Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine285-296

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@TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Sez. III, 28 novembre 2006, n. 2719. Est. Candidi Tommasi - Rustemi (avv. Manuelli) c. L'Operosa scrl (avv.ti G. Lenzi e N. Lenzi) e Aeroporto G. Marconi di Bologna spa (avv.ti Campailla e Michini).

Responsabilità da sinistri stradali - Responsabilità del proprietario - Sinistro verificatosi in area privata destinata al pubblico transito - Spazio aeroportuale - Responsabilità dell'aeroporto - In solido con quella del conducente del veicoloSussistenza.

Deve riconoscersi ex art. 2054, comma 3, c.c. la responsabilità di un ente aeroportuale, in solido con quella del conducente del veicolo, in ordine al sinistro stradale verificatosi all'interno dello spazio aeroportuale, qualora sussistano sia il presupposto oggettivo dell'area privata destinata al pubblico transito veicolare, sia quello soggettivo della qualifica di proprietario del veicolo coinvolto del predetto ente. (C.c., art. 2054) (1).

    (1) Per quanto concerne il primo dei requisiti di cui in massima (ovvero la circolazione su strada pubblica o privata soggetta ad uso pubblico), affinché operi la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c. a carico del conducente del veicolo e la conseguente responsabilità del proprietario, v. Cass. civ. 26 luglio 1997, n. 7015, in questa Rivista 1997, 890 e Cass. civ. 2 luglio 1977, n. 2885, ivi 1977, 839. Tuttavia, secondo Cass. civ. 29 aprile 2005, n. 9003, ivi 2006, 163, in tema di applicabilità delle norme sull'assicurazione obbligatoria, la zona in cui si è verificato il sinistro, interna ad un aeroporto, riservata alle soste e alle manovre degli aeromobili in partenza o in atterraggio, nella quale transitano soltanto veicoli che svolgono servizi aeroportuali, non può essere qualificata come area pubblica. Sulla responsabilità solidale di proprietario e conducente del veicolo ex art. 2054, comma 3, c.c., v. le citate sentenze: Cass. civ. 3 marzo 2004, n. 4353, ivi 2004, 731; Cass. civ. 21 gennaio 2000, n. 681, ivi 2000, 298 e Cass. civ. 26 novembre 1998, n. 10629, ivi 1998, 1118.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19 marzo 2002, Enis Rustemi conveniva in giudizio L'Operosa Soc. Coop. a r.l. e l'Aeroporto G. Marconi di Bologna spa per sentirle condannare - in solido e/o in alternativa - al risarcimento dei danni subìti in occasione del sinistro verificatosi in data 25 agosto 2000 all'interno del piazzale dell'aeroporto bolognese.

In particolare l'attore assumeva che:

1) era socio lavoratore della Coop. Sporting s.c.r.l., la quale svolgeva la propria attività lavorativa in collaborazione con la coop. L'Operosa a r.l. (cfr. docc. nn. 1-3 fasc. att.);

2) la coop. L'Operosa a r.l. era ditta appaltatrice del servizio di pulizia degli aeromobili presso l'aeroporto G. Marconi di Bologna (cfr. doc. n. 4 fasc. att.);

3) durante il mese di agosto del 2000 era addetto al servizio di pulizia degli aerei presso l'aeroporto bolognese, unitamente ad altri dipendenti della coop. L'Operosa;

4) in data 25 agosto 2000, nell'ambito delle mansioni lavorative affidategli, si recava insieme ad altri operai, a bordo di un autoveicolo di proprietà della spa Aeroporto G. Marconi condotto da El Samed, nel piazzale di sosta degli aerei per provvedere alla pulizia di un aeromobile;

5) in particolare era seduto, quale trasportato, sul sedile posteriore, lato destro, del veicolo indicato;

6) durante il tragitto il conducente El Samed - lavoratore della cooperativa L'Operosa - perdeva il controllo del veicolo e sbandando andava ad urtare contro una recinzione in alluminio posta sulla destra della propria direttrice di marcia;

7) a seguito dell'urto l'attore riportava lesioni alla spalla e al gomito del braccio destro attestate dal prof. Paolo Puddu in mesi tre di inabilità totale permanente, giorni 40 di inabilità temporanea parziale e 8-9% di invalidità per postumi permanenti (cfr. relazione medico-legale agli atti; docc. da 5 a 17 fasc. att.);

8) entrambe le convenute avevano disatteso le richieste risarcitorie avanzate in via stragiudiziale.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6 giugno 2002 si costituiva in giudizio direttamente in udienza l'Aeroporto G. Marconi spa che chiedeva la reiezione di tutte le domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto e in diritto.

