Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE PENALE DI FOGGIA 25 maggio 2005, n. 665. Pres. Materi - Est. Talani - Imp. Cartagena ed altro.

Riciclaggio - Estremi - Sostituzione della targa di un veicolo - Configurabilità.

Integra il reato di riciclaggio, di cui all'art. 648 bis l'apposizione della targa di un'autocarro su veicolo al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di quest'ultimo. (C.p., art. 648 bis) (1).

    (1) Analoghi precedenti si rinvengono in Cass. pen., sez. II, 3 ottobre 1997, Pirisi, in questa Rivista 1998, 349 e Cass. pen., sez. I, 21 giugno 1997, Donateo, ivi 1997, 788.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - A seguito di decreto emesso dal Gup in data 17 giugno 2003 venivano rinviati a giudizio Cartagena Matteo e Perchinunno Nicola, come sopra generalizzati, per rispondere del reato ascritto loro.

All'udienza del 4 febbraio 2004 veniva dichiarato aperto il dibattimento e le parti formulavano le proprie richieste probatorie che il Collegio accoglieva in quanto relative a mezzi di prova pertinenti e rilevanti ai fini del decidere.

Si procedeva nella contumacia di Perchinunno Nicola.

L'istruzione dibattimentale si svolgeva con l'escussione del teste, citato dalla pubblica accusa, Cassese Natale e con l'esame dell'imputato Cartagena Matteo.

Il Brigadiere Cassese Natale, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Cerignola, riferiva in ordine all'attività di sequestro da lui operata, unitamente ai suoi colleghi Rusca Francesco e Gammella Pasquale, in data 19 luglio 2001 presso l'audodemolizione Torricelli, sito in Cerignola via Torricelli Km. 2,500 il cui titolare era il Cartagena Matteo.

Gli operanti accertavano che nella parte retrostante dell'autodemolizione risultava parcheggiato un autocarro Fiat 65, privo del cassone, targato AN 828 WP. Da immediati accertamenti espletati emergeva che le targhe AN 828 WP erano, in realtà, abbinate ad altro numero di telaio e quindi ad altro veicolo, ossia all'autocarro Fiat 90 intestato a Perchinunno Nicola. Invece, le targhe originarie e proprie del veicolo Fiat 65, rinvenuto dai Carabinieri di Cerignola nell'autodemolizione del Cartagena, risultavano essere FG 545752. Si appurava, altresì, che tale autocarro Fiat 65 era provento di furto commesso in Foggia in data 27 aprile 1996 ai danni del legittimo proprietario, ossia della srl Arpigel (cfr. denuncia di furto in atti sporta da Tusino Mario e nota del 20 marzo 2002 a firma dell'Isp. Capo Guerra Lorenzo).

Si accertava, inoltre, che il veicolo Fiat Iveco 65, di colore rosso, targato AN 828 WP, era stato oggetto di sequestro e successivamente in data 11 luglio 2001 dissequestrato e restituito al Perchinunno Nicola dai Carabinieri di Lagonegro in esecuzione del provvedimento emesso in data 18 aprile 2001 dalla Procura della Repubblica di Roma.

Si procedeva al sequestro del veicolo Fiat 65 rinvenuto nell'autodemolizione Torricelli.

Durante l'esame il Cartagena asseriva che il giorno precedente il controllo effettuato dai Carabinieri nella sua autodemolizione egli aveva acquistato l'autocarro Fiat 65 in questione dal Perchinunno che si era recato nell'esercizio di via Torricelli per offrirgli in vendita il mezzo. Il Cartagena, in considerazione della circostanza che il Perchinunno non era persona a lui sconosciuta, consegnava a quest'ultimo, a titolo di acconto, la somma, in contanti, di lire 6.000.000, non facendosi rilasciare nessuna ricevuta e con l'intesa che il restante importo di lire 9.000.000 sarebbe stato versato all'atto della consegna, da parte dell'alienante Perchinunno, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà. Infatti, il Perchinunno, il giorno della vendita, non aveva con sè tale documentazione, ma consegnava al Cartagena unicamente copia del provvedimento di dissequestro del mezzo datato 18 aprile 2001 con relativa copia del verbale di esecuzione redatto dai Carabinieri di Lagonegro.

Il Cartagena asseriva di essersi fidato del Perchinunno sulla base di tali copie relative al dissequestro dell'autocarro. Ma aggiungeva che la sua fiducia era stata tradita, in quanto il Perchinunno non gli consegnò mai il libretto di circolazione e il certificato di proprietà. Pertanto, egli decise di avviare un'azione civile risarcitoria nei confronti del Perchinunno, tutt'ora in corso.

Aggiungeva il Cartagena che, ricevuto in consegna l'autocarro in questione, egli provvedeva a smontare il cassone per effettuarne la riparazione del pianale.

Orbene, la versione resa dall'odierno imputato Cartagena non appare credibile, in quanto non è verosimile che egli abbia accettato di acquistare l'autocarro in parola alle condizioni da lui riferite, ossia con un acconto di sei milioni in contanti, senza ricevuta alcuna e senza aver preso minimamente visione della necessaria documentazione del mezzo.

Del resto, non risulta al vero che il Cartagena si sia limitato a smontare il cassone del veicolo Fiat 65 per poterlo riparare, in quanto dal verbale di sequestro in atti emerge, invece, che egli aveva provveduto, dopo Page 642 l'operazione di smontaggio, alla distruzione del cas sone.

Alla luce di ciò appare logico e ragionevole ritenere che egli bene conoscesse la provenienza furtiva del veicolo e l'abbia ricevuto dal Perchinunno in tale coscienza, con l'intento di realizzare un profitto. Pertanto, il Cartagena deve essere ritenuto responsabile del reato di ricettazione previsto e punito dall'art. 648 c.p.

La condotta di apposizione delle targhe AN 828 WP sull'autocarro Fiat 65, di proprietà della srl Arpigel, veniva, invece, posta in essere unicamente dal Perchinunno, posto che già nell'aprile 2001 il veicolo Fiat 65 veniva a lui dissequestrato con le targhe, ivi apposte, AN 828 WP. E comunque non sussistono elementi per ritenere che a tale condotta abbia partecipato anche il Cartagena.

Pertanto, il Perchinunno, tramite l'operazione di sostituzione delle targhe originarie con quelle AN 828 WP, ostacolava l'identificazione della provenienza delittuosa del veicolo Fiat 65.

Come ha precisato il Supremo Collegio la sostituzione della targa di un'autovettura - che costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della res con il proprietario che ne è stato spogliato - ovvero la manomissione del suo numero di telaio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integrano, pertanto, il reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p.; con tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (cfr. Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2003, n. 14823, Loccisano, e 11 giugno 1997, n. 9026, Pirisi, in Cass. pen., 1998, 2620).

Pertanto, il Perchinunno deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli di riciclaggio.

Adeguata sanzione si stima, valutati tutti i criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., quella di anni quattro di reclusione e 1.200,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Segue, per legge, la pena accessoria indicata in dispositivo.

Al Cartagena possono essere concesse le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. in considerazione del suo stato di assoluta incensuratezza.

Adeguata sanzione si stima, valutati tutti i criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., quella di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali (p.b. anni due di reclusione e 600,00 euro di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena finale di cui al dispositivo).

In considerazione dello stato di assoluta incensuratezza del Cartagena gli si concede il beneficio della sospensione condizionale della pena, nella ragionevole previsione che egli si asterrà in futuro dal commettere ulteriori illeciti penali.

Ai sensi dell'art. 140, primo comma, c.p. si...

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