima udienza di trattazione, fissata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., le parti non comparivano di persona e quindi non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.

Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, interrogatorio formale, prova testimoniale, C.T.U. medico-legale, le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza del 20 settembre 2001 e il giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Dalle testimonianze orali espletate è emerso con chiarezza che nella notte del 26 aprile 1998 L.V., alla guida del ciclomotore di proprietà della madre E.P., inciampò in una buca presente sulla carreggiata in via Madonna Marina e non segnalata, riportando le lesioni lamentate.

In quel tratto di strada erano in corso lavori di rifacimento dei sottoservizi appaltati dal Comune di Chioggia a CIS Sas: Comune di Chioggia aveva intimato a CIS Sas di porre in essere tutte le cautele idonee ad evitare pericoli per il transito.

La mancata comparizione del legale rappresentante della CIS a rendere l'interrogatorio formale, oltre che le deposizioni dei testi ascoltati confermano la circostanza.

La Cassazione ha anche recentemente statuito che dalla proprietà pubblica del comune sulle strade poste all'interno dell'abitato discende per l'ente non solo l'obbligo di manutenzione, come stabilito dall'art. 5 R.D. 15 novembre 1923 n. 2506, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire che terzi, incaricati dell'esecuzione di lavori su detti beni, vi procedano in maniera tale da arrecare danni ad altri (Cass., sez. III, 20 novembre 1998, n. 11749; Cass., sez. III, 21 maggio 1996, n. 4673).

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha base nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa (Cass. 14 ottobre 1983, n. 2619; 7 giugno 1977, n. 2345) o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa e nell'esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarlaPage 386 e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.

In presenza di questi due elementi, la norma di cui all'art. 2051 c.c., pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta soltanto dalla prova che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato.

Nel caso in esame ricorrono entrambi i presupposti descritti.

In particolare va rilevato che il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 c.c. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, non potendo anch'esse essere idonee, in concorso di altri fattori causali, a cagionare danni (cfr.: Cass. 28 ottobre 1995, n. 11264).

È, pertanto, provata la responsabilità di CIS Costruzioni Industriali e Stradali dell'ing. Antonio Miele & C. Sas nella causazione dell'evento.

Non può, peraltro, escludersi una colpa concorrente dell'ente appaltatore dei lavori sul quale incombe l'obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione degli stessi.

A tale proposito, considerato che si tratta di lavori eseguiti in un centro cittadino, nel quale il controllo è attuabile quotidianamente e col minimo sforzo dall'ente comunale, la mera predisposizione di un'ordinanza con la quale si diffidi l'appaltatore ad osservare le norme di cautela necessarie non pare sufficiente a garantire un efficace controllo sulla sicurezza dei luoghi.

Nel caso, infatti, in cui l'appaltatore venga meno ai propri obblighi spetta comunque al proprietario della strada controllare la loro efficace esecuzione, fermo restando che il comportamento colposo dell'appaltatore comporta che lo stesso sia tenuto a rilevare indenne il Comune da quanto eventualmente costretto a corrispondere a titolo risarcitorio.

Quanto alla richiesta ex art. 213 c.p.c., il giudice non può avvalersi della facoltà di richiedere informazioni scritte alla pubblica amministrazione, quando la parte ha la possibilità di fornire le prove relative ai fatti cui la richiesta dovrebbe aver riguardo (Cass. 12 dicembre 1988, n. 6734).

L'esercizio da parte del giudice della facoltà di chiedere informazioni alla pubblica amministrazione ha ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza che tali poteri possono essere attivati soltanto quando sia necessario acquisire informazioni relativi ad atti o documenti della p.a. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso in relazione all'attività svolta (Cass. 10 agosto 1988, n. 4907).

Nella fattispecie, i documenti che si richiede di acquisire sono provenienti dalla stessa amministrazione che è parte nel processo e che, pertanto, ben avrebbe potuto autonomamente produrre.

In ogni caso, visto quanto sopra detto, la produzione sarebbe ininfluente.

Quanto al concorso di colpa dell'attore L.V. per il mancato utilizzo del casco, esso dev'essere escluso, dato che, secondo la normativa vigente all'epoca del sinistro L.V. non aveva l'obbligo di portare il casco protettivo.

Per ciò che riguarda il danno al motoveicolo, il preventivo di spesa in atti appare congruo e pertanto devono essere liquidate a E.P. lire 353.000.

Quanto all'ammontare del danno alla persona, dalla C.T.U. medico legale è risultato che, nel sinistro di cui è causa, L.V. ha riportato un trauma facciale con ferite lacerocontuse al naso, ferite al dorso e al frenulo linguale al fornice gengivale superiore e rotture coronali dentali, da cui è derivata un'invalidità temporanea totale di giorni 15, un'invalidità temporanea parziale di giorni 15 al 50%, con postumi permanenti, che incidono sull'integrità psicofisica nella percentuale del 5-6%, sotto il profilo del danno biologico.

Dev'essere in primo luogo riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico, alla stregua della sentenza n. 184/1986 della Corte costituzionale e del costante indirizzo della Corte di cassazione (ormai pacifico).

Questo giudice aderisce ai criteri di liquidazione del danno adottati dal Tribunale di Venezia.

Deve, peraltro, ricordarsi che la recente L. 5...

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