Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI Sez. II, 10 gennaio 2006. Est. Criscuolo - Cardone (avv. Del Luongo) c. Cipollaro De L'Ero.

Avvocato - Responsabilità - Negligenza - Mancata interruzione della prescrizione e abbandono del giudizio - Fattispecie relativa a sinistro stradale con lesioni personali. Risarcimento del danno - Causalità (Nesso di) - Sinistro stradale con lesioni personali - Negligente condotta di avvocato e conseguente mancato accoglimento della domanda per prescrizioneRisarcimento del danno a carico del professionista.

L'avvocato può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza, ex art. 1176, secondo comma, c.c., e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 c.c., allorché, a causa dell'incertezza in giurisprudenza circa il termine prescrizionale applicabile a sinistro automobilistico che abbia provocato lesioni personali, in assenza della querela da parte del danneggiato, non si sia attivato per l'interruzione della prescrizione prima di abbandonare il giudizio, ovvero, qualora quella biennale fosse già maturata, non abbia fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per consentire che il giudizio si concludesse positivamente per il cliente, a maggior ragione per il fatto che era incorso colpevolmente nella decadenza della prova. (C.c., art. 1176) (1). In tema di danni subiti dalla parte ad opera del difensore per mancato esercizio del diritto entro il termine prescrizionale, il nesso causale va individuato nel rapporto di causa ad effetto tra la negligente condotta del professionista ed il mancato accoglimento della domanda per prescrizione, mentre il danno che il professionista deve risarcire alla parte consiste nel pregiudizio economico che questa subisce a causa del mancato accoglimento della domanda per estinzione del diritto determinata dal decorso del termine. (Nella fattispecie, trattandosi di sinistro stradale con lesioni personali, il difensore è stato condannato a risarcire il danno che verosimilmente sarebbe stato riconosciuto all'attore per effetto di presunto concorso di colpa). (C.c., art. 1176; c.c., art. 2054) (2).

    (1, 2) Si richiama la citata sentenza Cass. civ. 18 luglio 2002, n. 10454, in Arch. civ. 2003, 523 ai cui principi si rifà la decisione in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato il 13-14-17 aprile 2001, Cardone Claudio conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Cipollaro De L'Ero Vittorio, De Crescenzo Alfredo, Di Guida Emilio e Ulderico Nigro, affinché previo accertamento della responsabilità professionale dei convenuti, nel non avere compiuto atti interruttivi della prescrizione, relativamente alla gestione della lite loro affidata, fossero condannati al risarcimento del danno.

A sostegno della domanda deduceva: - che in data 20 novembre 1987, mentre viaggiava a bordo del proprio ciclomotore in Napoli alla via Tanucci, veniva investito dal furgone tg. NA P77623 di proprietà di Agrillo Annamaria ed assicurato con l'Istituto Italiano di Previdenza, oggi Compagnia Italiana di Previdenza spa;

- che a seguito dell'urto il veicolo veniva danneggiato e l'attore riportava gravi lesioni personali;

- che al fine di essere risarcito si rivolgeva allo studio tecnico - legale Pirozzi - Cipollaro Di Guida, ove gli veniva presentato l'avv. Vittorio Cipollaro De L'Ero che l'avrebbe assistito giudizialmente;

- che nel corso di tale giudizio la causa veniva cancellata dal ruolo ex art. 309 c.p.c., senza essere riassunto atteso che l'attore era decaduto dalla prova;

- a seguito di ciò il legale rinunziava al mandato, e veniva inviato un atto interruttivo della prescrizione solo in data 17 novembre 1993;

- che l'attore veniva invitato dal Di Guida Emilio a conferire nuovo mandato all'avv. Alfredo De Crescenzo che intraprendeva un secondo giudizio, nel corso del quale decideva a sua volta di rinunziare al mandato;

- che l'atto di citazione redatto da tale difensore era errato nell'indicazione delle lesioni riportate e nell'individuazione dell'Usl cui il Cardone si era rivolto per le cure;

- che l'attore conferiva nuovo mandato all'avv. Ulderico Nigro il quale si costituiva all'udienza del 16 ottobre 1995;

- che con sentenza del 27 febbraio 2000, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda in quanto prescritto il diritto al risarcimento del danno;

- che richiesti chiarimenti all'avv. Nigro, questi lo informava che l'avv. De L'Ero e Di Guida, pur riconoscendo la loro responsabilità non erano disposti a risarcirlo.

Si costituiva l'avv. Nigro il quale si opponeva alla domanda deducendo che la domanda era infondata posto che la prescrizione del diritto era da ascrivere al comportamento dei difensori che l'avevano preceduto nella difesa del Cardone. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della somma di lire 7.973.800 per onorari maturati per l'as- Page 400 sistenza fornitagli sia nel giudizio indicato in citazione sia nella redazione dell'atto di citazione per risarcimento danni che l'attore intendeva promuovere nei confronti del Cipollaro e del Di Guida.

Si costituivano altresì il De Crescenzo ed il Di Guida, i quali si opponevano alla domanda, deducendo il secondo la propria assoluta estraneità rispetto ai fatti di causa, ed il primo l'impossibilità di imputargli l'avvenuta prescrizione del diritto.

Prodotta documentazione, ammessa ed espletata prova testimoniale, il tribunale con sentenza del 28 settembre 2004 rigettava la domanda nei confronti del De Crescenzo, del Di Guida e del Nigro, condannava l'attore al pagamento in favore del Nigro della somma di Euros 1.768,60, quali competenze professionali, e rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo nei soli confronti del Cipollaro.

Quindi ammessa ed espletata Ctu sulla persona del Cardone, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 3 novembre 2005, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - A seguito della precedente sentenza del 28 settembre 2004, con la quale è stata rigettata la domanda nei confronti degli altri convenuti, il giudizio è proseguito soltanto verso il Cipollaro, posto che, come si evince dalla motivazione della citata sentenza, una responsabilità idonea ad incidere casualmente sul diritto al risarcimento del danno dell'attore, è stata individuata solo in capo al Cipollaro.

Infatti, e riassumendo i fatti di causa, così come più ampiamente esposti nella precedente sentenza, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno dell'attore (a carattere biennale, ex art. 2947 comma 2 c.c.) è maturata, a seguito dell'estinzione del giudizio originariamente intrapreso dal convenuto, e poi estintosi per effetto della mancata riassunzione dopo la cancellazione della causa dal ruolo, ancor prima che l'attore si rivolgesse per la cura dei propri interessi agli altri professionisti evocati in giudizio, sicché anche a voler per ipotesi ravvisare dei profili di responsabilità in capo a questi ultimi, tale responsabilità comunque non assumerebbe efficacia causale in merito alla perdita del diritto, per il cui ristoro ha agito in questa sede il Cardone.

Limitando l'esame alla sola posizione del Cipollaro, emerge incontestabilmente una sua responsabilità.

Questi infatti, intrapreso il giudizio risarcitorio per conto dell'attore, con atto notificato il 20-24 ottobre 1989, essendo incorso nella decadenza dalla prova testimoniale ammessa, ha lasciato cancellare la causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c., in data 9 marzo 1993, senza provvedere alla sua riassunzione, e senza che, nelle more del precedente giudizio, avesse posto in essere un valido atto interruttivo della prescrizione, di guisa che, essendosi determinata l'estinzione del giudizio, ai fini della prescrizione è rimasto in piedi il solo atto interruttivo legato alla notifica della citazione, senza che la parte potesse altresì fruire dell'effetto sospensivo legato alla durata del giudizio.

Ritiene il tribunale che nella condotta del convenuto sia ravvisabile una grave negligenza rispetto ai propri doveri professionali, in quanto costituiva un dovere del buon professionista, secondo la diligenza normalmente richiesta agli esercenti la professione legale, quello di provvedere alla intimazione del teste ovvero alla comparizione all'udienza fissata per l'assunzione della prova testimoniale, evitando in tal modo di incorrere nella relativa decadenza, specie laddove a seguito della mancata assunzione della prova e dell'abbandono del giudizio, si sarebbe venuta a determinare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno del proprio cliente.

In tal senso la stessa Suprema Corte ha ravvisato la responsabilità del difensore, deducendo che l'avvocato, nell'espletamento dell'attività professionale, deve tendere a conseguire il buon esito della lite per il cliente e pertanto sussiste la sua responsabilità se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.), esso non è stato raggiunto per sua negligenza. Nella vicenda sottoposta all'esame della Corte, il difensore, costituitosi parte civile per l'offeso, non lo aveva informato dell'udienza dibattimentale, e perciò era stata dichiarata la decadenza della costituzione, né aveva citato i testi ammessi sulla dinamica dell'incidente occorso al suo assistito e l'imputato era stato assolto con formula piena (Cass. civ. 6 febbraio 1998 n. 1286).

Quanto al tema della prescrizione, vale ricordare che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., che è quello della diligenza...

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