Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1329-1335

Page 1329

@CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sez. VI, 31 maggio 2006, n. 4338. Pres. D'Arienzo - Est. Giannelli - Imp. Del Vecchio.

Calunnia e autocalunnia - Calunnia - Elemento oggettivo - Delitto perseguibile a querela - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

Calunnia e autocalunnia - Calunnia - Elemento oggettivo - Perseguibilità a querela o d'ufficioPossibile applicabilità degli artt. 47 o 49 c.p.Fondamento.

Non è configurabile il delitto di calunnia qualora oggetto della falsa incolpazione sia un delitto perseguibile a querela, e quest'ultima non venga presentata. Invero, in questo caso non sussiste la lesione del bene giuridico, cioè la messa in pericolo della retta Amministrazione della Giustizia, mancando la possibilità di instaurazione di un procedimento penale per il fatto di cui alla falsa accusa: ciò è tanto più vero alla luce del disposto dell'art. 405 c.p.p., in combinato disposto con l'art. 441 c.p.p. (C.p., art. 368) (1).

L'estremo della perseguibilità (a querela o d'ufficio) entra a far parte del materiale obiettivo del delitto di calunnia, con la conseguente possibilità di applicazione - nei congrui casi - dell'art. 47, primo comma, o dell'art. 49, primo comma, c.p. (C.p., art. 368; c.p., art. 49; c.p., art. 47) (2).

    (1) Nel medesimo senso, v. Cass. pen., sez. VI, 22 luglio 1992, De Donato, pubblicata per esteso in questa Rivista 1993, 603, per la quale il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo e, quindi, è sufficiente, per la sua integrazione, la possibilità che l'autorità giudiziaria dia inizio al procedimento per accertare il reato incolpato con danno per il normale funzionamento della giustizia. Ne consegue che il delitto deve escludersi soltanto quando il reato incolpato sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, mentre ne va affermata la sussistenza quando il fatto oggetto dell'incolpazione non costituisca più reato o diventi perseguibile a querela per sopravvenuta innovazione legislativa, ovvero risulti coperto da una causa estintiva, come la prescrizione e l'amnistia.


    (2) Cfr. Trib. pen. Milano, 2 novembre 1989, Hacisuleyranoglu, con nota di MORSELLI, in questa Rivista 1990, 575, secondo cui il caso di un'accusa astrattamente idonea a determinare l'avvio di un'attività giudiziaria a carico dell'incolpato, in quanto di per sè non inverosimile, deve essere mantenuto ben distinto da quello di attribuzione di reato secondo modalità ictu oculi assurde, solo con riferimento alle quali si potrà correttamente parlare di reato impossibile ex art. 49 c.p. La calunniosità di un'affermazione deve essere valutata con giudizio ex ante, ossia con riguardo al momento in cui essa viene formulata.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - La sentenza del primo giudice deve essere riformata.

Non v'è alcuna necessità di una rinnovazione del dibattimento, neanche parziale, attesa la natura squisitamente giuridica della quaestio juris che dovrà essere trattata.

Va osservato immediatamente che oggetto dell'incolpazione, nell'ambito del fatto di calunnia contestato all'odierno appellante, sono i delitti di furto e di falso in scrittura privata.

Orbene, quanto al primo degli or indicati delitti, è da rimarcare che l'incolpazione avvenne dopo l'entrata in vigore della legge 25 giugno 1999, n. 205, che, all'art. 12, impose la perseguibilità a querela del delitto di furto di cui all'art. 624 c.p., che non fosse aggravato ex art. 625 c.p. o ex art. 61, n. 7, c.p.; che l'incolpazione contestata non si riferisce ad un furto aggravato del genere.

Quanto al delitto di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.), l'ipotesi criminosa in questione è perseguibile a querela sin dall'entrata in vigore dell'articolo 89 della legge 24 novembre 1981, n. 689, introduttivo dell'art. 493 bis c.p., che impose la suddetta condizione di promovibilità dell'azione penale per i delitti di cui agli artt. 485 e 486, 488, 489 e 490 c.p., quando concernano una scrittura privata, diversa - art. 493 bis, c.p., secondo comma - dal testamento olografo.

Quindi, è perseguibile a querela anche il falso di cui all'art. 485 c.p. quando sia aggravato ex art. 491 c.p. (falso in scrittura privata riguardante assegno, titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore).

Non fu presentata querela, neanche contro ignoti, a seguito della denuncia di smarrimento sporta dall'odierno imputato.

Allora, nell'ambito della dommatica dei reati collegati, ci si deve chiedere se sussista il delitto di calunnia qualora il fatto oggetto dell'incolpazione sia perseguibile a querela, e tale condizione di promovibilità non intervenga nel termine di cui all'art. 124 c.p. o, quando del caso, nel maggior termine di cui all'art. 609 septies, secondo comma, c.p., o, ancora, alle diverse condizioni di cui all'art. 597, terzo comma, c.p.

Sebbene non manchi una - alquanto recente - voce contraria in giurisprudenza (Cass., sez. VI, 10 gennaio 1997, C.E.D. Cass. n. 207.167, per il caso della querela anonima o sotto falso nome, quando la querela non venga in seguito proposta da chi vi è legittimato), questa Corte territoriale intende aderire al diffuso indirizzo, dottrinario e giurisprudenziale, secondo cui, perché sia integrato il materiale obiettivo del delitto di calunnia ex art. 368 c.p. (la questione non si pone per il delitto di calunnia ex art. 370 c.p., riferito alle con-Page 1330travvenzioni, reati mai perseguibili a querela), occorre che in ordine al fatto di cui all'incolpazione, nei congrui casi, sia presentata, nelle debite forme e nei termini di legge, la querela.

Se è vero che, nel corpo della norma dell'art. 367 c.p., delitto di pericolo concreto, si esige che la condotta de qua sia posta in essere «in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo», e che tanto non si richiede nell'ambito della incriminazione della calunnia, ciò può solo portare a concludere che particolarmente rigorosa deve essere l'indagine sul pericolo de quo quanto alla simulazione di reato, non nel senso che possa esservi calunnia in assenza di qualsivoglia, anche minimo, pericolo dell'instaurazione di un procedimento penale.

In assenza di tale pericolo mancherebbe l'evento del delitto di cui all'art. 368 c.p., cioè la messa in pericolo del retto procedere dell'Amministrazione della Giustizia.

Se difetti la querela, altro non potrà fare il Gip che - ex art. 441 c.p.p. - pronunciare decreto di archiviazione.

Sotto un primo profilo, si deve notare che la formulazione dell'art. 405, primo comma, c.p.p. (il Pubblico Ministero, «quando non deve richiedere l'archiviazione», esercita l'azione penale...) ha risolto in senso negativo, imperativamente, la questione se la richiesta di archiviazione costituisca esercizio dell'azione penale, problema dibattuto nel vigore dell'art. 74 del codice di rito penale previgente; sotto un secondo profilo, certamente decisivo per il tema di cui si sta trattando, s'ha da notare che, dal combinato disposto dei due commi dell'art. 129 c.p.p., si desume che, mentre, nell'evidenza di un quadro probatorio che impone l'assoluzione dell'imputato con formule di merito, è recessiva la declaratoria di improcedibilità (più precisamente: improseguibilità) dell'azione penale per estinzione del reato ex artt. 531 c.p.p., 150 e ss. c.p. neanche l'evidenza «schiacciante» di una situazione tale da imporre l'assoluzione con formula di merito permette al giudice di non emettere declaratoria di impromovibilità dell'azione penale per difetto di querela.

Se così è, non si vede - in mancanza di tale condizione - come mai potrebbe sostenersi la sussistenza della lesione del bene tutelato, come mai affermarsi che si sia corso il pericolo di una sentenza ingiusta.

Del fatto di calunnia ex art. 368 c.p., pertanto, è parte la possibilità di procedere per il delitto di cui alla falsa incolpazione, con la conseguenza che è ammesso l'errore sul fatto ex art. 47, primo comma, c.p., qualora si ritenga di incolpare taluno - senza sporgere querela - per un fatto che si ritenga richiedere tale condizione, mentre è perseguibile d'ufficio; s'avrà, invece, reato putativo, per errore - a seconda dei casi - di fatto o di diritto, qualora si ritenga bastevole una semplice esposizione del fatto, mentre esso è perseguibile a querela della persona offesa.

Ogni altra doglianza è assorbita. (Omissis).

@TRIBUNALE DI CAMERINO 29 settembre 2006. Est. Potetti - Imp. X ed altro.

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