Giurisprudenza di merito

Pagine405-411

Page 405

@GIUDICE DI PACE CIVILE DI GALLARATE 7 febbraio 2005, n. 882. Est. Sardini - Gagliardi (avv. Sica) c. Polistrada Varese - Prefettura Varese.

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni amministrative - Contestazione - Verbale - Contenuto - Indicazione degli estremi della violazione - Indicazione della sola norma contenente la sanzione - Nullità del verbale.

È nullo il verbale di contestazione di violazione al codice della strada che non sia stato compilato con le modalità previste dagli artt. 200 c.d.s. e 383 del relativo regolamento, quando non contenga gli estremi precisi e dettagliati della violazione ma solo l'indicazione della sanzione da applicare. (Nella fattispecie era stata contestata la violazione dell'art. 79, comma 4, c.d.s. per aver circolato con luce anabbagliante destra non funzionante). (Nuovo c.s., art. 79; nuovo c.s., art. 200; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 383) (1).

    (1) Non risultano editi precedenti che pervengano alle medesime conclusioni. Per analoga fattispecie, v. Trib. civ. Vercelli 3 giugno 2003, n. 320, in questa Rivista 2003, 809.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con atto di ricorso depositato il 27 luglio 2004 Gagliardi Alessandro si opponeva al verbale di accertamento della Polistrada di Varese N. 649730U redatto in data 10 giugno 2004 e con il quale gli veniva contestata la violazione all'art. 79 comma 4 per avere circolato alla guida del veicolo ATV Micro Car tg. BC 895 FW con la luce anabbagliante destra non funzionante. L'opponente riteneva che il verbale di contestazione fosse nullo per l'indeterminatezza della norma contravvenzionale indicata in quanto la parte dispositiva della contravvenzione non corrisponde alla parte motiva. La contravvenzione fa riferimento all'art. 79 comma 4 e in tal caso la fattispecie contravvenzionale non è stata esattamente determinata in quanto il comma 4 riguarda la sanzione.

Fissata l'udienza di comparizione non si costituiva la Prefettura di Varese la quale chiedeva un rinvio di udienza per approntare idonea difesa.

All'udienza di prima comparizione del 5 novembre 2004 compariva l'avv. Sica in rappresentanza del ricorrente. Per parte opposta nessuno compariva.

Interrogata dal giudice parte opponente ribadiva quanto esposto in atto di ricorso ed in particolare, insistendo sulla confusione tra motivazione del verbale ed indicazione della norma violata, chiedeva l'accoglimento del ricorso. Il Giudice, al fine di permettere la costituzione della Prefettura di Varese, rinviava la causa all'udienza del 10 dicembre 2004. All'odierna udienza compariva l'avv. Sica per l'opponente e nessuno compariva per parte opposta. Il giudice di pace, dato atto della mancata difesa di parte opposta, valutate le ragioni del ricorrente, accerta che l'esame del verbale di contestazione porta in evidenza l'indeterminatezza ed incertezza della norma violata in quanto il richiamato art. 79 al comma 4 esprime solo la sua funzione sanzionatoria ed è carente l'indicazione dell'articolo che esprima la parte precettiva. Il Giudice conseguentemente, constatato che il verbale non è stato compilato con le modalità previste dagli artt. 20 e 383 c.d.s. in quanto non contiene gli estremi precisi e dettagliati della violazione, accoglie il ricorso. (Omissis).

@GIUDICE DI PACE CIVILE DI SAVONA 28 dicembre 2004, n. 1109. Est. Salvatore Gabriele - Renzulli (avv. Abbondio) c. Lilliu e Ministero dell'Interno (Avv. gen. Stato).

Assicurazione obbligatoria - Certificato di assicurazione e contrassegno - Contrassegno - Scaduto di validità - Prova dell'inoperatività della garanzia assicurativa - Esclusione - Sequestro del veicolo - Illegittimità - Conseguenze.

L'esposizione (nella specie accidentale, per caduta di quello valido) di un contrassegno assicurativo scaduto di validità su un veicolo in sosta non vale a costituire la prova dell'inoperatività della garanzia R.C.A., sicché illegittimo ne risulta il suo sequestro da parte dell'organo accertatore. Conseguentemente, le spese di traino e custodia, laddove ingiustamente pretese prim'ancora della definizione della contestazione, così come i danni diretti ed indiretti, derivanti da detto provvedimento (dichiarato illegittimo in regime di autotutela dalla stessa P.A.), vanno rimborsati e/o risarciti, nella misura in cui vengano documentati e/o provati, al proprietario, il quale, legittimamente, allorquando il sequestro sia stato eseguito da un appartenente all'arma dei Carabinieri, può convenire in giudizio, oltreché, personalmente, il diretto responsabile, anche il Ministero dell'Interno (e non della Difesa), poiché da tale amministrazione centrale detta Forza Armata dipende in relazione ai compiti e servizi di polizia stradale. (Nuovo c.s., art. 181; nuovo c.s., art. 193; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 13; D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 11) (1). Page 406

    (1) Nulla che affronti analoga fattispecie. Per quanto concerne la seconda parte della massima, ovvero la legittimazione passiva dell'organo accertatore e dei vari Ministeri, v. Cass. civ. 1 settembre 2004, n. 17525, in questa Rivista 2004, 1077; Cass. civ. 19 novembre 2003, n. 17546, ivi 2004, 396 e Cass. civ. 7 maggio 2003, n. 6934, ivi 2003, 941.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione in data 15 dicembre 2003 Renzulli Pasquale conveniva in giudizio Lilliu Vincenzo e il Ministero dell'Interno, esponendo quanto segue:

  1. La mattina del 7 ottobre 2000 l'attore, per dedicarsi al proprio hobby della pesca durante la fine settimana, si recava in quel di Noli con la propria vettura Alfa Romeo 164 tg. TO33792N, che ivi lasciava in sosta regolarmente sulla pubblica via.

  2. Al pomeriggio, tornato per riprenderla, non la trovava più dove l'aveva parcheggiata e, dopo affannose ricerche, rese possibili solo grazie alla contemporanea presenza di Pancheri Domenico e Gigante Gregorio, essa veniva reperita presso l'Officina Soccorso Stradale di Savona, in quanto, medio tempore, l'app. Lilliu Vincenzo, in forza alla locale Stazione Carabinieri, ne aveva colà disposto il sequestro amministrativo sull'assunto che essa si trovasse sul suolo pubblico priva di copertura assicurativa, in quanto vi risultava esposto un contrassegno scaduto il 18 ottobre 1999.

  3. Per ottenere la riconsegna del veicolo, in violazione dell'art. 11 D.P.R. 571/82 (il quale prevede che «le spese di custodia delle cose sequestrate» sono anticipate dall'Amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro) l'attore era costretto a pagare alla suddetta ditta lire 180.000 a titolo di spese di rimozione, trasporto e custodia del veicolo, come da R.F. del 7 ottobre 2000 di cui si allega copia.

  4. Immediatamente dopo la riconsegna del veicolo, questo manifestava problemi all'assetto, nonché rumori provenienti dalla sospensione posteriore, sicché veniva sottoposto a perizia da parte del p. ass. Ciardi Luca con studio in Sciolzè, a seguito del quale emergevano danni non attribuibili che a imperizia personale e/o dell'impiego di mezzi non idonei nel corso delle operazioni di rimozione.

  5. Per il ripristino di tale avaria, l'attore, a fronte di un preventivo di spesa di lire 685.000 (che si allega), sosteneva, infine, una spesa di ca. lire 200.000 per la sola sostituzione della barra.

  6. In data 20 ottobre 2000, con due distinte raccomandate (all.) l'attore invitava i responsabili, diretti e indiretti, del danno, ad adoperarsi per comporre bonariamente la vicenda, inviti che rimanevano inascoltati.

  7. In data 26 ottobre 2000, con ordinanza n. 3390/ 00, il Prefetto di Savona disponeva, in regime di autotutela (l'attore non aveva presentato ricorso), l'archiviazione del verbale n. 3321741 in forza del quale i Carabinieri avevano disposto il sequestro della vettura, a riprova del fatto che l'esposizione (nel caso di specie accidentale, per caduta di quello valido) di un contrassegno scaduto su un veicolo privato, al cui interno non è possibile l'accesso in assenza del proprietario e/o del conducente (i quali, per ciò stesso, non possono essere immediatamente interpellati) costituisce semplice indizio e non anche quella prova, il cui onere grava sull'Autorità in forza dell'art. 23 comma 12 L. 689/81, della mancanza della copertura assicurativa che avrebbe legittimato l'organo di polizia ad agire in tal senso.

  8. A fortiori illegittima, pertanto, nonché frutto di negligenza (vedi infatti ad esempio il c.d.s. commentato da BALDUINO SIMONE, laddove, con riferimento all'art. 181 precisa che: «dal punto di vista operativo, è bene ricordare che, nel caso dell'assicurazione obbligatoria, pur considerata la pericolosità della circolazione di un...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT