Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine207-232

Page 207

@CORTE DI APPELLO PENALE DI TORINO Sez. III, 3 ottobre 2000. Pres. Aragone - Imp. Barale ed altro

Strade - Tutela e manutenzione - Responsabilità dell'amministrazione - Pericolo occulto - Fondo stradale deformato - Sinistro mortale occorso a motociclista - Concorso di colpa - Sussistenza - Condizioni.

In tema di omicidio colposo derivante da sinistro stradale, sussiste la responsabilità prevalente della vittima in concorso con quella dell'Anas, proprietaria della strada, nel caso di incidente avvenuto a causa di elevata ed imprudente velocità, superiore al limite consentito in un tratto di strada deformato da dislivelli a gradino non segnalati. (C.p., art. 589; nuovo c.s., art. 14; nuovo reg. c.s., art. 69) (1).

    (1) Per utili riferimenti nel senso di cui in massima, v. Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 1983, Rossi, in questa Rivista 1983, 825. V., inoltre, in tema di responsabilità della P.A. concorrente con quella della vittima del sinistro, Corte App. civ. Roma 30 settembre 1987, ivi 1988, 446 e Giud. pace Salerno 2 novembre 1999, n. 1075, ivi 2000, 503, con ampia nota di riferimenti giurisprudenziali alla quale si rinvia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il 13 aprile 1994, verso le 19,10, Stura Roberto procedeva sulla sua Cagiva 125, con direzione Cuneo-Fossano, lungo la SS. 231, allorché in territorio di Fossano sorpassava la vettura di Venturini Roberto, rientrava nella sua corsia dopo circa 200 metri, percorreva regolarmente la carreggiata stradale per alcuni minuti poi, come appunto riferito dal Venturini, la ruota posteriore della moto aveva un sussulto, la moto incominciava a scodare da sinistra verso destra con la ruota posteriore, in modo sempre maggiore finché lo Stura perdeva il controllo del mezzo, la moto si piantava in avanti con la ruota anteriore, il conducente cadeva sul lato destro e finiva sul marciapiede battendo la testa contro un palo. Secondo il Venturini la caduta non era stata determinata dall'urto contro il marciapiede ma dai successivi sbandamenti. A suo dire egli era stato sorpassato subito dopo un tratto in curva. La strada era libera, la visibilità buona. Il Venturini procedeva sui 70-80 Kmh. e secondo lui lo Stura dopo il sorpasso aveva regolato la sua velocità in quanto non era sparito alla vista dell'automobilista, ma non sapeva precisarne la velocità. La valutazione di 100 Kmh. fatta all'epoca era da riferirsi al momento del sorpasso. Lo Stura decedeva a causa dell'impatto.

Dai rilievi effettuati dai CC. risultava che la moto aveva terminato la sua corsa contro il marciapiede. Nella carreggiata percorsa dai due veicoli vi era una striscia di asfalto larga circa 80 cm. costituita da asfaltatura di recente getto, difforme sia in orizzontale perché presentava degli ondeggiamenti, sia in verticale, perché nei bordi laterali aveva rilevanti e contigue spigolature con termine difforme. La nuova posa di asfalto in alcuni punti raggiungeva i 2,3 cm. di gradino spiovente verso il basso rispetto all'asfalto precedente esistente a sinistra e altrettanto dislivello in rilievo verso destra e lato marciapiede. La striscia era stata realizzata dopo la posa in opera di condutture del gas. La striscia continuava anche dopo il punto in cui si era verificato il sinistro. I CC. avevano dedotto quindi che la moto fosse sbandata sul rattoppo. Il teste Strollo dei CC. non aveva notato cartelli di cantiere o di pericolo. Il rattoppo non aveva larghezza costante.

Il pretore disponeva perizia tecnica affidata al prof. Audenino. Il C.T.U. escludeva cause di anomalia tecnica da parte del veicolo. Sulla base della deposizione Venturini e dei rilievi dei CC. nonché dei danni subiti dal veicolo e dallo Stura, riteneva che sulla moto si era innescato un fenomeno vibratorio instabile dopo il sorpasso del veicolo Venturini, indicato con il termine weave mode, consistente in un ondeggiamento oscillatorio e di serpeggiamento che coinvolge tutto il veicolo e in modo preonderante il retrotreno comportante problemi di stabilità. Il conducente non è in grado di controllarla.

Tale fenomeno, a bassa probabilità di accadimento, si era verificato nel caso di specie per la sfortunata coincidenza tra la frequenza propria del modo di vibrare e la frequenza dell'eccitazione proveniente dal fondo dissestato della strada e cioè causata non da un singolo contatto, ma da successivi contatti con il gradino presente ai due lati della striscia. La velocità di marcia doveva assumere un determinato valore, non più alta e non più bassa, ma i dati a disposizione non permettevano di effettuare il «calcolo nel caso specifico». Né i punti esatti di inizio e fine del sorpasso. Secondo il C.T.U. le indicazioni del Venturini, prima del weave mode erano contraddittorie. Il sorpasso non poteva essere iniziato dopo la curva e il weave mode iniziato a 40-50 mt. dall'autovettura, perché dal centro curva al punto L1 dei rilievi dei CC. vi erano 65 mt.e il fenomeno descritto dal Venturini, in base alle velocità da lui indicate, richiedeva uno spazio più che quadruplo. La manovra di sorpasso non poteva aver avuto inizio dopo la curva per l'esiguità dello spazio a disposizione prima del punto di impatto ed era quindi iniziata prima della curva, di lieve entità, allorché appena il motociclista, che si era posizionato dietro la vettura, aveva avuto sufficiente visibilità sulla opposta corsia di marcia e questo punto il C.T.U. lo collocava prima dell'attraversamento pedonale e prima del cartello con limite di velocità di 70 Kmh. Al dibattimento poi precisava che a suo parere occorreva apporre un cartello di pericolo generico con indicazione della deformazione della strada 150 mt. prima dell'inizio della situazione. Il fenomeno poteva verificarsi anche a 70 Kmh. pur essendo chiaro che maggiore era la velocità, maggiore lo spostamento e la frequenza del moto oscillatorio.

Il pretore faceva proprie le conclusioni del C.T.U. ed attribuiva le cause del sinistro al cattivo stato della strada, irregolarità non tempestivamente segnalata, pur avendo concorso nel fenomeno la velocità del motociclista, superiore a quella consentita.

La striscia era stata determinata dal ripristino della sede stradale in seguito a lavori di posa in opera di tubature del gas.

Page 208

Nel giugno 1993 l'Italgas aveva chiesto all'Anas di Torino autorizzazione ad effettuare lavori di posa di una condotta del gas, con interessamento della SS. 231 dal Km. 63 - 550 al Km. 72 + 325. I lavori interessavano anche il tratto in cui si era verificato il sinistro. L'Italgas aveva appaltato i lavori ad un'associazione temporanea costituita dalla Progeco Srl e dalla Mosca Guido e figlio di Agostino Mosca e C. Sas. L'appaltatore aveva l'obbligo di provvedere a tutti i lavori necessari quali scavi, reinterri, ripristini delle pavimentazioni stradali e il rifacimento dei sottofondi secondo le prescrizioni degli enti interessati. Nell'autorizzazione dell'1 ottobre 1993 l'Anas aveva prescritto che lo scavo doveva essere colmato in un primo tempo con determinato materiale sino a perfetto assestamento. Poi si doveva posare un unico strato di pavimentazione bituminosa, da spianare e sagomare e rullare opportunamente e in un secondo tempo, di norma dopo 60 gg., doveva essere tagliata un'opportuna striscia di pavimentazione idonea a comprendere ogni precedente manomissione o rifacimento o eventuali allentamenti collaterali della vecchia pavimentazione. Su tale striscia si doveva ancora usare degli accorgimenti tecnici. Questo ultimo intervento comunque era stato poi affidato il 27 aprile 1994 ad una terza ditta, non competendo alla Progeco-Mosca. La Progeco-Mosca avrebbe dovuto garantire una copertura temporanea che comunque ripristinasse la situazione precedente, raccordandosi perfettamente con la pavimentazione preesistente, come risultante dalla convenzione generale 18 febbraio 1981 in atti. Secondo il Pretore di Cuneo ciò non era avvenuto come si evinceva dalla documentazione fotografica inatti o comunque non era stato realizzato da persistere nel tempo, posto che l'intervento definitivo non sarebbe stato effettuato prima di due mesi e il tratto interessato dal sinistro era stato l'ultimo oggetto dei lavori. Secondo le testimonianze Sbardellini e Orlassino il collaudo di lavori era avvenuto a metà febbraio 1994 e quindi l'asfaltatura provvisoria era risalente al mese di febbraio 1994. Non era giustificato il deteriormaneto di quel manto di strada da febbraio al 13 aprile, data dell'incidente. Dal verbale di consegna dei lavori Italgas-Progeco/Mosca del 26 ottobre 1993 risultava che direttore dei lavori era Alberione Paolo e capocantiere Mosca Sergio. Il Mosca perciò era stato sostituito dopo circa un mese, per cui era esclusa la sua penale responsabilità in ordine al sinistro. L'Alberione invece si difendeva assumendo che il lavoro di escavazione e asfaltatura era curato solo dalla ditta Mosca nell'ambito di una suddivisione del lavoro. Poiché non riteneva provata tale suddivisione dalle carte processuali, il tribunale affermava che l'Alberione non aveva curato che i lavori venissero effettuati a regola d'arte e pertanto dichiarava la sua responsabilità in merito.

Assolveva l'Anzalone, responsabile del Gruppo Esercizi Piemonte dell'Italgas per aver affidato a subordinati i lavori, subordinati che non gli avevano dato avviso di irregolarità nell'adempimento delle clausole contrattuali.

Il Sibiglia era sovraordinato al Barale. Rivestiva la qualifica di caponucleo, mentre il Barale quella di cantoniere sorvegliante. Il Barale avrebbe dovuto passare quotidianamente sulla località e tenere i rapporti con l'Italgas segnalando eventuali anomalie al superiore e all'Italgas. In diverse occasioni, nel corso dei lavori e a lavori ultimati, il Barale aveva segnalato allo Sbardellini avallamenti e irregolarità nel manto stradale, sempre rimessi a posto. Non aveva segnalato quella striscia d'asfalto interessata dal sinistro. Neppure il Sibiglia, recatosi sul posto dopo il fatto, aveva...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT