Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine307-324

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@TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE 10 ottobre 2001, n. 663. Est. Scarpa - Cicalese (avv. Romano) c. Marrazzo (n.c.) e Soc. Polaris Assicurazioni

Responsabilità civile - Solidarietà - Obbligazioni da fatto illecito - Diversa gravità delle rispettive colpe - Rilevanza ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento - Sussiste.

In tema di responsabilità solidale per fatto illecito conseguente a sinistro stradale imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega ex art. 2055 c.c. i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe, e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza solo ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento. (C.c., art. 2055) (1).

    (1) In linea con quanto affermato da Cass. civ. 3 marzo 1997, n. 1869, in Arch. civ. 1998, 122; e dalle non recenti Cass. civ. 29 agosto 1987, n. 7118, in questa Rivista 1988, 217 e Cass. civ. 9 febbraio 1980, n. 922, in Arch. civ. 1980, 632.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Lucio Cicalese - premesso che in data 21 maggio 1996, mentre camminava in via Fucilari di Nocera Inferiore quale trasportato a bordo della moto Honda 650 di proprietà di Francesco D'Alessandro, era stato investito da autovettura Fiat Panda tg. SA/566823, condotta da Luigi Marrazzo e di proprietà di Carmela Marrazzo; evidenziato come l'incidente si era verificato per aver il conducente dell'autovettura violato l'obbligo di stop all'atto di immettersi da via Siciliano su via Fucilari; esposti i danni fisici subiti; ricordato di aver vanamente chiesto il risarcimento a norma dell'art. 22 L. n. 990/1969; tanto premesso - conveniva davanti a questo tribunale Carmela Marrazzo, proprietaria del veicolo investitore, la quale restava contumace, nonché l'assicuratore Polaris Assicurazioni spa, per sentir dichiarare la responsabilità della prima in ordine alla causazione dell'incidente e per sentir condannare solidalmente i convenuti al risarcimento dei danni. Polaris Assicurazioni spa resisteva alle domande dell'attore, replicando l'infondatezza della pretesa risarcitoria, e subordinatamente deducendo il concorso di colpa del conducente del motoveicolo. Venivano espletate prova testimoniale e consulenze tecniche. All'udienza del giorno 6 giugno 2001 le parti precisavano le conclusioni e la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Appare possibile, in base alle risultanze probatorie, procedere alla ricostruzione delle modalità dell'incidente di causa, in modo da desumere a chi debba essere addebitato l'evento dannoso ed accertare le singole colpe. Deve inoltre affermarsi l'utilizzabilità delle presunzioni di colpa ex art. 2054 c.c., che trovano applicazione anche in ipotesi di cd. trasporto di cortesia, sul presupposto della generalità dei principi contenuti nel medesimo art. 2054 c.c., e perciò della loro operatività in favore di tutti i soggetti che comunque ricevano danni dalla circolazione di veicoli, ivi compresi i trasportati, quale che sia il titolo del trasporto. L'attore, in quanto trasportato, poteva dunque invocare i primi due commi dell'art. 2054 c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente, ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 1998, n. 10629, in Arch. giur. circ. e sin. 1998, 1118; Giust. civ. 1998, I, 2716). Stando alla prova testimoniale ed al verbale della polizia municipale (che fa fede fino a querela di falso per quanto concerne i fatti che i pubblici ufficiali affermano di avere personalmente compiuto o constatato, laddove le dichiarazioni rese a tali organi non vincolano in sede civile, ed il giudice ha unicamente il potere-dovere di apprezzarle liberamente: Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 1989 n. 57; Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 1979 n. 6417; Arch. giur. circ. e sin. 1980, 291), la dinamica dell'incidente può riassumersi nella collisione tra il motoveicolo che trasportava il Cicalese e l'autovettura della Marrazzo, provenienti da destra ad una intersezione rispetto al senso di marcia della moto, ma obbligato, secondo quanto evincibile dagli atti, a dare precedenza da un segnale di stop. Torna allora astrattamente invocabile la presunzione di uguale concorso nella causazione del sinistro, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. per l'ipotesi dello «scontro tra veicoli». Nella consapevolezza del contrasto tuttora esistente in giurisprudenza, ritiene allora il tribunale di aderire alla interpretazione secondo cui, in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di un conducente non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso; la dedotta violazione dell'obbligo evidenzia la colpa del conducente del veicolo che ha infranto la relativa norma, ma non esclude di per sè la responsabilità del conducente del veicolo privilegiato, di cui pure occorre esaminare la condotta. (Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2000, n. 12524; Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2000, n. 5671; Cass. 18 dicembre 1998, n. 12692, in Giur. it. 1999, 2044; Cass. 20 marzo 1998, n. 2979; Cass. 13 novembre 1997, n. 11235; Cass. 24 giugno 1997, n. 5635; Cass. 14 aprile 1997, n. 3185; Cass. 14 febbraio 1997, n. 1384; per l'orientamento di questo ufficio, cfr. Trib. Nocera Inferiore 23 febbraio 2000, n. 76, in Arch. giur. circ. e sin. 2000, 319). Certamente il segnale di stop impone a chi ne è gravato l'obbligo di arrestarsi e di riprendere la marcia solo allorché tutta l'area dell'incrocio sia libera, e perciò il conducente di un veicolo, una volta fermatosi sulla linea diPage 308 «stop», prima di riprendere la marcia ha obbligo di ispezionare la strada preferita, onde assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada. Non risulta tuttavia positivamente accertata la regolare condotta di guida di Francesco D'Alessandro, in ordine alla pari responsabilità presuntivamente imposta dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. ad entrambi i conducenti, giacché il motociclista, pur avendo diritto di precedenza rispetto alla Fiat Panda, non era quindi esonerato dall'obbligo di mantenere una condotta di guida diligente e prudente, regolando altresì la velocità in base alle circostanze di tempo e luogo. Non è di certo conforme alle norme sulla circolazione stradale, e non esonera pertanto dalla presunzione iuris tantum di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., il comportamento del conducente che, pur godendo del diritto di precedenza, non abbia, ai sensi dell'art. 145, primo comma c.s., approssimandosi ad un crocevia, prestato la massima attenzione e prudenza per essere pronto ad evitare imprudenze di altri conducenti. Il diritto di precedenza al crocevia non fa venir meno l'obbligo di osservare una prudente generica ed il dovere specifico di tenere una velocità particolarmente moderata.

Il riconoscimento della concorrente responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli nella causazione dello scontro non esclude ovviamente il diritto di Lucio Cicalese, terzo trasportato per cortesia da uno di loro, di chiedere l'intero ammontare del risarcimento ad uno solo dei conducenti ed alla sua società assicuratrice, salvo il diritto del conducente che abbia risarcito l'intero danno di agire in regresso nei confronti dell'altro conducente, coautore dell'illecito, (o del suo assicuratore) ai sensi dell'art. 2055 comma 2 c.c. (Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 1995, n. 11143; Cass. civ., sez. III, 17 maggio 1990 n. 4280; Cass. civ., sez. III, 16 novembre 1987, n. 8382, Foro it. 1988, I, 1942).

Quanto perciò alle deduzioni dell'Assicurazione convenuta, che invoca una graduazione delle rispettive colpe ai fini della quantificazione della soccombenza rispetto alla condanna risarcitoria richiesta dall'attore, occorre considerare che, in tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega a norma dell'art. 2055 c.c. i coautori del fatto dannoso, importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe, e l'eventualmente diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili. Perciò, sarebbe essenziale pronunciarsi circa la graduazione delle colpe della Marrazzo e del terzo D'Alessandro solo se uno di tali condebitori avesse ben esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, giacché solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivate allo scopo di ripartire internamente, ai sensi dell'art. 2055, comma 2 c.c., il peso del risarcimento fra i corrisponsabili (cfr. Cass. civ., sez. III, 8 aprile 1998, n. 3636, in Rass. locaz. condom. 1998, 186; Cass. civ., sez. III, 29 agosto 1987 n. 7118, in questa Rivista 1988, 217). Per dirsi accoglibile l'azione di regresso, e quindi rilevante il rihiesto riparto dei gradi di colpa tra i coobbligati per l'illecito, dovrebbe inoltre essersi già verificato l'effettivo adempimento per l'intero...

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