Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA 30 marzo 2005. Est. Rotolo - Sturlese (avv. Giacquinto) c. Sturlese e Assitalia Ass.ni Spa (avv.ti C. Mannocci e R. Mannocci).

Responsabilità da sinistri stradali - Concorso di colpa - Del trasportato per la morte di altro trasportato - Fattispecie in tema di neonata tenuta in braccio e non seduta sull'apposito seggiolino con le cinture di sicurezza.

Sussiste concorso di colpa, nella misura di un terzo, di un trasportato per la morte di altro trasportato, qualora, trattandosi di vittima neonata, questa non sia stata posizionata nell'apposito seggiolino e trattenuta dalle cinture di sicurezza. (Nella fattispecie la vettura trasportava due passeggeri, una neonata e la zia della stessa. Alla guida v'era la madre della neonata. A seguito di un rigurgito di quest'ultima la passeggera, con il consenso della madre, la toglieva dall'apposito seggiolino per porla in posizione verticale, la madre girandosi verso la piccola perdeva il controllo del mezzo che si ribaltava. La piccina veniva scagliata fuori dalla vettura e moriva). (Nuovo c.s., art. 172; c.c., art. 2043) (1).

    (1) Si richiama l'interessante pronuncia Cass. civ. 11 marzo 2004, n. 4993, pubblicata per esteso in questa Rivista 2004, 488, con nota di C.A. CARUSO, Ah, sì, tu, mio trasportato non ti vuoi allacciare la cintura, allora io, conducente, non accendo la macchina!... secondo cui: «Qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di coopeazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento). In tale situazione, a parte l'eventuale responsabilità verso terzi, secondo la disciplina dell'art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il 30 per cento del concorso di colpa del trasportato e il 20 per cento del concorso del conducente, dopo aver accertato che il mancato uso delle cinture di sicurezza aveva avuto un'efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso subito dal trasportato pari al 50 per cento).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione ritualmente notificata Sturlese Gloria esponeva che, in data 23 febbraio 1996, si trovava trasportata sull'auto targata SP 315871, di proprietà e condotta da Sturlese Rosanna che percorreva l'autostrada A12 GE-SP (direz. La Spezia); che, giunta all'altezza del Km. 46+700, all'interno di una galleria, Sturlese Rosanna perdeva il controllo del veicolo che sbandava e ribaltava e, nell'occorso, decedeva Dalila Costa, figlia della conducente (di soli mesi 2), mentre l'istante riportava lesioni gravi con postumi; che le richieste risarcitorie erano rimaste inevase; conveniva, pertanto, in giudizio Sturlese Rosanna e la Assitalia Ass. Spa perché, dichiarata l'esclusiva responsabilità di Sturlese Rosanna nella causazione del sinistro de quo, fossero condannati in solido al risarcimento di tutti i danni patiti dalla esponente.

La Assitalia, costituitasi, non contestava che l'incidente de quo si era verificato per fatto e colpa esclusivi di Sturlese Rosanna; evidenziava che Sturlese Gloria viaggiava senza indossare le cinture di sicurezza e che recava sulle ginocchia la nipotina di due mesi, circostanze concorrenti nella produzione delle lesioni dedotte; chiedeva, dunque, che il danno fosse liquidato nei limiti dell'accertamento, tenuto conto dell'apporto causale della stessa.

Sturlese Rosanna, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva, rimanendo contumace.

Interveniva volontariamente in giudizio Costa Roberto, in proprio e nella qualità di esercente la potestà legale sul figlio minore Costa Michael, chiedendo che, previa declaratoria di esclusiva responsabilità di Sturlese Rosanna nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa, la Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia Spa - fosse condannata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e morali, derivati agli attori per la perdita di Dalila Costa.

Successivamente Costa Michael, avendo raggiunto la maggiore età in data 4 marzo 2002, interveniva volontariamente, reiterando le istanze avanzate in sua parte dal padre Costa Roberto.

Espletata l'istruttoria con l'acquisizione della C.T.U. medico-legale la causa, precisate le conclu- Page 730 sioni, e concessi i termini di legge per le difese, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Non è contestata l'esclusiva responsabilità di Sturlese Rosanna nella causazione dell'incidente de quo, come riconosciuto dall'Assitalia nella memoria di costituzione; l'Assicurazione predetta ha, peraltro, dedotto una colpa concorrente della Sturlese Gloria nel determinare l'entità delle conseguenze del sinistro, per il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Va rilevato, peraltro, che dopo la perdita di controllo dell'auto condotta da Sturlese Rosanna, il mezzo de quo andò ad urtare contro il guard-rail e l'attrice venne sbalzata fuori dall'auto; successivamente la vettura si ribaltò capovoltandosi.

