Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine51-64

Page 51

@GIUDICE DI PACE DI PIACENZA 28 giugno 2001. Est. Finelli - X c. Prefetto di Piacenza

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Applicabilità al reato di cui all'art. 187, quinto comma, nuovo c.s. - Esclusione.

Al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento sanitario previsto dall'art. 187, quinto comma, c.s., quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non è applicabile la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. (C.s., art. 187) (1).

    (1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 1999, P.G. in proc. Ondati, in questa Rivista 1999, 990. Cfr., inoltre, Corte cost., ord. 5 febbraio 1999, n. 25, ivi 1999, 199.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il legale dell'opponente fa presente che il sig. X nega di avere manifestato rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica, quale effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsto dal comma 2 dell'art. 187 e per il quale gli agenti di polizia stradale hanno facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture pubbliche dallo stesso articolo indicate.

Per cui, mancando il presupposto di legge (sistema di prova legale per l'accertamento dello stato di intossicazione del conducente del veicolo), a differenza di quanto previsto per la guida sotto l'influsso dell'alcool (in cui la prova può dirsi raggiunta anche senza accertamento clinico, qualora si evidenzino irrefutabili segni esteriori, quali la difficoltà di equilibrio, il lezzo di alcool, ecc.) non potrebbe configurarsi la fattispecie prevista dai primi quattro commi dell'art. 187 del c.d.s., in combinato con i commi 1 e 2 dell'art. 186 del c.d.s. medesimo.

Lo stesso procuratore sostiene che, anche ammesso, e non concesso, che il ricorrente, a domanda dei carabinieri si fosse rifiutato di sottoporsi all'esame, l'organo accertatore sarebbe stato tenuto a dare notizia del reato, senza ritardo, al P.M., ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. Il prefetto avrebbe dovuto ordinare che il guidatore fosse sottoposto a visita medica, ai sensi dell'art. 119 del c.d.s., potendo disporre in via cautelare la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame.

La Prefettura, notificata del ricorso e della fissazione dell'udienza, ha presentato la documentazione richiesta ex art. 23, secondo comma della legge 689/81 unitamente a controdeduzioni del Comando Carabinieri della Stazione di Caorso.

Trattasi di una dettagliata ricostruzione del sinistro e di una accurata esposizione del comportamento del sig. X, tendente anche a recisamente smentire che si fossero verificati, nella circostanza, comportamenti arbitrari da parte degli Agenti nei confronti della persona del medesimo X, come, invece, indicato nel primo motivo di ricorso.

Sul punto di più specifico interesse di questo procedimento è stato sottolineato che «mentre si procedeva ai rilievi del sinistro, il Maresciallo Capo Calì Camillo ha chiesto più volte al X di effettuare l'accertamento sanitario previsto dal c.d.s. presso l'Ospedale di suo gradimento, Piacenza o Cremona, al fine di accertare lo stato psicofisico. A tale invito il ricorrente ha sempre risposto negativamente». La relazione prosegue evidenziando che a successivo ulteriore invito del Vice Brigadiere Cammarata Antonino (che, nel frattempo, aveva disposto per l'intervento di una autoambulanza, al fine di portare l'interessato all'ospedale per l'effettuazione degli accertamenti suddetti) vi è stata una reazione offensiva e violenta del X, il quale, come risulta nella parte conclusiva della relazione medesima, a seguito del comportamento tenuto veniva dichiarato in arresto per violenza e resistenza, processato con rito direttissimo, con ammissione delle proprie responsabilità, e condannato a mesi cinque di reclusione, pena sospesa. La relazione contiene anche dettagliate informazioni sul comportamento di guida pericoloso del Bonvini immediatamente prima del sinistro e su altri elementi di rilievo atti ad indurre una ragionevole presunzione di stato psicofisico alterato (come la presenza nell'auto di oggetti solitamente usati da persone che fanno uso di sostanze stupefacenti).

In udienza, il procuratore di parte opponente ha insistito nelle motivazioni espresse in ricorso, precisando poi le conclusioni, come riportato in epigrafe, nella udienza tenutasi il 28 giugno 2001, nella quale si è pervenuti a decisione. In prima udienza parte opposta, ha ribadito quanto contenuto nella relazione del Comando Stazione Carabinieri di Caorso, facendo pure presente «che il decreto prefettizio è diretta ed obbligata conseguenza del rifiuto del sig. X di sottoporsi agli accertamenti come ripetutamente richiesto dagli Agenti». Ha inteso anche evidenziare l'atteggiamento aggressivo e violento tenuto nell'occasione dal sig. X nei confronti dei Carabinieri. Nella conclusiva udienza il rappresentante della Prefettura non è comparso.

Rispetto alla decisione di accoglimento del ricorso, che si ritiene di dover pronunciare, devesi preliminarmente affermare che il giudizio si limita alla questione giuridica che qui si pone, nella considerazione del punto essenziale del comportamento del sig. X che qui interessa, in funzione dell'accertamento della validità o meno del provvedimento prefettizio opposto.

Tale punto essenziale è individuabile nel rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dal secondo comma dell'art. 187 del c.d.s. da parte del ricorrente.

A fronte della dichiarazione contenuta nella relazione del Comando Stazione dei Carabinieri di Caorso, precisa anche nei dettagli, riguardante fatto e comportamento avvenuti alla presenza degli agenti accertatori, sembra non possa negarsi che vi sia stato rifiuto da parte del sig. X e che, quindi, l'accertamento previsto dall'art. 187, secondo comma del c.d.s., giustamente da considerarsi quale condizione necessaria, in assoluto, per l'applicazione della sanzione amministrativa in caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, non ha avuto luogo (e la condizione non si èPage 52 realizzata), per l'atteggiamento assunto dal ricorrente e non per omissione procedurale degli agenti accertatori.

Se così è, come sembra del tutto attendibile, occorre anche riconoscere che, nel caso, essendosi configurata una fattispecie di reato completamente diversa da quella prevista nei primi quattro commi dell'art. 187, in combinato con i commi 2 e 3 dell'art. 186 del c.d.s., e cioè quella di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2 dello stesso art. 186, la procedura da seguire, nel caso, è quella esposta dal procuratore del ricorrente, e più sopra riportata, per l'ipotesi «ammessa e non concessa» di rifiuto del sig. X dell'accertamento in parola.

Premesso ciò, occorre rilevare che il provvedimento prefettizio, qui da considerare come atto finale della procedura, contro cui è specificamente rivolta l'opposizione, pur prendendo atto, con richiamo al rapporto su indicato del Comando Stazione dei Carabinieri, che l'accertamento sanitario veniva rifiutato, decreta la sospensione della patente di guida per il periodo di mesi tre sulla base della considerazione «che l'art. 187, quarto comma, del codice della strada prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a tre mesi per chi guida in stato di ebbrezza dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti».

Il testo del decreto, come se vi fosse stato l'accertamento di cui all'art. 187, comma 2 del c.d.s., richiama l'art. 187, quarto comma e la sanzione amministrativa cui tale norma rimanda (quella dell'art. 186, secondo comma), sanzione che, invece, viene ivi prevista quale conseguenza dell'accertamento del reato, accertamento non verificatosi o non ancora verificatosi nella fattispecie e comunque non di competenza dell'autorità amministrativa che, invece, avrebbe dovuto, eventualmente, agire ai sensi dell'art. 223, terzo comma del c.d.s. (che prevede il rimedio cautelativo della sospensione della patente di guida, fino ad un massimo di un anno) e, successivamente, se necessario, ai sensi dell'art. 224 dello stesso c.d.s..

Ma, come si è visto, nel caso in esame, l'accertamento di cui al secondo comma dell'art. 187 del c.d.s. non si è verificato, per cui l'ipotesi di reato presa in considerazione nel provvedimento opposto non sussiste, sussistendo, invece, quella di rifiuto di sottoporsi all'accertamento sanitario, prevista quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di cui al quinto comma dell'art. 187 del c.d.s., cui non è applicabile la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. (Omissis).

@GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA 4 giugno 2001, n. 1171. Est. Roversi - Tarabusi (avv. Agnello) c. Prefetto della Provincia di Bologna

Limiti alla circolazione - Centro storico - Ordinanza sindacale - Mancata pubblicazione nell'Albo pretorio - Inefficacia. - Limiti alla circolazione - Centro storico - Ordinanza sindacale - Mancata pubblicazione nell'albo pretorio - Rilevanza ai fini dell'esecutività del verbale di accertamento - Sussistenza.

È inefficace l'ordinanza sindacale emessa ai sensi degli artt. 6 e 7 c.d.s. non pubblicata nell'Albo pretorio. (Nuovo c.s., art. 6; nuovo c.s., art. 7).

La pubblicità legale dell'ordinanza sindacale emessa ai sensi degli artt. 6 e 7 c.d.s. prevista oltre che dall'art. 73 Cost. e art. 10 disposizioni della legge in generale anche dall'art. 47 della L. 142/90, costituisce elemento essenziale per la esecutività del verbale di accertamento. (Nuovo c.s., art. 6; nuovo c.s., art. 7; L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 47).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Contro il verbale di contravvenzione n. 216740 elevato dalla Polizia Municipale di Bologna - perché, in violazione dell'art. 7 c.d.s., alle ore 16,15 del 29 febbraio 2000 circolava col proprio motociclo Piaggio Vespa in via S...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT