Giurisprudenza di merito

Pagine427-437

Page 427

@TRIBUNALE DI VERONA 24 luglio 2006, n. 1339. Est. Favaro - Imp. L.G.

Stupefacenti - Detenzione - Uso personale - Valutazione - Dato quantitativo - Valenza meramente indiziaria.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, nella forma novellata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. legge Fini), il parametro quantitativo ha una valenza meramente indiziaria dell'uso non solo personale della sostanza stupefacente. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; D.L. 30 dicembre 2005, n. 272) (1).

    (1) La sentenza in epigrafe conferma, anche alla luce della riforma attuata con la legge n. 49/2006, il pregresso orientamento giurisprudenziale che considerava il dato quantitativo, nella detenzione della sostanza stupefacente, sufficiente per la prova della destinazione a terzi nei casi in cui la quantità notevole, il costo della droga, le condizioni economiche dell'imputato depongano significativamente in tale senso; mentre, nelle ipotesi relative a quantitativi non elevati ed idonee ad essere qualificate come fatto lieve, l'indagine deve essere condotta con riferimento ad altri elementi indiziari emergenti dalle concrete modalità della singola fattispecie, quali, exempli causa, la qualità di tossicodipendente, le condizioni economiche dell'imputato, l'accertato compimento pregresso di fatti sintomaticamente rivelatori di propensione allo spaccio, le modalità della custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di strumenti idonei al taglio. In tal senso, si vedano Trib. pen. Nola, 6 giugno 2006, in Juris Data, ed. Giuffrè 2006, e Cass. pen., sez. IV, 7 febbraio 1995, Anziano, in questa Rivista 1995, 1555.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - All'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, preliminarmente all'apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo, l'imputato chiedeva definirsi il processo con rito abbreviato condizionato all'audizione del fratello ed all'acquisizione di documenti attestanti lo stato di tossicodipendenza e la sussistenza di un programma terapeutico in atti nonché l'attività lavorativa svolta. Il Giudice ordinava procedersi con rito abbreviato. Il P.M. depositava il proprio fascicolo e le parti concludevano come da verbale d'udienza.

Dal verbale di arresto si evince che nella zona dell'Hotel Leon d'Oro, in città, nel furgone di proprietà dell'imputato in esito a perquisizione sono state rinvenute sostanze stupefacenti tipo eroina per grammi 3,33 e tipo cocaina per grammi 0,28 come confermato dal narcotest e dalla pesatura eseguita.

Ritenuto che anche nel sistema introdotto dalle recenti norme riformatrici il parametro quantitativo abbia comunque una valenza meramente indiziaria dell'uso non solo personale della sostanza stupefacente; rilevato che nel caso di specie i precedenti risultano ultradecennali; che non risultano previe segnalazioni in relazione ad eventuale attività di cessione a terzi; che pur in difetto di una consegna spontanea delle sostanze stupefacenti da parte dell'imputato, va evidenziata l'assenza anche nella perquisizione personale di ulteriori elementi tipici del confezionamento per la cessione a terzi; che è in atti la prova dell'attività lavorativa svolta dall'imputato; che tali circostanze depongono a favore dell'utilizzo personale come indicato dall'imputato, tossicodipendente sottoposto a programma terapeutico quantomeno dal 2001.

Per queste ragioni, atteso che gli elementi di prova acquisiti risultano insufficienti e contraddittori, l'imputato va assolto dal reato ascritto perché il fatto non sussiste. (Omissis).

@TRIBUNALE DI TRENTO 4 luglio 2006, n. 536. Est. Forlenza - Imp. Mihalyi.

Evasione - Arresti domiciliari - Allontanamento dal domicilio - Volontà di presenziare all'udienza per il riesame - Assenza di autorizzazione - Configurabilità del reato - Esclusione.

Non integra il dolo del delitto di evasione l'allontanamento, senza la prescritta autorizzazione del Gip, dal luogo degli arresti domiciliari da parte dell'imputato al fine di presenziare alla udienza che lo riguardava per il riesame della misura cautelare. (C.p., art. 385) (1).

    (1) La sentenza in epigrafe si pone in netta controtendenza con la giurisprudenza espressa in sede di legittimità, laddove si ritiene che il dolo (a carattere generico) di evasione consista nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che determinano la condotta dell'agente. In tal senso si vedano, ex multis, Cass. pen., sez. VI, 28 aprile 2004, Conti, in questa Rivista 2005, 344 e Cass. pen., sez. VI, 5 luglio 2000, Vemucci, ivi 2001, 491.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Mihalyi Vasile, cittadino rumeno, veniva tratto a giudizio in stato di arresto e col rito direttissimo, siccome colto nella flagranza del reato di evasione, essendosi allontanato, il giorno 27 giugno 2006, dalla sua abitazione ove era Page 428 agli arresti domiciliari, senza la prescritta autorizzazione del Gip, per assistere all'udienza fissata avanti il Tribunale di Trento - sezione del riesame, riguardante questa misura cautelare. All'udienza del giorno 28 successivo, convalidato l'arresto, l'imputato optava per il rito abbreviato, all'esito del quale egli veniva mandato assolto dal reato ascritto per mancanza di dolo, e quindi con la formula perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Si è proceduto - come dettosi - col prescelto rito abbreviato, con la conseguenza che la decisione poggia sugli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ritualmente confluiti in giudizio (artt. 438 e ss. c.p.p.).

Nel caso in esame, l'imputato, sottoposto al regime degli arresti domiciliari nella sua abitazione con ordinanza del Gip di Trento in relazione a reato di ricettazione, senza l'autorizzazione al Gip si era allontanato da tale luogo per recarsi a Palazzo di Giustizia in Trento, onde presenziare alla udienza avanti la sezione del riesame che doveva deliberare in ordine alla misura cautelare in corso. In quella sede, il pubblico ministero, verificato che non figurava la prescritta autorizzazione del Gip, aveva chiamato i carabinieri e fatto arrestare l'imputato per il reato di evasione.

La materialità del fatto è indiscutibile, ma esiste il dolo di evasione?

Il Giudicante reputa di no, che non sussiste la volontà colpevole di commettere la evasione dagli arresti domiciliari, pur al cospetto di una rigorosa giurisprudenza della Cassazione, la quale individua il dolo di evasione dagli arresti domiciliari nella volontà di allontanarsi dal perimetro logistico della custodia con la consapevolezza di trovarsi legalmente in stato di arresto (ex multis: Cass. 10 febbraio 2005 n. 20943).

Nella rigidezza di tale prospettiva, si è statuito che ritenere la notifica di un decreto di citazione per l'udienza un'autorizzazione implicita ad allontanarsi dal luogo di restrizione, è un errore di diritto, in quanto afferisce alla disciplina degli arresti domiciliari che integra la fattispecie penale e pertanto non può essere scusabile neppure per lo straniero il quale, come il cittadino italiano, quando è destinatario di un regime di arresti domiciliari, deve osservare con la massima diligenza la regola del divieto di allontanamento dal proprio domicilio, senza preventiva autorizzazione del giudice (Cass. pen., sez. VI, 9 gennaio 2004, Caku).

Reputa il Giudicante di dover motivatamente discostarsi da questa esegesi giurisprudenziale draconiana, forse impeccabile dal punto di vista logico (benché il giudice americano Holmes ammonisse che «l'anima della giustizia non è la logica, è l'esperienza»), ma troppo rigida e formalistica, giacché in tema di evasione "impropria" (cioè dagli arresti domiciliari), è nella pratica delle cose difficile tracciare una netta e sicura linea di confine tra le inosservanze che costituiscono il delitto di evasione, e quelle altre che conducono soltanto alla revoca del beneficio ex art. 276 c.p.p.

Se consideriamo rettamente che la figura criminosa di cui in epigrafe - art. 385 c.p. - è posta a tutela dell'interesse di impedire forme di ribellione alla coercizione statuale legittimamente disposta per fini di prevenzione e repressione dei reati, non dovrebbe costituire reato il comportamento dell'imputato Mihalyi Vasile che, recandosi dai giudici che lo avevano convocato per il riesame della misura cautelare cui era sottoposto, non ha creato alcun pericolo di fuga o di commissione di altri reati o di inquinamento della prova.

L'imputato si allontanò dal luogo degli arresti domiciliari solo ed esclusivamente per presenziare alla udienza che lo riguardava, e quindi il dolo si sarebbe configurato soltanto se egli avesse agito per sottrarsi alla sfera di custodia degli agenti delegati al controllo e per raggiungere così la piena ed illimitata libertà. Ma abbiamo visto che egli agì in quel modo non già al fine di violare le prescrizioni, ma per recarsi in Tribunale dai giudici del riesame che lo avevano convocato, palesando in tal modo un comportamento che fu di ottemperanza e non già di refrattarietà all'impero della legge.

La volontà colpevole di evadere è quindi insussistente, e questa è una soluzione improntata alla ragionevolezza, giacché la autorizzazione del Gip, benché non richiesta - senz'altro per ignoranza dell'imputato e quindi in buona fede - era in definitiva un atto dovuto, inimmaginabile che il magistrato potesse rigettarla privando l'imputato del sacrosanto diritto di presenziare alla udienza che lo riguardasse.

D'altro canto, bisogna rifuggire da un'applicazione troppo rigida e formalistica della norma incriminatrice, che la metterebbe in contrasto col principio di offensività, ragion per cui si reputa, senza stravolgere i principi, di mandare assolto l'imputato per mancanza di volontà colpevole e quindi perché il fatto non costituisce reato. Consegue la scarcerazione del predetto, se non...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT