Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE CIVILE DI MASSA 15 novembre 2004, n. 604. Est. Pulvirenti - B.M. (avv. R.M.) c. F.G. (avv. G.M.F.).

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione- Invalidità personale - Danno biologico - Liquidazione - Sinistro precedente l'entrata in vigore della L. n. 57/2001 - Tabelle formate da questo stesso tribunale - Applicabilità - Aggiornamento.

Per la liquidazione del danno biologico relativamente a sinistri stradali verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 57/2000, ben possono essere applicate le tabelle elaborate dal Tribunale di Massa in composizione collegiale con sentenza 19 dicembre 1996 n. 792 purché vengano aggiornate moltiplicando ciascun dato per il coefficiente costo-vita e convertendo il dato così ottenuto in moneta euro. (C.c., art. 2059; L. 5 marzo 2001, n. 57) (1).

    (1) Analogamente v. le precedenti decisioni di questo stesso tribunale: 15 maggio 2002 e 23 marzo 2002, n. 254, pubblicate rispettivamente in questa Rivista 2003, 54 ed ivi 2002, 487. È opportuno precisare che la posizione del tribunale de quo circa la non applicazione della normativa di cui all'art. 5 della L. n. 57/2001, per il risarcimento delle lesioni micropermanenti, ai sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, non è quella prevalente nella giurisprudenza di merito. Molti tribunali, v. ad es., Trib. civ. Milano 20 settembre 2001, n. 9572 e Trib. civ. Reggio Emilia 19 aprile 2001, n. 525, ivi 2002, 310, con nota di TONINELLI, Applicabilità delle tabelle di cui alla legge 57/ 01, ai sinistri pregressi, hanno preferito applicare la nuova tabella normativa in via equitativa affermandone la validità anche nella valutazione dei danni da microinvalidità per i sinistri antecedenti l'entrata in vigore della legge suddetta. Di particolare utilità appare, infine, la consultazione del Dossier n. 7 del luglio 2003, di Guida al Diritto, Danno biologico: le nuove tabelle dei tribunali che, oltre a contenere l'aggiornamento delle tabelle dei tribunali più autorevoli, compie un'attenta ed accurata analisi dell'evoluzione giurisprudenziale del danno non patrimoniale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione in data 21 marzo 2001, ritualmente notificato, la sig.ra B.M. conveniva in giudizio davanti a questo tribunale il sig. F.G. e la V. Assicurazioni spa in persona del suo legale rappresentante, esponendo: 1) che il giorno 16 dicembre 1999 in Massa, l'odierna attrice, alla guida del proprio ciclomotore percorreva la via Quercia verso monti quando veniva urtata dal veicolo Ape Piaggio (tg. MS/...) condotto dal sig. F.G. che, provenendo da direzione opposta, aveva invaso la corsia di pertinenza della B. urtandola violentemente e provocandone la caduta; 2) che a causa di tale sinistro la B. subiva frattura diafisaria scomposta con frammento osseo femore sx, trauma massiccio frontale... politraumatismo (Doc. 2) e veniva sottoposta a intervento chirurgico di osteosintesi del femore mediante applicazione di fissatore esterno (Doc. n. 3, 4); 3) che l'attrice, legalmente separata dal marito ed affidataria della minore Giulia, si è trovata senza alcuna fonte di reddito a causa delle gravi conseguenze del sinistro e della lunga degenza; 4) che la V. Assicurazioni, a seguito di pressanti richieste ha versato, a titolo di acconto, la somma di lire 20.000.000 e che le ulteriori richieste risarcitorie tra cui quelle relative alle spese mediche e di conforto e al danno al ciclomotore per lire 2.040.000 (doc. 7) sono rimaste senza esito. Su tali premesse l'attrice chiedeva che venissero accolte le seguenti domande: «1) Dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro (rectius: esclusivo responsabile: n.d.r.) il conducente del veicolo Piaggio Ape tg. MS ... F.G.; 2) Condannare F.G. e la V. Assicurazioni spa, insieme ed in solido al risarcimento di tutti i danni subiti da B.M. nella misura che risulterà equa e provata alla fine dell'instauranda istruttoria detratto l'acconto versato. Con vittoria di spese ».

Si costituivano i suddetti convenuti, come da comparsa di risposta in data 4 giugno 2001, i quali contestavano la dinamica del sinistro e in particolare l'invasione di corsia e formulavano le seguenti richieste: «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere le domande attoree perché infondate. Vinte le spese. In subordine piaccia al Tribunale Ill.mo, ritenuto quanto meno paritario l'apporto colposo relativo alla causazione del sinistro per cui è processo, dichiarare la somma di Euros 10.329,14 già versata spontaneamente dalla V. Assicurazioni spa, congrua e satisfattiva di ogni pretesa attorea. Vinte le spese ».

