Giurisprudenza di merito

Pagine529-532

Page 529

@GIUDICE DI PACE CIVILE DI BRINDISI 3 febbraio 2006, n. 92. Est. Adorno - F.V c. Comune di Brindisi.

Sosta, fermata e parcheggio - Sosta a pagamento con ticket - Violazione di cui all'art. 7, commi 1 lett. f) e 15 c.s. - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in tema di pagamento solo della prima ora di sosta per ritardo dovuto a visita medica.

È nullo il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 7, commi 1, lett. f) e 15 c.s., per aver lasciato un'autovettura in sosta a pagamento mediante ticket (c.d. grattino) con titolo di pagamento insufficiente, qualora il conducente-opponente abbia provato il pagamento solo della prima ora di sosta ed il Comune, non costituitosi né comparso all'udienza di discussione, non abbia fornito prova contraria alle dichiarazioni rese dal conducente secondo cui il mancato pagamento del tempo supplementare era da imputare a ritardo per visita medica. (Nuovo c.s., art. 7; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23) (1).

    (1) Non risultano editi precedenti che affrontino l'esatta fattispecie. In genere, sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, nel senso che, in base all'art. 23, comma dodicesimo della legge 689 del 1981, l'opposizione viene accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi, tenendo presente che, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra, possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi, v. le citate sentenze Cass. civ. 15 aprile 1999, n. 3741, in Arch. civ. 2000, 325 e Cass. civ. 26 giugno 1992, n. 8031, in questa Rivista 1992, 996.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2005, F.V. proponeva opposizione avverso il verbale della Polizia municipale di Brindisi n. 42152/M/05 dell'1 luglio 2005, notificato il 13 luglio 2005, con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 7, commi 1 e 15 c.s., perché la vettura di sua proprietà - una Mercedes targata AT 583 JS - era stata trovata in sosta, su via XX Settembre, 8, ´con titolo di pagamento della sosta insufficienteª. Sosteneva, il ricorrente, che la contestazione era illegittima perché - lasciando in sosta detta autovettura - aveva regolarmente pagato l'importo relativo a detta sosta, per la durata di un'ora, decorrente dalle 17,40. Sicché, pur se era vero che alle ore 19,10 il titolo di pagamento era scaduto, perché valido fino alle ore 18,40, non per questo poteva applicarsi la sanzione di cui all'art. 7l commi 1 e 15, c.s. (come invece riportati nel verbale), in quanto era il comportamento originario che andava valutato ai fini della responsabilità sanzionabile: un comportamento che andava ritenuto legittimo, dal momento che esso opponente aveva regolarmente pagato - all'inizio della sosta - l'importo dovuto. Assumeva, quindi, che non sussisteva alcuna volontarietà colpevole in quel comportamento, anche perché era al momento iniziale dell'azione che doveva farsi riferimento, non rilevando il ritardo nel rientro presso il veicolo (quindi prima della scadenza dell'ora di validità del c.d. ´grattinoª), dovuto, peraltro, a forza maggiore e, quindi, a causa che comportava l'esclusione della responsabilità invece contestatagli e sanzionata. Annetteva, insomma, al ritardo di circa mezz'ora, l'insussistenza di responsabilità - perché non di violazione volontaria e cosciente si era trattato, ma di circostanze imprevedibili verificatesi nell'intervallo di tempo in cui l'ora per la quale era stata pagata la sosta stava per scadere. Concludeva affermando che ´la sosta a pagamento, anche se disciplinata da un provvedimento sindacale, rientrava, comunque, tra i contratti di natura privatistica fra la P.A. ed il cittadinoª, per cui il ´parziale inadempimentoª all'obbligo del pagamento de quo non poteva soggiacere a sanzione amministrativa, ma solo ad un ´risarcimentoª proporzionato al costo originario della sosta ed al ritardo nel rinnovo del titolo di pagamento per il periodo successivo alla scadenza del primo. Chiedeva che il giudice determinasse l'importo eventualmente dovuto a titolo di ´mancato guadagno da parte del Comune di Brindisi, secondo criteri di equitàª. Rimasto contumace il Comune convenuto, all'udienza di prima comparizione (26 gennaio 2006), compariva il ricorrente, che si riportava al ricorso, insistendo per l'accoglienza dell'opposizione e motivando il ritardo di cui al verbale, col fatto di essersi dovuto intrattenere, la sera dell'8 aprile 2005, presso il medico di fiducia, dove si era recato per dei controlli, perciò adducendo l'imprevedibilità di tale ritardo, a motivo della forza maggiore e/o dell'assenza dell'elemento soggettivo. La causa veniva decisa con dispositivo letto in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Va preliminarmente osservato - quanto alla dichiarata contumacia del Comune di Brindisi - che la produzione, da parte del Comando di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT