Giurisprudenza Di Merito

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@TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI 25 maggio 2005, n. 5830. Est. Baldini - Scognamillo (avv. Minucci) c. SAI (avv. Tuccillo) e Bosco.

Risarcimento del danno - Parenti della vittima (morte di congiunti) - Diritto al risarcimento - Danno esistenziale. Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione- Invalidità personale - Danno biologico - Trasmissibilità iure hereditatis - Sussistenza - Condizioni.

La modificazione peggiorativa di un interesse giuridico diverso dal bene salute (tutelato direttamente dall'art. 32 della Costituzione e, in caso di sua lesione, risarcito quale danno biologico) e dall'interesse all'integrità morale (ricollegabile all'art. 2 della Costituzione e risarcito quale danno morale soggettivo), qual è la perdita del rapporto parentale e del godimento del congiunto, va risarcita con liquidazione equitativa che tenga conto delle circostanze del caso concreto, e ciò indipendentemente dal riconoscimento del danno morale soggettivo, in quanto ontologicamente differente da esso. (C.c., art. 2059) (1). In caso di morte di un soggetto, cagionata da fatto illecito altrui, i congiunti del defunto acquistano iure hereditatis il diritto al risarcimento del danno biologico sofferto dal proprio dante causa limitatamente ai soli danni verificatisi tra il momento dell'illecito e quello del decesso, qualora i due momenti siano separati da un apprezzabile lasso di tempo. La quantificazione di detto pregiudizio deve tener conto dell'entità e intensità della lesione alla salute e del lasso di tempo tra l'evento lesivo e la perdita del bene vita (nella specie, per un periodo «terminale» di trentuno giorni, sono stati liquidati 516,50 Euros al giorno). (C.c., art. 2059) (2).

    (1) La massima in epigrafe si rifà ai principi espressi dalle storiche sentenze Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8828, pubblicata in questa Rivista 2003, 1060 e Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8827, in Arch. civ. 2004, 162 alle cui esaurienti note si rinvia. In dottrina, per un'ampia rassegna giurisprudenziale sul danno esistenziale si segnala G. CASSANO, La giurisprudenza del danno esistenziale, Ed. La Tribuna, Piacenza 2002. Sulla definizione di danno esistenziale v. L. MOLINARI, R.C. Auto. Manuale per la liquidazione del danno, Ed. Cedam, Padova 2005, pp. 389 e ss.

