Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine79-82

Page 79

@TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sez. fer., ord. 8 agosto 2006. Est. Monsurrò - X (avv. Marascio) c. Banca Monte Paschi di Siena Spa ed Agenzia delle Entrate Roma.

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione del giudice ordinarioFermo amministrativo di veicolo ex art. 36 D.P.R. n. 602/1973 - Sospensione ex art. 700 c.p.c. del procedimento di fermo - Sulla base del solo preavviso di fermo - Legittimità - Condizioni.

È legittima la sospensione ex art. 700 c.p.c. del procedimento di fermo amministrativo di veicolo di cui all'art. 86, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, disposta sulla base della sola comunicazione di preavviso di fermo, qualora il procedimento di fermo sia riferito ad una somma differente da quella indicata nel titolo esecutivo e manchi l'indicazione dell'autorità alla quale è possibile fare ricorso. (C.p.c., art. 700; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86) (1).

    (1) Ordinanza interessante e quanto mai attuale. Il recente D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. nella L. 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. Decreto Bersani), ha attribuito la giurisdizione in materia di fermo al giudice tributario, ovvero a quella esclusiva delle commissioni tributarie. L'art. 35, comma 26 quinquies, D.L. n. 223/2006, ha, infatti, modificato l'art. 19, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 413), inserendo dopo la lettera e) la lettera e-ter): «il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».


    Con il Decreto Bersani si è posta la parola fine alla disputa relativa all'attribuzione della giurisdizione in materia di fermo che ha visto, da ultimo, le Sezioni Unite, sentenza 31 gennaio 2006, n. 2053, pubblicata su questa Rivista 2006, 595, con nota di V. AMENDOLAGINE, Fermo amministrativo e giurisdizione: l'intervento delle Sezioni Unite, schierarsi a favore della giurisdizione del giudice ordinario.


    L'ordinanza in epigrafe consente, in ossequio alla posizione assunta dalle Sezioni Unite, di ricorrere al giudice ordinario almeno avverso gli atti di preavviso di fermo amministrativo di veicoli al fine di ottenere più rapidamente possibile la sospensione del relativo procedimento.


    In dottrina, v. F. FREGHIERI, Le infrazioni al Codice della strada: accertamento, contestazione, opposizioni, Ed. La Tribuna e V. AMENDOLAGINE, Fermo amministrativo di beni mobili registrati e giurisdizione, stop alle dispute, ci pensa il legislatore: tra i due litiganti decide il terzo!, pubblicato in questo stesso fascicolo.


(Omissis) rilevato che con ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam depositato il 28 marzo 2006 X ha richiesto la sospensione della procedura di fermo amministrativo ex art. 86 comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 relativa all'autoveicolo targato CX 733 LS di sua proprietà;

che a sostegno della istanza X ha dedotto le seguenti circostanze: 1) il 27 agosto 2005 veniva notificata al ricorrente una cartella esattoriale per il pagamento della somma di 1.814,30 euro relativa all'integrazione dell'importo corrisposto a titolo di IRPEF per l'anno 2001; 2) ritenendo non dovuto tale importo, il ricorrente si attivava sia richiedendo all'amministrazione delle entrate l'annullamento del suddetto titolo esecutivo e la sospensione dal ruolo, sia proponendo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; 3) l'1 marzo 2006 veniva comunicato al ricorrente un «preavviso di fermo veicoli» avente ad oggetto l'autovettura targata CX 733 LS, in relazione ad un credito tributario di 1.235,72 euro; il ricorrente ha evidenziato in particolare l'illegittimità della procedura di fermo, poiché riferita ad una somma differente da quella indicata nel titolo esecutivo, nonché mancante dell'indicazione dell'autorità alla quale è possibile fare ricorso;

che nell'ambito della prima fase del procedimento cautelare la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (d'ora in avanti «la Banca») ha resistito alla pretesa avanzata dalla parte ricorrente con memoria depositata il 25 maggio 2006 nella quale ha contestato i presupposti dell'invocata tutela;

che il G.D. con ordinanza dell'1 giugno 2006 ha rigettato il ricorso ritenendo il difetto del requisito del fumus boni iuris;

che con reclamo depositato il 28 giugno 2006 X ha chiesto la revoca del provvedimento dell'1 giugno 2006 insistendo per l'accoglimento della istanza avanzata nella prima fase del procedimento cautelare;

che nell'ambito del presente procedimento di reclamo la...

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