Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE PENALE DI RAVENNA 13 gennaio 2005, n. 1723. Est. Di Fiore - Imp. Mazzacchera.

Pedoni - Circolazione dei pedoni - Attraversamento improvviso - Sulle strisce pedonali - Concorso di colpa dell'investito - Configurabilità.

In caso di investimento del pedone che attraversi la carreggiata sulle strisce pedonali, il concorso di colpa della vittima può ammettersi nell'ipotesi in cui il pedone abbia intrapreso l'attraversamento a così breve distanza dal veicolo sopraggiungente da rendere impossibile, al conducente di quest'ultimo, di evitare l'investimento. (Nella fattispecie il pedone, benché si fosse servito del passaggio pedonale ivi esistente, aveva iniziato l'attraversamento ´all'improvvisoª e senza prestare attenzione all'autobus che, a velocità moderata, stava sopraggiungendo, venendone investito con esito mortale). (Nuovo c.s., art. 191; c.p., art. 589) (1).

    (1) Analoga fattispecie si ritrova nella citata sentenza Cass. pen., sez. IV, 16 luglio 1990, Di Leva, in questa Rivista 1991, 121 ed inoltre, in Cass. pen., sez. II, 11 ottobre 1983, Corinaldesi, ivi 1984, 204. In dottrina, per qualche utile ragguaglio, v. P. MARTUCCI, La posizione del pedone nella sicurezza stradale: alcune riflessioni su di un tema trascurato, in Riv. giur. circ. e trasp., maggio-giugno 2002, ACI, p. 321; G. FONTANELLA, Gli obblighi dei conducenti nei confronti dei pedoni, in Il vig. urb. 1999, 979; G. NISINI, Velocità e tempo di attraversamento della strada di un pedone investito da un veicolo in transito, in questa Rivista 1989, 371. Si veda, inoltre, per una trattazione tecnico-scientifica dell'argomento de quo, G. CASSANO, G. NISINI, Trattato di infortunistica stradale, Ed. La Tribuna, Piacenza 2003.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - A seguito dell'udienza preliminare celebrata il 29 aprile 2004, l'imputato era rinviato a giudizio per rispondere dell'omicidio colposo di Angelo Maldini nelle condizioni di tempo e luogo riportate in imputazione.

Non comparso sebbene ritualmente citato, l'imputato era dichiarato contumace.

Le persone offese non si costituivano parti civili in quanto, come risulta dalla memoria depositata all'udienza del 6 ottobre 2004 e dagli allegati, avevano già intrapreso un procedimento civile per il risarcimento dei danni.

L'istruttoria dibattimentale consisteva nell'assunzione delle prove orali dedotte dal P.M. e nell'acquisizione dei documenti prodotti da entrambe le parti.

Quindi le parti concludevano come in atti.

La dinamica del sinistro può dirsi pacificamente emersa dalle dichiarazioni dei testimoni oculari presenti al fatto e dall'esame della documentazione planimetrica e fotografica in atti.

Nella mattinata del 2 aprile 2003 Angelo Maldini, di anni 85, si accingeva ad attraversare viale Pallavicini percorrendo le strisce pedonali che si trovano all'altezza del civico 5/A.

Non appena iniziato l'attraversamento, il Maldini veniva investito dall'autobus condotto dall'odierno imputato che proveniva dalla stazione ferroviaria, con direzione via Alberoni.

Rispetto alla direzione di marcia dell'autobus il pedone attraversava da destra verso sinistra.

Con l'urto, che avveniva fra la parte anteriore destra del veicolo ed il pedone stesso, il Maldini era sbalzato in avanti di alcuni metri e cadeva a terra. Le lesioni riportate nella caduta ne provocavano il decesso.

A fronte di tale ricostruzione che, come si è detto, non è stata oggetto di contestazione, la difesa adduce la mancanza di colpa in capo all'imputato per essere l'evento da attribuire alla esclusiva condotta colposa del soggetto passivo che, non essendosi accorto del sopraggiungere del veicolo, effettuò l'attraversamento della strada quando ormai l'autobus si trovava ad una distanza così ravvicinata da non consentire al conducente di evitare l'investimento.

Ritiene questo giudice che l'istruttoria dibattimentale evidenzi, invece, il concorso di colpa dell'odierno imputato, per non aver prestato sufficiente attenzione alle condizioni della strada, per aver mal valutato la condotta del pedone e per aver tenuto una velocità non consona alle condizioni dei luoghi così come si prospettavano al momento del sinistro.

Dalla deposizione della teste Scimia, che assistette al sinistro da una posizione favorevole al posto che proveniva dall'opposto senso di marcia rispetto all'autobus ed aveva la visuale libera davanti a sè, si ricava una descrizione dei fatti quanto mai precisa: ´... il bus si è avvicinato nei pressi delle strisce, il signore ha guardato alla sua destra non alla sua sinistra e quando il bus arrivava nei pressi delle strisce il signore ha avuto il tempo di fare due passi sulle strisce ed è stato investito... il pedone era all'altezza del marciapiede... il bus non andava forte, era una semplice andatura da città; la manovra di immissione del pedone è stata improvvisa... quando il pedone ha attraversato il bus era a una distanza da tre a cinque metri dal passaggio pedonale, forse più tre... il pedone rispetto alla carreggiata ha fatto circa due passi, il tempo di mettere un piede e poi l'altro...ª.

L'esame della planimetria in atti mostra che il corpo del pedone fu trovato con il capo ad oltre otto Page 512 metri, i piedi a circa sei metri e mezzo, rispetto al presumibile punto d'urto che deve collocarsi, pur in mancanza di tracce che lo evidenzino, ma alla stregua delle chiare indicazioni della Scimia, a metà delle strisce pedonali che il Maldini aveva appena iniziato a percorrere.

La disamina della documentazione fotografica in atti mostra la veridicità di quanto affermato dal verbalizzante Ag. Sc. Laghi a proposito della buona visibilità dell'area su cui sostava il pedone prima di iniziare l'attraversamento da parte di chi percorre il viale Pal lavicini (direzione via Alberoni): i cartelloni pubblicitari e gli alberi che costeggiano viale Pallavicini e che potrebbero turbare la visuale, infatti, sono arretrati rispetto al punto ove si trovava il Maldini.

Se il pedone fece appena un paio di passi prima di essere investito (si consideri che muoveva il passo da fermo e che il passo, considerata l'età, non poteva che essere breve), ne consegue necessariamente che egli si trovava in prossimità del ciglio della strada, laddove, invece, gli alberi che potevano costituire turbativa si trovano a cm. 90 rispetto al ciglio della strada ed il cartellone pubblicitario ad un metro (v. planimetria).

Le norme del codice della strada che regolano il contesto testè descritto (pedone in procinto di attraversare la strada percorsa da un veicolo) sono:

Art. 190 comma 2: ´I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggiª.

Art. 191 commi 1 e 3: ´Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fattoª.

Art. 141 comma 4: ´Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza...ª.

Fermo restando l'obbligo per qualunque utente della strada di uniformarsi al principio generale informatore della circolazione di cui all'art. 140 comma I: ´Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradaleª.

La giurisprudenza ha elaborato come ulteriore criterio generale che deve ispirare rigorosamente la condotta degli utenti della strada il dovere per ciascun utente di adeguare la propria condotta alle prevedibili condotte imprudente altrui: Cass., sez. IV, 23 aprile 1996, n. 4257, Lado) ´Poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente. (Nella fattispecie, la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l'auto in prossimità dell'incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l'autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all'obbligo di concedere la precedenza); v. anche Cass., sent. 00472, 8 novembre 1990-17 gennaio 1991, sez. 4, Bertolotti ´In tema di lesioni o omicidio colposi commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, è compreso nell'obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto da parte del conducente di un autoveicolo, quello di prevedere le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili, e tale deve considerarsi l'inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza da parte di chi da una strada secondaria s'immette su strada privilegiata, pur dopo essersi temporaneamente fermato sulla linea di stopª.

Ciò posto in termini di principio, calando le regole al caso concreto, si deve concludere che: il pedone/Maldini, che nell'impegnare l'attraversamento pedonale godeva del diritto di precedenza, doveva comunque usare la massima prudenza, astenersi dall'attraversare al sopraggiungere di un mezzo che...

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