Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sez. XII, 29 settembre 2005, n. 20600. Est. Pernigotti - Boesi (avv.ti Vesci e Simone) c. Sis Spa ed altri (avv.ti A. Belli Paci ed L. Belli Paci).

Prescrizione civile - Prescrizioni brevi - In materia di risarcimento danni - Da circolazione veicoli - Prescrizione penale - Applicabilità - Condizioni.

In materia di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, qualora in astratto sussista il reato di lesioni colpose e conformemente all'interpretazione letterale dell'art. 2947, comma 3, c.c., va applicata la prescrizione penale se più lunga di quella civile. (C.c., art. 2947) (1).

    (1) La sentenza in epigrafe non si conforma alla decisione delle Sezioni Unite 10 aprile 2002, n. 5121, pubblicata per esteso in questa Rivista 2002, 457, secondo cui in tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato (per il quale sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile) perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 c.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - L'attore promuoveva il presente giudizio risarcitorio a seguito di incidente stradale accaduto il 12 marzo 1997.

Si costituivano tutti i convenuti i quali eccepivano preliminarmente la intervenuta prescrizione, in subordine non contestando la responsabilità dell'evento, avvenuto a seguito di tamponamento, contestavano il quantum.

L'attore produceva svariati documenti e sul quantum veniva ammessa C.T.U. medica.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'incidente si è verificato il 12 marzo 1997 ed è pacifico e non contestato dalle parti, che la prima valida richiesta risarcitoria indirizzata alla SIS è costituita dalla raccomandata del 15 giugno 2000.

La SIS ritiene che vada applicata al caso in esame la prescrizione biennale di cui all'art. 2947 secondo comma c.c., confortata anche dalla sentenza del 10 aprile 2002 n. 5121 della Cassazione a Sezioni Unite.

La sentenza citata, non appare condivisibile, poiché attraverso l'interpretazione ha ridescritto la disposizione di cui all'art. 2947 c.c., in maniera non conforme alla lettera e allo spirito della legge.

Pertanto si ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale prevalente in vigore prima della decisione menzionata, il quale conformemente alla ratio della legge, dinanzi ad un fatto illecito di maggior disvalore sociale, producente in astratto il reato di lesioni colpose e conformemente alla interpretazione letterale dell'art. 2947 comma 3 c.c., ritiene di applicare la prescrizione penale se più lunga di quella civile.

Nella fattispecie, sussiste in astratto il reato di lesioni colpose, per cui va applicata al caso in esame la prescrizione quinquennale penale.

Pertanto la formulata eccezione di prescrizione biennale va respinta.

La responsabilità non è contestata.

Dal rapporto dell'autorità intervenuta risulta chiaramente la piena responsabilità del veicolo convenuto, il quale tamponava i due veicoli fermi posti dinanzi a sè. Il veicolo attoreo è stato coinvolto in un tamponamento multiplo, cioè il veicolo convenuto tamponava il veicolo di mezzo, fermo, il quale a sua volta tamponava il veicolo attoreo fermo.

Ne deriva ex art. 149 c.s., la piena responsabilità del veicolo convenuto nella produzione dell'evento.

Ci si riporta all'elaborato peritale risultato equo, logico, razionale ed esente da vizi.

Danno biologico e morale.

In relazione all'età del soggetto all'epoca del fatto pari ad anni 36 ed avendo come punto di riferimento le tabelle redatte da codesto tribunale si liquida a valori attuali e aggiornati per il danno biologico subito, le seguenti somme: IP 10% = euro 13.380,00; ITT 15 gg. × euro 40,00 = euro 600,00; ITP 45 giorni al 75% euro 30,00 = euro 1.350,00; IPT 30 giorni al 50% euro 20,00 = euro 600,00; ITP 30 giorni al 25% = euro 10,00 = euro 300,00; danno morale al 50%, al fine di adeguare il risarcimento al caso specifico = euro 8.115,00, poiché l'attività professionale di baritono è risultata notevolmente compromessa (in particolare vedere documento 9 parte attrice); spese mediche documentate euro 9.899,76 e così in totale euro 34.244,76.

Danno da invalidità specifica.

Riconosciuta dal C.T.U. nella misura del 20%. Applicando il reddito netto più alto (anno 1996) degli ultimi tre anni precedenti al sinistro pari a lire 59.179.000/euro 30.563,40 × 17,183 (coefficiente di capitalizzazione estratto da R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403 in relazione all'età di 35,6 anni) = euro 525.102,00 il grado di invalidità specifico riscontrato pari al 20% si giunge ad euro 105.020,58.

´In tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità specifica in favore del soggetto leso, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione delle rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due Page 178 fattori posti a base delle tabelle adottate e cioè deve tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, deve attualizzare lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativaª.

Pertanto al fine di aggiornare il coefficiente di capitalizzazione delle tabelle citate, non verrà applicata la classica riduzione del coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e lavorativa.

Non può essere condivisa la tesi attorea di un danno specifico all'attività lavorativa di baritono pari al 100%, poiché non sufficientemente provata.

Infatti il danno da invalidità specifica è un danno patrimoniale cioè è un danno che incide nella sfera patrimoniale del soggetto leso, il quale se lamenta l'impossibilità di esercitare per sempre l'attività professionale di baritono, doveva dimostrare, attraverso la produzione di tutte le dichiarazioni dei redditi successive al sinistro, il decremento patrimoniale subito.

Non avendo ottemperato a tale produzione, il giudicante, anche avvalendosi delle presunzioni semplici (art. 2727 c.c.), non può procedere alla liquidazione del danno patrimoniale in questione o del danno da perdita di chance lavorative per insufficienza della prova in ordine al reale nocumento patrimoniale subito dall'attore. Pertanto all'attore spettano euro 34.244,76 per danno biologico e morale compreso il rimborso delle spese mediche, euro 105.020,58 per danno da invalidità specifica e così in totale euro 139.265,34, da cui va detratta la provvisionale percepita pari ad euro 20.659,00, per cui all'attore spetta la somma residua complessiva di euro 118.606,34.

Ex art. 1224 c.c. vengono liquidati a titolo risarcitorio gli interessi legali dal fatto al saldo, a compensazione e ristoro del ritardo subito nell'ottenimento della prestazione dovuta. (Omissis).

@GIUDICE DI PACE CIVILE DI PALERMO 25 novembre 2005. Est. Vitale - Di Martino c. Comune di Palermo.

Sosta, fermata e parcheggio - Sosta vietata - Passo carrabile - Passo c.d. raso - Distinzione - Conseguenze in tema di rilascio di autorizzazione da parte dell'ente proprietario - Fattispecie in tema di accesso a raso ad una privata abitazione.

Non sussiste violazione dell'art. 22, comma 1 e 11, c.s., passo carrabile sprovvisto della prevista autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada, qualora si tratti di accesso a raso ad una privata abitazione per il quale, a differenza che per il passo carrabile, comportante la realizzazione di un manufatto in corrispondenza dell'area d'accesso, non occorre alcuna autorizzazione dell'ente proprietario della strada. (Nuovo c.s., art. 22; D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, art. 44) (1).

    (1) Sulla differenza tra passi carrabili e passi c.d. a raso ed, in particolare, sulla non sottoposizione di questi ultimi alla Tosap, v. Cass. civ. 28 aprile 2004, n. 8106, in Ius & Lex online, sul sito www.latribuna.it.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso dell'11 luglio 2005 l'istante impugnava il verbale di contestazione n. B 319920 elevato dalla Polizia municipale del Comune di Palermo in data 16 maggio 2005, con cui si constatava la violazione dell'art. 22 commi 1 e 11, atteso che si riscontrava un passo carrabile sprovvisto della prevista autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada.

L'opponente eccepiva l'insussistenza dell'infrazione, considerato che l'accesso alla sua proprietà non può essere definito passo carrabile, bensì accesso a raso, poiché non v'è stata realizzazione alcuna di manufatto (interruzione di marciapiede o altra opera) in corrispondenza dell'area d'accesso in questione.

Sottolineava altresì che nel caso di specie non è dovuta alcuna tassa poiché non sussiste il presupposto impositivo dell'occupazione di suolo pubblico, considerata l'esistenza del diritto d'accesso alla proprietà privata (prioritario ed assoluto) in quanto tale non suscettibile di alcuna autorizzazione o concessione.

Allegava in tal senso documentazione fotografica del sito, di fatto corrispondente a quanto dichiarato.

Contumace il Comune di Palermo, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - In merito alla disciplina applicabile in tema di passi carrabili, e nello specifico di quelli c.d. a raso, appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni, prendendo le mosse dal panorama legislativo e regolamentare in materia.

Il D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 all'art. 44 comma 7 disponeva che ´la tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblicoª.

Siffatta norma è...

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