Al termine dell'istruttoria nel corso della quale, in particolare, venivano sentiti alcuni testi e veniva disposta ed espletata Ctu medica, la causa, all'udienza del 28 settembre 2004, veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Questo Giudice osserva che sulla base delle risultanze processuali deve ritenersi provato che l'incidente stradale dedotto in giudizio si verificò per esclusiva colpa del convenuto F.G. Ed invero dal rapporto della Polizia Urbana di Massa n. 596 in data 10 gennaio 2000, confermato con alcune precisazioni dai vigili urbani verbalizzanti M.R. e G.M. all'udienza del 17 ottobre 2002, risulta che il giorno 16 dicembre 1999 verso le ore 9,45 F.G., Page 250 conducente e proprietario del motocarro targato MS/ ..., percorreva in Massa la via Quercia con direzione mare-monti quando, all'altezza del civico 48, per superare un cassonetto della nettezza urbana si spostava verso il centro strada e oltrepassava l'ideale linea di mezzeria. Nel corso di tale manovra però egli urtava con lo spigolo sinistro della cabina di guida del suo motocarro lo spigolo sinistro del parabrezza del ciclomotore Kimko Filly (targato - telaio ...) condotto dalla sig.ra B.M. che proveniva da direzione opposta cioè monti-mare. A causa della collisione dei due suddetti veicoli la B. cadeva rovinosamente a terra procurandosi le lesioni specificate nel referto 16 dicembre 1999 ore 10 del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Massa dove la stessa venne subito dopo trasportata. All'udienza del 17 ottobre 2002 il teste M.R., vigile urbano verbalizzante, ha dichiarato che all'epoca del sinistro non esisteva sul manto stradale segnaletica orizzontale delimitante le due corsie di marcia, ma ha precisato: «Abbiamo provveduto a multare il sig. F. in quanto calcolando approssimativamente l'ingombro del mezzo e tenuto conto che sul margine destro vi era posizionato un cassonetto della nettezza urbana che ingombra circa 150 cm., è risultato evidente che il sig. F. ha superato l'ipotetica mezzeria ». Il vigile urbano G.M., sentito alla stessa udienza, ha confermato le dichiarazioni del collega e anche tale circostanza.

Vanno disattese le contrarie argomentazioni dei convenuti basate su uno schizzo planimetrico non in scala e su discutibili calcoli teorici circa le forze cinetiche e gli spostamenti dei due veicoli per collocare il punto d'urto nella semicarreggiata percorsa dal F. Basti considerare le seguenti ulteriori dichiarazioni dei suddetti vigili urbani che subito dopo l'incidente stradale fecero i rilievi del caso e nessuna contestazione mossero alla ciclomotorista: «Riconosco il verbale che mi viene rammostrato e lo confermo. Preciso altresì che l'allegato schizzo planimetrico non è in scala ed è stato da noi redatto approssimativamente onde avere una descrizione del luogo teatro del sinistro ».

Concludendo in punto di an debeatur, ritiene questo giudice che l'incidente stradale dedotto in giudizio si verificò per esclusiva colpa del convenuto F.G.

Prima di passare all'esame dei danni subiti dall'attrice è opportuno fare una premessa metodologica e poi ripercorrere, sia pure in sintesi, l'evoluzione giurisprudenziale del risarcimento del «danno alla persona » la cui nozione ha subìto nel tempo discutibili suddivisioni in categorie più o meno autonome (c.d. danno biologico, danno alla salute, danno morale soggettivo, danno alla vita di relazione, danno psichico, danno esistenziale etc.) (Omissis).

Il danno (da demere: menomare, togliere, privare) nella sua più ampia accezione, consiste in una pregiudizievole alterazione di una determinata preesistente condizione del modo di essere di un bene, che può essere prodotta da forze naturali o dal comportamento dell'uomo sia esso lo stesso soggetto passivo del danno oppure un terzo.

Il «danno » in senso giuridico è chiaramente costituito da un elemento materiale (fenomeno d'ordine fisico) e da un elemento formale (reazione dell'ordinamento giuridico per l'intervenuta alterazione pregiudizievole di un interesse giuridicamente tutelato). Come è noto, il concetto di danno-interesse trova riscontro anche nelle fonti romane nella teoria dell'id quod interest in cui è implicita la tendenza a far ritornare il bene danneggiato nello status quo ante rispetto all'evento lesivo e ciò attraverso la restitutio in integrum oppure mediante il risarcimento di un valore economico equivalente. La reazione che il danno può determinare nell'ordinamento giuridico consiste in una riparazione in senso ampio (ogni prestazione diretta a distruggere gli effetti del danno) che può manifestarsi mediante una reintegrazione (ripristino - Schadenersatz), un risarcimento, un indennizzo, una sanzione penale.

Il legislatore tenendo necessariamente conto della realtà fisica con le sue leggi ineludibili, pone per la realtà sociale le regole e le sanzioni, unite tra loro in «sistema » (il termine, come è noto, significa «connessione di elementi in un tutto organico) le quali regole per essere adeguatamente osservate devono essere prima interpretate dai suoi destinatari (in particolare cittadini e giudici). Alla base della scienza giuridica sta dunque l'interpretazione (la preposizione inter allude chiaramente ad una mediazione) della legge cioè l'attività diretta a ricercare il...

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