Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sez. XII, 7 marzo 2005, n. 7678. Est. Pernigotti - Bonomo (avv. D'Antonio) c. Ras spa (avv. Vizzone) e Mahovachi.

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Offerta di risarcimento ex art. 3 D.L. n. 857/76Rifiuto - Conseguenze.

Il rifiuto assoluto da parte del danneggiato da sinistro stradale dell'offerta di risarcimento del danno ex art. 3 D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, dimostrando una volontà non conciliativa della parte attrice, contraria alla ratio di cui all'art. 3 legge cit., che impone all'assicuratore l'obbligo di formulare l'offerta risarcitoria al fine di scongiurare la lite giudiziaria o di dirimere la stessa, deve essere sanzionata ex art. 92, secondo comma, c.p.c., compensando all'attore il 50% delle spese di lite. (D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3; c.p.c., art. 92) (1).

    (1) Nulla che affronti l'esatta fattispecie. Il testo dell'art. 3, D.L. n. 857/76 è leggibile in P.L. IASCONE, Il nuovo Codice della strada. Il regolamento, Ed. La Tribuna, Piacenza 2005, pp. 849 e ss. In genere, nel senso che «Le disposizioni dell'art. 3 D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, conv., in L. 26 febbraio 1977 n. 39, e del D.P.R. 16 gennaio 1981 n. 45, disciplinanti la cosiddetta procedura rapida di liquidazione, riguardano i sinistri con soli danni a cose e quelli che, con o senza danni a cose, abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, mentre non si applicano ai sinistri che abbiano determinato lesioni personali con postumi permanenti» v. Cass. civ. 2 gennaio 1998, n. 4, in questa Rivista 1998, 341.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - L'attore, in qualità di conducente di autovettura, promuoveva il presente giudizio risarcitorio a causa di un incidente stradale.

Si costituiva solo l'assicuratore resistendo. In via istruttoria veniva ascoltato l'attore, un teste sull'an, disposta Ctu medica sul quantum.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Dal rapporto dell'autorità intervenuta risulta che il conducente convenuto non si è arrestato allo stop e si trovava in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool.

Pertanto lo stesso veniva contravvenzionato ai sensi degli artt. 145 e 186 quarto comma del c.d.s.

È risultato che l'attore, proveniente da strada con diritto di precedenza, ha subito l'urto mentre stava attraversando l'incrocio.

Pertanto, va dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. Mahovachi nella produzione dell'evento, per non essersi arrestato allo stop, condotta di guida aggravata dall'uso di sostanze alcooliche.

Quantum L'assicuratore all'ultima udienza di discussione orale, offriva all'attore banco judicis con assegno la somma di Euros 9.500,00, che veniva rifiutata dal procuratore dell'attore, per cui si disponeva la restituzione dell'assegno alla Ras spa.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 39 del 1977, il danneggiato avrebbe potuto accettare l'offerta reale in conto del maggior dovuto.

Il rifiuto assoluto posto in essere dimostra tendenzialmente (art. 116 secondo comma c.p.c.) una volontà non conciliativa della parte attrice, contraria alla ratio di cui all'art. 3 della legge citata, che impone all'assicuratore l'obbligo di formulare l'offerta risarcitoria al fine di scongiurare la lite giudiziaria o di dirimere la stessa.

Pertanto tale comportamento non conciliativo verrà sanzionato ex art. 92 secondo comma c.p.c., compensando all'attore il 50% delle spese di lite.

Ci si riporta alla Ctu, risultata logica ed esente da vizi, con liquidazione del danno fisico in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo come parametro di riferimento le Tabelle redatte da codesto tribunale.

Il Ctu ha rilevato un danno fisiognomico compiutamente descritto e visibile anche dalle foto prodotte dal danneggiato.

In considerazione dell'età del soggetto all'epoca del fatto (di anni 35), al sesso ed al lavoro che lo stesso espleta, il danno fisiognomico è da ritenersi di entità media-bassa, per cui il danno biologico accertato dal Ctu nella misura del 5-6%, diverrà pari all'8% al fine di conglobare in via equitativa anche la valutazione del danno estetico.

Pertanto si liquida: danno biologico ed estetico 8% = Euros 8.790,00; ITT 25 gg. × Euros 40,00 = Euros 1.000,00; ITP 20 gg. × Euros 20,00 = Euros 400,00; danno morale 1/3 = Euros 3.396,66; rimborso spese mediche congrue e compatibili Euros 180,66 e così in totale Euros 13.767,33.

Nulla a titolo di rivalutazione poiché il liquidato è aggiornato.

Ex art. 1224 c.c., vanno liquidati a titolo risarcitorio gli interessi legali dal fatto al saldo. (Omissis). Page 856

@TRIBUNALE PENALE DI CATANIA Sez. dist. Mascalucia, 23 febbraio 2005, n. 36. Est. Grasso -Imp. Mazzeo.

Falsità in atti - In atti pubblici - Falsità ideologica - Falsa attestazione, mediante denuncia, di smarrimento della patente - Patente precedentemente ritirata dalla polizia stradale - ConfigurabilitàEsclusione.