In particolare la società convenuta assumeva che:

1) nel caso di specie, non poteva applicarsi l'art. 2054 comma III c.c. perché il fatto - a differenza di quanto richiesto dalla norma - si era verificato in un'area privata non aperta al pubblico, ossia il piazzale aeroportuale al quale l'accesso è consentito solo ad un numero determinato di persone in ragione dell'attività lavorativa ivi svolta, e pertanto chiedeva che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva;

2) invece, doveva applicarsi l'art. 2043 c.c. con onere a carico del danneggiato della prova della responsabilità dell'aeroporto convenuto;

3) a riguardo l'attore non aveva fornito la prova del fatto e del nesso causale tra esso e l'eventus damni;

4) non sussisteva la responsabilità dell'aeroporto neppure quale committente trattandosi, nel caso di specie, di sinistro riconducibile esclusivamente allaPage 286 condotta tenuta dal dipendente della società appaltatrice e per tali ragioni chiedeva di essere manlevata, in caso di accoglimento delle domande attoree, dalla Coop. L'Operosa a r.l. quale datrice di lavoro del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro;

5) comunque, relativamente al quantum debeatur, non erano dovuti il danno biologico e quello patrimoniale in quanto sforniti di supporto probatorio, mentre il danno morale non poteva essere riconosciuto atteso che, nel caso specifico, il fatto configurava un'ipotesi di mero illecito civile non qualificabile in astratto quale reato.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata direttamente all'udienza del 6 giugno 2002, si costituiva in giudizio la società cooperativa L'Operosa a r.l. la quale chiedeva la reiezione delle domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto.

In particolare la cooperativa convenuta sosteneva che:

1) l'automezzo di proprietà della società aeroportuale sul quale l'attore si trovava non era sbandato ma era solo passato molto vicino ad una recinzione metallica;

2) l'attore si trovava sul sedile posteriore e teneva il braccio destro appoggiato sul vano del finestrino, con il gomito sporgente e che per tale motivo sbatteva lo stesso contro la recinzione subendo le lesioni per cui è causa;

3) l'Inail aveva sicuramente già risarcito all'attore l'inabilità temporanea e pertanto la pretesa risarcitoria dell'attore doveva riguardare solo l'eventuale pregiudizio eccedente;

4) tuttavia, nel caso di specie, il danno biologico non sussisteva atteso che la frattura subìta dall'attore non aveva prodotto danni permanenti.

La causa veniva istruita con produzione documentale ed escussione di sei testi. All'udienza del 10 giugno 2003 la difesa di parte attrice eccepiva l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del conducente dell'autoveicolo incidentato il quale, declinando le proprie generalità, risultava chiamarsi Es Samed Mohammed e non El Samed come invece indicato da parte convenuta nella memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. Il Giudice, con ordinanza dettata in udienza e poi ribadita in quella del 16 ottobre 2003, ordinava l'escussione del teste dato che non sussisteva - in capo allo stesso - un interesse concreto ed attuale tale da legittimarne la sua partecipazione al giudizio riservandosi ogni decisione sulla attendibilità in sede decisionale.

Veniva, altresì, disposta ctu medico-legale sulla persona dell'attore.

All'esito dell'attività istruttoria, all'udienza del 26 gennaio 2006 venivano precisate le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Alla luce delle risultanze probatorie, le domande attoree devono trovare accoglimento nei limiti e per le motivazioni che seguono.

a) Quanto all'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del teste Es Samet Mohammed.

L'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., sollevata tempestivamente dalla difesa attorea all'udienza del 10 giugno 2003, va respinta perché infondata e, di conseguenza, va confermata l'ordinanza istruttoria con la quale è stata decisa, nel corso del giudizio, la questione.

Secondo la giurisprudenza prevalente, l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell'art. 246 c.p.c. è quello giuridico, personale e concreto che comporta la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio; ne consegue che l'incapacità in questione non può, a tale stregua, farsi discendere dalla mera eventualità che contro il soggetto chiamato a deporre possa essere esercitata azione di rivalsa dalla stessa parte che l'ha indicato (cfr. Cass. n. 5232 del 2004; n. 1840 del 2003).

Tutt'al più da tale eventualità può discendere la sussistenza di un interesse di mero fatto, idoneo ad influire sulla veridicità della testimonianza; ma ciò attiene unicamente all'attendibilità del teste da valutarsi in sede decisionale.

Orbene, nel caso in esame, il teste Es Samet Mohammed risulta essere stato il conducente dell'autoveicolo, di proprietà dell'aeroporto, sul quale era trasportato l'attore il giorno del sinistro; egli, pertanto, avrebbe potuto essere chiamato a rispondere - ex art. 2054 c.c. in via solidale con il proprietario - dei danni cagionati in conseguenza dell'incidente o, in mancanza, essere successivamente soggetto ad un'azione di rivalsa da parte del proprietario condannato.

Tuttavia, nella fattispecie in oggetto, l'attore non ha esercitato l'azione nei suoi confronti né il teste suddetto è stato chiamato in rivalsa dal convenuto aeroporto; di conseguenza, l'interesse a che venga decisa in un certo modo la controversia in...

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