(2) La sentenza aderisce a quanto già affermato da Cass. civ. 16 giugno 2003, n. 9620, in questa Rivista 2004, 36; Cass. civ. 24 febbraio 2003, n. 2775, ivi 2003, 569; Cass. civ. 14 marzo 2002, n. 3728, ivi 2003, 154 e Cass. civ. 2 aprile 2001, n. 4783, ivi 2001, 463. In dottrina, oltre ad L. MOLINARI, op. cit. nella nota precedente, si veda anche G. GALLONE, G.B. PETTI, Il danno alla persona e alle cose nell'assicurazione per la R.C.A., Ed Utet, Torino 2005, vol. II.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2002 Carmela Scognamillo, in proprio e nella qualità di tutrice dei minori Antonietta Barletta e Fabio Barletta, conveniva in giudizio Carlo Bosco e la SAI Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore. L'attrice affermava: a) che il giorno 7 ottobre 2000, alle ore 14.00 circa, in Quarto (NA), alla Via Campana, il convenuto Bosco stava viaggiando alla guida del proprio furgone Volkswagen targato MO 645435 ed assicurato con l'altra convenuta SAI Ass.ni spa; b) che il Bosco, marciando ad alta velocità, aveva investito Maria Grazia Scognamillo, pedone intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonale; c) che, in conseguenza dell'investimento, Maria Grazia Scognamillo aveva riportato gravissime lesioni personali, per cui, dopo un calvario ospedaliero durato un mese, era deceduta, lasciando i due figli minorenni Antonio e Fabio Barletta; c) che sul posto erano intervenuti i Carabinieri della stazione di Pozzuoli, che avevano redatto rapporto; d) che la SAI Ass.ni spa, dopo la messa in mora nelle forme di cui all'art. 22 L. 990/69, non aveva adottato alcuna iniziativa risarcitoria; e) che a fronte di ciò, spettava ai minori il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi; f) che i minori, essendo già deceduto il padre 6 anni prima, venivano mantenuti economicamente dalla defunta Maria Grazia Scognamillo, la quale, lavorando come collaboratrice domestica, guadagnava circa 620 Euros al mese; g) che inoltre la defunta, quale vedova, percepiva ogni anno dal Comune di Quarto un contributo «ex Enaoli», pari, per l'anno 1999, a lire 2.340.000; h) che l'attrice Carmela Scognamillo era stata nominata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, tutrice dei minori. Tanto premesso, l'attrice chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: 1) sentir affermare la responsabilità del convenuto Bosco; 2) per l'effetto sentir condannare la SAI Ass.ni spa, in solido con il Bosco, al risarcimento dei danni rispettivamente patiti e patendi dai minori, danni tutti, sia iure proprio che iure hereditario, patrimoniali, non patrimoniali, biologico, esistenziale, nonché i danni patiti dall'attrice in relazione al rimborso delle spese necessarie per il mantenimento dei minori; danni tutti da liquidarsi per equivalente pecuniario giusto e congruo, previa rivalutazione monetaria ed interessi e con espressa richiesta di condanna ultramassimale della SAI Ass.ni spa, per ritardo colpevole; 3) condannare i convenuti al Page 42 pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre Iva e Cpa, con attribuzione al difensore avv. Valerio Minucci anticipatario. Instauratosi il contraddittorio, per i convenuti si costituiva in giudizio la SAI Assicurazioni spa, mentre Carlo Bosco rimaneva contumace. In particolare la convenuta SAI Assicurazioni spa eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex artt. 164 e 163 n. 3 del c.p.c. per carenza della determinazione e determinabilità della cosa oggetto della pretesa, chiedendo al giudice di fissare un termine perentorio all'attrice per integrare la domanda. Nel merito la convenuta deduceva la mancanza di prova circa la qualità di eredi da parte dei minori, la carenza di titolarità ad ottenere un risarcimento del danno biologico iure hereditario, nonché la carenza di prova relativa all'an debeatur. La convenuta contestava altresì la domanda proposta in proprio da Carmela Scognamillo, in quanto del tutto sfornita di prova; contestava infine la domanda di condanna oltre il massimale di polizza per mala gestio, evidenziando che, in relazione al sinistro in oggetto, erano state da tempo avviate trattative per una bonaria composizione della lite. Tanto premesso, la convenuta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: 1) rigettarsi, le domande attoree perché nulle, infondate in fatto ed in diritto e non provate; 2) condannarsi l'attrice al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio. Con note istruttorie (depositate il 26 novembre 2002) ex art. 184 c.p.c., l'attrice produceva in giudizio copia conforme degli atti penali, relativi all'incidente oggetto di causa, e contenenti in particolare consulenza tecnica d'ufficio in sede penale sulla dinamica del sinistro, verbale di ricezione di spontanee dichiarazioni, sentenza penale di patteggiamento, rapporto dei carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente e consulenza medico-legale necroscopica sulle cause della morte della Scognamillo. L'attrice chiedeva altresì ammettersi prova per testi sulle circostanze articolate in citazione, nonché deferirsi interrogatorio formale al convenuto contumace Carlo Bosco. Il giudice ammetteva l'interrogatorio formale e la prova per testi come articolati dall'attrice, nonché la prova contraria richiesta dalla SAI. L'escussione dei testimoni indicati avveniva nelle udienze del 30 ottobre 2003 e del 19 febbraio 2004; all'udienza del 30 ottobre 2003 il giudice dava inoltre atto della mancata risposta del convenuto Bosco all'interrogatorio formale deferito dall'attrice. All'esito, il G.I., all'udienza del 21 dicembre 2004, sulle rassegnate conclusioni, si riservava la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - In via preliminare, per quanto concerne l'eccepita nullità della domanda ex artt. 164 e 163 n. 3 c.p.c., per carenza del requisito della determinazione e della determinabilità della cosa oggetto della pretesa, in quanto l'attrice non avrebbe mai inteso precisare la domanda in termini monetari, essa va respinta. Infatti, l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa tragga fondamento e possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese, mentre solo ove manchi la precisa indicazione dei titoli, il petitum non può ritenersi sufficientemente specificato (Cass. 4 agosto 1994, n. 7221). Poiché suddetto onere è stato debitamente assolto dall'attrice (vedi atto di citazione pagg. 3 e 4), il solo fatto che l'attore si sia rimesso non solo nell'atto introduttivo, ma anche in sede di precisazione delle conclusioni alla valutazione equitativa del giudice sul preciso ammontare del danno, non dà luogo alla nullità della domanda per mancata specificazione del petitum. Infatti, poiché detta valutazione equitativa è espressamente prevista dalla legge (art. 1226 c.c., richiamato anche dall'art. 2056 c.c.) nell'ipotesi in cui il danno, pur essendo certo, non è provabile nel suo ammontare (o la prova è difficoltosa), il che si verifica in particolare per i danni non patrimoniali e per quelli, anche patrimoniali, futuri (che, come tali sono inevitabilmente fondati su prognosi) non è possibile sostenere che il solo rimettersi alla valutazione equitativa del giudice per l'ammontare del danno, comporti la nullità della domanda, poiché ciò significherebbe l'inoperatività delle due suddette norme, in quanto, il giudice, prima...

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