Non è configurabile il reato di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) qualora si attesti falsamente, in una denuncia presentata ai Carabinieri, lo smarrimento della propria patente di guida, precedentemente ritirata dalla Polizia stradale. (C.p., art. 483) (1).

    (1) L'orientamento espresso nella massima de qua segue quello affermato dalla citata sentenza Cass. pen., sez. V, 12 novembre 1999, P.G. in proc. Fratamico, pubblicata per esteso in Riv. pen. 2000, 23, in tema di denuncia di smarrimento di assegni. Contra, nel senso cioè di ritenere configurabile il delitto di cui sopra in ipotesi di falsa denuncia di smarrimento della patente, attesa la rilevanza normativa dell'atto ai fini del rilascio provvisorio di un permesso di guida da parte degli stessi organi di polizia, v. Cass. pen., sez. V, 24 novembre 2000, Livrieri, ivi 2001, 491; e analogamente, ma in relazione a smarrimento di carta di circolazione, v. Cass. pen., sez. V, 21 ottobre 1999, Michelotti, ivi 2000, 599.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con decreto del 5 settembre 2003 il Procuratore in sede citava a giudizio Mazzeo Carmelo Fabio, imputato siccome in rubrica, davanti a questo giudice. Esaurita l'istruttoria dibattimentale ed ascoltate le conclusioni delle parti, all'udienza del 16 febbraio 2005, il processo veniva definito come da dispositivo pubblicato in aula mediante lettura ed allegato agli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Secondo piena e incontrastata interpretazione, una volta che, in seguito a scelta dell'imputato, il giudice dispone procedersi nelle forme del giudizio abbreviato, per ciò stesso il predetto chiede che il giudice definisca nel merito il processo, utilizzando per la decisione gli elementi di prova legittimamente raccolti dal P.M. e nella loro interezza transitati nel fascicolo del dibattimento. Pertanto, rispettate forme e presupposti previsti dalla legge in relazione alla fase nella quale gli elementi di prova vennero raccolti (indagini preliminari) essi costituiscono, senza esclusione alcuna, il materiale probatorio sul quale le parti chiedono al giudice di pronunziarsi nel merito.

È rimasto incontrovertibilmente accertato dalla documentazione in atti e dalla piena confessione del prevenuto che lo stesso, dopo aver subìto ritiro della patente di guida per manifesta infrazione al codice della strada (guidava sotto l'effetto evidente di stupefacenti), denunziò falsamente (è irrilevante il fatto che il soggetto adduca a discolpa che lo stato di tossico e alcol dipendente non lo poneva in condizioni di ben determinarsi, trattandosi di stato dallo stesso procuratosi dolosamente) smarrimento della stessa, ottenendo duplicato.

A parere di questo giudice non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 483, c.p., contestata al capo c). L'atto con il quale si raccoglie la denuncia non può considerarsi avente natura fidefacente, cioè destinato a provare la verità dei fatti in esso narrati. Né può assumere rilievo penalmente rilevante il fatto che attraverso il confezionamento del detto atto il dichiarante tenda a raggiungere uno scopo ulteriore. Difatti, la norma non sanziona, in questo caso, il falso in quanto tale o in quanto strumentale ad un fine esterno (ad esempio il rilascio di un duplicato o documento sostitutivo), ma la dichiarazione falsa raccolta in un atto avente natura fidefacente. Pertanto, anche la natura pubblica in sè non costituirebbe elemento sufficiente, occorrendo che la detta natura sia connessa alla funzione di garanzia per la fede pubblica.

Per queste ragioni può condividersi l'orientamento espresso dalla S.C. (12976/99), che, a proposito di falsa denunzia di smarrimento di assegni, ha escluso la configurabilità dell'ipotesi delittuosa in esame.

Questo decidente conosce l'orientamento contrario, anche recente, sempre del S.C. a proposito di denunce false riguardanti «libretto» di autovetture o patenti di guida (cfr., ad esempio, 11995/02, 1199/01, 4208/00). Il detto indirizzo si sorregge proprio sulla valorizzazione della funzione del falso nell'ambito di un successivo procedimento amministrativo (quel che prima si diceva: la denunzia verrà utilizzata, ad esempio, per ottenere il rilascio di un duplicato, quel che in concreto ha poi fatto l'odierno imputato), che, come si è visto, pare estranea al significato della norma; secondo regola di stretta legalità: occorre che il falso venga commesso non in un qualsiasi atto pubblico, ma in un atto pubblico che abbia quale scopo esclusivo quello di provare la verità dei fatti in esso raccolti, senza che rilevi lo scopo ulteriore che l'autore intenda perseguire.

S'impone, pertanto, l'assoluzione con la formula di cui in dispositivo. (Omissis).

@TRIBUNALE CIVILE DI MILANO 22 luglio 2004, n. 9035. Est. Vecchio - M.G. Corporation srl (avv. Ercoli) c. V.T. (avv. Gentile) ed altri.

Precedenza - Incroci stradali - Uscita da passo carraio - Collisione con motociclo sopraggiunto con luce rossa - Concorso di colpa - Sussistenza. Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni -...

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