Giurisprudenza di merito

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@CORTE DI APPELLO CIVILE DI POTENZA 5 novembre 2004, n. 264. Pres. Scermino - Est. Capasso - Marchetta (avv.ti Mele e Tarantino) c. Ministero Politiche Agricole e Forestali (Avv. distr. Stato).

Strade - Tutela e manutenzione - Responsabilità dell'amministrazione - Pericolo occulto - Realizzazione di offendicula su tratturo contiguo a riserva forestale demaniale - Illegittimità - Condizioni.

La P.A. è responsabile dei danni cagionati ad autoveicolo causati da offendiculum (buca) illegittimamente realizzato su tratturo contiguo alla riserva forestale demaniale, poiché non debitamente segnalato ed anzi occultato dalla vegetazione. (C.c., art. 2043) (1).

    (1) Illuminante al riguardo è la citata sentenza Cass. pen., sez. I, 4 aprile 1990, Berretti, in Riv. pen. 1991, 218 che così recita: «La liceità del ricorso agli "offendicula" va ricollegata alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto: quello della difesa preventiva del diritto stesso, di natura patrimoniale o personale. Ciò per l'assenza, al momento della predisposizione di essi, dei requisiti della attualità del pericolo e della necessità di difesa da questo, tipici della legittima difesa. Affinché, però, la difesa del diritto mediante il ricorso agli "offendicula" possa ritenersi consentita, occorre che gli stessi non siano - di per sè e per loro stessa natura - idonei a cagionare eventi di rilevante gravità, come le lesioni personali o la morte di colui che il diritto protetto aggredisce. Se, invece, si tratta di strumenti che abbiano un'intensa carica lesiva e siano, dunque, idonei a cagionare conseguenze dannose all'incolumità personale, occorre - per l'applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. - effettuare, anzitutto, un giudizio di raffronto e di proporzione fra il bene difeso ed aggredito e quello offeso ed, altresì, accertare se la presenza degli "offendicula" era stata debitamente segnalata ed evidenziata, in modo che l'aggressore potesse e dovesse conoscere il pericolo al quale volontariamente si esponeva».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione, notificato il 13 giugno 1989, Marchetta Giuseppe evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in persona del Ministro in carica pro tempore, al fine di sentirne pronunciare la condanna al pagamento della somma di lire 26.600.000, a titolo di risarcimento danni per la perdita del suo autoveicolo Nissan targato MT 120683.

Esponeva l'attore che, in data 21 luglio 1988, in località «Bradano» di Metaponto, alla guida del suddetto autoveicolo, «percorreva un tratturo contiguo alla Riserva forestale di protezione "Metaponto" del Demanio dello Stato-Ministero dell'agricoltura e foreste» allorquando «giunto in prossimità di uno degli accessi alla detta riserva, si apprestava ad effettuare manovra d'inversione di marcia, quando improvvisamente finiva in una larga e profonda buca - incustodita, non segnalata e non visibile, anche perché coperta da canne ed altri vegetali - situata proprio in corrispondenza dell'accesso alla riserva.

Il mezzo dell'attore prendeva fuoco e andava totalmente distrutto».

L'attore, ritenendo l'evento lesivo imputabile a responsabilità della pubblica amministrazione, proprietaria e custode della riserva Metaponto, in particolare per non aver segnalato la buca ed il pericolo, la evocava in giudizio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti.

Costituitosi con comparsa depositata il 5 ottobre 1989, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste contestava la domanda attorea ritenendola infondata e non provata.

La causa veniva, quindi, istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'accertamento delle cause che avevano provocato l'incendio dell'autoveicolo ed alla specificazione del valore di detto autoveicolo all'epoca del sinistro, successivamente, la stessa veniva assegnata alla sezione stralcio in data 30 gennaio 2001, riservata in decisione.

Con sentenza n. 189/01 del 12 giugno 2001 il Tribunale di Potenza, rilevato che l'area nella quale si era verificato il sinistro era di proprietà privata e non soggetta a pubblico transito e che, quindi, non sussisteva responsabilità del convenuto Ministero, rilevato, inoltre, che l'attore aveva contribuito al verificarsi dell'evento dannoso «di modo che anche per tale motivo poteva escludersi la responsabilità civile dell'amministrazione, che nessuna prova era stata fornita dal Ministero a sostegno dell'esperita riconvenzionale, rigettava entrambe le domande, condannando l'attore al rimborso delle spese processuali in favore di controparte.

Avverso la predetta sentenza, notificata il 23 ottobre 2001 proponeva appello Marchetta Giuseppe con atto notificato il 13 novembre 2001 deducendo: 1) erroneo scrutinio delle risultanze istruttorie dalle quali ricavavasi, invece, la sussistenza della c.d. «insidia stradale»; 2) illegittimità degli «offendicula» anche volendo ritenere realizzato illecito accesso nella pineta, sicché la P.A: andava condannata al risarcimento dei danni, riduttivamente quantificati dal C.T.U.; 3) erronea condanna, in ogni caso, al pagamento delle Page 600 spese processuali risultando reietta l'esperita riconvenzionale.

Chiedeva, pertanto, che l'adita Corte distrettuale in accoglimento dell'attorea domanda condannasse l'appellato Ministero al risarcimento dei danni da liquidarsi in lire 26 milioni o in diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi; col favore delle spese del doppio grado o, in subordine, compensando integralmente le medesime.

Si costituiva l'appellato Ministero chiedendo il rigetto dell'avverso gravame ed in accoglimento dell'appello incidentale, la condanna generica di controparte al risarcimento dei danni per il verificato incendio, con vittoria di spese.

Rassegnate le conclusive richieste, in epigrafe trascritte, la causa - rimessa al collegio - veniva riservata per la decisione all'udienza del 13 ottobre 2004.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Verificata la tempestività sia del gravame principale in relazione al dettato dell'art. 325 c.p.c. (profilo soggetto a rilievo di ufficio, v. Cass. 2211/91; 1115/85 ex plurimis), che dall'impugnazione incidentale con riferimento al disposto dell'art. 343 c.p.c. (v. Cass. 8929/00; 3288/89; 6838/ 82), va osservato che col primo motivo dell'appello principale viene lamentato incongruo scrutinio delle risultanze istruttorie, e in particolare dedotto che la ricostruzione dell'occorso poggerebbe su una ingiustificata selezione del dictum testimoniale, concludendosi che ove le acquisizioni probatorie fossero state rettamente valutate, non si sarebbe potuto disconoscere la sussistenza della c.d. «insidia stradale» con la conseguente responsabilità della P.A. evocata in giudizio.

Il rilievo difensivo non può essere recepito, dovendosi considerare che la localizzazione del sinistro scaturisce non solo dal raffronto degli assunti emersi dalla espletata richiesta testimoniale ma anche dalle verifiche direttamente eseguite dall'officiato ausiliare tecnico nonché dallo stesso corredo fotografico dell'atto di citazione di primo grado.

Dai suindicati elementi evincesi che l'incidente ebbe a verificarsi in corrispondenza di un tratturo (ancorché in zona prossima all'innesto del medesimo sull'argine transitabile liberamente) avente funzione di «strada tagliafuoco», destinata, in quanto tale, all'esclusivo transito degli appositi veicoli del Corpo forestale dello Stato, ed addentrantesi in una riserva forestale protetta, istituita con D.M. 151/72 proibitivo, all'interno dell'area, di qualsivoglia attività antropica non autorizzata.

Che l'area in questione fosse protetta (ancorché in maniera incompleta e discontinua) da recinzione non discende unicamente dal dictum testimoniale del Quaranta e del Pirrone (dictum la cui genuinità è posta in dubbio dall'appellante principale sul rilievo dell'appartenenza dei predetti all'amministrazione convenuta e dell'intento dei medesimi di scongiurare possibili responsabilità dirette per omissione di compiti custodiali dell'area) ma dalle stesse effigi fotografiche nelle quali è possibile cogliere infissione di pali al suolo, aventi funzione sostanzialmente perimetrativa dell'area, nonché la stessa presenza di cartelli o targhe (v. in particolare, foto n. 1 allegata alla C.T.U.).

Del resto non deve meravigliare che i succitati testi Quaranta e Pirrone, proprio perché «addetti ai lavori» conoscessero meglio degli altri la effettiva situazione locale.

Non deve meravigliare la creazione delle (improvvide, per come si dirà) buche, con innegabile funzione di sbarramento veicolare, ove, appunto, si consideri la discontinuità della recinzione e la lamentata inottemperanza alle prescrizioni degli appositi cartelli.

Si soggiunga che il primo giudice localizza, correttamente, il sinistro anche sulla scorta delle indicazioni di testi (Prisco e Conte) addotti da parte attrice.

Ed infine non va obliterato che ove dette buche avessero dovuto assolvere alla funzione di impedire a mezzi meccanici l'abusiva penetrazione di un'area protetta, non avrebbe avuto alcun senso posizionarle in uno spazio, ancorché contiguo, liberamente accessibile.

Ne discende l'insussistenza di qualsivoglia obbligo manutentivo da parte della P.A., deputato a consentire la libera e sicura circolazione dei veicoli per difetto del presupposto sostanziato dalla carenza di un tratto destinato alla circolazione stradale, con la conseguente in conferenza delle tematiche proprie della «insidia o trabocchetto».

Accoglimento merita, invece, nei limiti che appresso si chiariranno, il secondo motivo dell'appello principale, riflettente la dedotta illegittimità dei creati offendicula, e ciò postulandosi che illecito ingresso nell'area protetta sia avvenuto.

Va rammentato che gli «offendicula» integrano sistemi di difesa della proprietà immobiliare, volti ad impedire a terzi l'illecita intrusione in essa, sistemi...

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