È pacifico che l'attrice non indossava, al momento dell'incidente, le cinture di sicurezza e teneva in braccio la nipotina, circostanze che hanno influito sulle conseguenze del sinistro in quanto sia la Sturlese Gloria che la nipotina vennero sbalzate fuori dall'abitacolo, subendo così evidentemente un impatto ben maggiore di quello che avrebbero avuto se la Sturlese fosse stata protetta dalle cinture di sicurezza e la nipote fosse stata seduta sull'apposito seggiolino di sicurezza posto sul sedile posteriore.

Si ritiene, quindi, che sussista una colpa concorrente di Sturlese Gloria in ordine alle conseguenze del sinistro, che va ritenuta e qualificata nella misura di un terzo.

Ciò posto, rilevasi che la C.T.U. espletata ha stabilito la durata della inabilità temporanea relativa all'attrice in complessivi giorni 50, dei quali, 30 da computarsi a totale e gli altri 20 a parziale, con postumi residuali nella misura del 6%.

Pertanto avremo, quanto al danno biologico da temporanea totale 70.000 × 30 = 2.100.000, ridotto di un terzo = 1.400.000, pari ad euro 723,04; e in ordine al danno biologico da temporanea totale avremo: 35.000 × 20 = 700.000, ridotto di un terzo, pari a lire 467.000 e quindi ad euro 241,01; relativamente al danno biologico da permanente, avremo, alla stregua del criterio del punto percentuale, e tenuto conto del coeff. età e della percentuale dei postumi, l'importo di euro 6.469,58, ridotto di un terzo, pari ad euro 4.313,05.

Il danno morale, equitativamente ed ai valori attuali, si liquida, tenuto conto della particolarità del caso, nella misura di 1/2 del danno morale, pari ad euro 3.234,79, ridotta di 1/3, pari ad euro 2.156,52. Le somme dovute a titolo di danno biologico e morale sono state calcolate alla data della presente sentenza e in base al valore attuale della moneta, per un importo di euro 7.433,62.

In ordine agli interessi, occorrerà devalutare la sommatoria di danno biologico e morale al momento dell'illecito e sulla somma così devalutata dovranno calcolarsi gli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati secondo indici Istat dal sinistro al saldo.

Le spese documentate si liquidano nella misura di euro 358,58, ridotte ad euro 239,05, con gli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati secondo indici Istat dagli esborsi al saldo.

Va rilevato che alla udienza del 5 marzo 2003 l'Assitalia ha corrisposto alla Sturlese Gloria assegno di euro 12.000,000 dell'Istituto S. Paolo IMI, che va dedotto dagli importi da corrispondere, eseguiti i conteggi sugli interessi, pur apparendo, tenuto conto del ritenuto concorso di colpa, congruo e satisfattivo.

Al risarcimento dei danni in favore di Sturlese Gloria, nella misura come sopra sepcificati, vanno condannati i convenuti in solido, dedotto l'importo di euro 12.000,00 corrisposto, importo che potrebbe essere satisfattivo compiutamente delle domande risarcitorie attoree.

Per quanto concerne gli intervenuti Costa Roberto e Costa Michael, rispettivamente padre e fratello della piccola Dalila Costa, deceduta in esito all'incidente de quo a soli 2 mesi, rilevasi:

Quanto al danno jure hereditario richiesto va era evidenziato che esso non appare dovuto in quanto nel caso di specie la vittima è deceduta dopo alcune ore dall'incidente e, quindi, dopo un lasso di tempo non apprezzabile ai fini del conseguimento del danno de quo, come preteso.

Quanto, invece, al danno morale, deve ritenersi che, quanto al padre, esso va liquidato equitativamente e si risolve nella misura di euro 250.000,00, avuto riguardo alla intensità del vincolo familiare, alla ssituazione di convivenza e alla tenera età della vittima.

Da detto importo va detratto l'importo corrisposto in data 5 marzo 2003 di euro 100.000,00 da parte della Assitalia.

Peraltro, come dianzi rilevato, va tenuto conto del concorso di colpa di Sturlese Gloria nelle...

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