Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine759-767

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@GIUDICE DI PACE CIVILE DI PERUGIA 18 marzo 2006, n. 527. Est. Iuliano - Lorenzetti (avv. Giuliani) c. Comune di Perugia.

Strade - Cartelli pubblicitari - Installazione su strada comunale - Carrello autorizzato alla pubblicità mobile - Autorizzazione dell'ente proprietario della strada - Necessità.

È soggetto all'autorizzazione dell'ente proprietario della strada su cui sosta, si sensi dell'art. 23, comma 4, c.s., il carrello munito di ruote, omologato a circolare trainato da un veicolo ed autorizzato ad effettuare pubblicità mobile. (Nuovo c.s., art. 23; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 53) (1).

    (1) Fattispecie di cui non si rinvengono precedenti. In genere, sulla soggezione od autorizzazione dell'ente proprietario del collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, v. Cass. civ. 16 novembre 2004, n. 12339, in questa Rivista 2005, 471; Cass. civ. 10 settembre 2003, n. 13217, ivi 2004, 285 e Cass. civ., Sez. un., 8 luglio 1998, n. 6632, ivi 1998, 858. Per un'ipotesi di concorso formale degli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 23 e 25 c.s. v. Cass. civ. 24 novembre 2005, n. 24787, ivi 2006, 616.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso pervenuto a mezzo del servizio postale il 15 ottobre 2005 Lorenzetti Stefano, in qualità di legale rappresentante p.t. della Mediapiù Srl, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione di violazione n. 21028/2005, emesso dalla Polizia municipale di Perugia, chiedendone l'annullamento.

Esponeva il ricorrente che il verbale opposto è nullo e comunque illegittimo per violazione di legge in quanto nel verbale non è stato indicato il tipo di veicolo, la targa ovvero il numero del telaio quali elementi idonei per la identificazione del mezzo e senza fornire ragguagli al trasgressore circa le modalità per il pagamento in misura ridotta ovvero per ricorrere all'autorità competente.

Asseriva l'opponente che il verbale è affetto da nullità per difetto di legittimazione passiva per estraneità del ricorrente ai fatti esposti nel verbale poiché il ricorrente non riveste alcuna delle qualifiche previste dal c.s., per non essere il carrello de quo di proprietà del ricorrente o altro titolo sullo stesso.

Si costituiva l'opposto Comune di Perugia depositando i documenti di rito confermando il verbale opposto.

Il procedimento è stato istruito con la produzione di documenti ed è stato dichiarato maturo per la decisione negando il chiesto rinvio e, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, è stato deciso con la lettura del dispositivo all'udienza di discussione del 9 marzo 2006.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso così come proposto non può essere accolto.

Osserva questo giudicante che l'art. 23 del codice della strada, in generale, regolamenta la pubblicità lungo le strade. In particolare, il primo comma prevede espressamente che «lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti... visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale... ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione». Perciò il quarto comma del medesimo art. 23, prevede che la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme.

L'art. 53 del Regolamento al c.s., a sua volta, indicaquali sono gli enti proprietari delle strade preposti alla concessione delle autorizzazioni, la procedura e la durata delle autorizzazioni che hanno validità di tre anni ed è rinnovabile.

Nel caso di specie si tratta di un cartello di grande dimensione montato su un carrello munito di ruote, omologato a circolare trainato da un veicolo ed autorizzato dal comune ad effettuare la pubblicità con il pagamento delle relative tasse.

Ci si pone l'interrogativo se durante la sosta lungo la strada percorsa da un gran numero di veicoli questo carrello dev'essere munito di autorizzazione da parte del proprietario della strada, ex art. 23 c.s., o è sufficiente la concessione ottenuta per l'esercizio della pubblicità mobile.

Ritiene questo giudicante che durante l'istruttoria l'amministrazione opposta ha fornito sufficienti elementi probatori per poter affermare che il cartello pubblicitario in esame, anche se installato su di un cartello mobile, si tratta in realtà di un manufatto rispondente ai requisiti descritti dall'art. 23, comma 1 e 4 del c.s., in quanto lo stesso è stato collocato lungo la strada comunale nella intersezione con via Dottori di Perugia in un terreno lungo la strada, in un luogo visibile dai conducenti dei veicoli circolanti sulla strada e senza la presenza del veicolo trainante, per poter essere considerato in sosta temporanea.

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Inoltre è stato pure provato dal Comune che il carrello non fosse adibito alla pubblicità mobile secondo la concessione ottenuta ma servisse solamente a sostenere il cartello in modo fisso in luogo strategico per la visibilità proprio dei conducenti dei veicoli che le norme richiamate in precedenza intendono evitare, aggirando, così, la disposizione normativa dell'autorizzazione da parte del proprietario della strada: la circostanza che il carrello con il cartellone pubblicitario si trovasse all'atto dell'accertamento in un terreno privato conferma che il medesimo carrello fosse stato collocato in modo stabile e non occasionale in sosta momentanea.

Incidentalmente è utile ricordare che la richiamata autorizzazione è prevista proprio per consentire all'ente proprietario della strada di valutare se il cartello pubblicitario, per ubicazione, dimensioni, forme e colori possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale e/o arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Perciò a nulla rileva, nel caso di specie, che il più volte citato cartello pubblicitario fosse infisso nel terreno, appeso ad un palo o appoggiato sul cartello de quo.

D'altro canto «collocazione» (quarto comma art. 23 c.s.) è porre qualcosa in un dato luogo (Dizionario Zingarelli), non può significare in alcun modo fissato nel terreno in modo stabile, ma anche un carrello può essere collocato in un dato luogo, specialmente se si trova in assenza del veicolo trainante: anche un cartello fissato al terreno o appeso ad un sostegno può essere oggetto di collocazione ed asportazione in qualsiasi momento.

Per le ragioni esposte non ha rilevanza alcuna il motivo 1) indicato nel ricorso, in quanto gli agenti non hanno identificato il carrello ma il cartello sopra collocato ai fini dell'accertamento della violazione contestata all'intestario del medesimo cartello pubblicitario, mentre gli altri elementi pretesi dal ricorrente sono stati ampiamente riportati nel verbale e nell'allegato: la somma da pagare in misura ridotta con tutte le istruzioni per il ricorso in opposizione. Così pure non può essere accolto il secondo motivo sul difetto di legittimazione passiva degli opposti, poiché il cartello pubblicitario collocato sul carrello appartiene in modo inequivocabile alla società opposta la quale non ha fornito idonea prova della estraneità ai fatti accertati.

Pertanto questo giudicante, valutati i fatti con prudente apprezzamento, ha raggiunto il convincimento di respingere l'opposizione proposta, con la conferma del medesimo verbale ad ogni effetto di legge.

Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio per non essere state richieste. (Omissis).

@GIUDICE DI PACE CIVILE DI SCANDIANO 30 gennaio 2006. Est. Rosati - R.H c. Polizia Stradale e Prefettura di Reggio Emilia.

Patente - Patente a punti - Omessa trasmissione dei dati personali relativi al conducente del veicolo al momento della violazione - Mancata comprensione dell'obbligo previsto dall'art. 180, comma 8, c.s. - Errore scusabile - SussistenzaConseguenze.

In base al principio della scusabilità dell'errore relativo alla mancata comprensione dell'obbligo di trasmettere ex art. 126 bis c.s. i propri dati all'autorità amministrativa, al proprietario che abbia ammesso di essere stato anche conducente al momento della violazione e che abbia pagato la sanzione di cui all'art. 180, comma 8, c.s., deve essere annullata la predetta sanzione amministrativa, con il solo assoggettamento alla decurtazione dei punti dalla patente. (Nuovo c.s., art. 126 bis; nuovo c.s., art. 180) (1).

    (1) Non si rinvengono precedenti che affrontino la fattispecie de qua.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria il 21 settembre 2005, il ricorrente chiedeva che il giudice di pace, sostanzialmente, dichiarasse la sussistenza di un errore scusabile in merito alla mancata comunicazione, nei tempi di legge, del responsabile di precedente violazione al codice della strada.

Egli affermava che la sanzione pecuniaria era stata regolarmente pagata ma che, per le difficoltà di interpretazione e comprensione della lingua italiana, egli non aveva compreso affatto di dover trasmettere alla polstrada anche i propri dati, sostanzialmente dando per scontato che vi fosse una decurtazione automatica dei punti patente; sicché la polstrada gli aveva contestato anche la violazione dell'art. 180 comma 8 c.s.

Effettuate le notifiche di rito per l'udienza del 24 gennaio 2006, presenti, per la polstrada, l'agente scelto Ilio Betti ed il ricorrente, il giudice di pace prendeva atto delle difficoltà di esposizione e di linguaggio di quest'ultimo, sì da ritenere giustificata la mancata comprensione della complessa normativa legata all'art. 180 comma 8 del codice della strada e ritenendo, pertanto, applicabile il principio della «scusabilità dell'errore».

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