Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine395-403

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@TRIBUNALE CIVILE DI MONZA Sez. IV, 20 novembre 2006. Pres. Calabrò - C.V. e S.C c. M.S., F.M. e Alfa Spa.

Risarcimento del danno - Parenti della vittima (morte di congiunti) - Diritto al risarcimento - Cittadino straniero con regolare permesso di soggiornoEquiparazione al cittadino italiano ai fini della liquidazione dei danni - Sussistenza.

Le domande di risarcimento danni da sinistri stradali presentate dai danneggiati stranieri devono essere esaminate con i medesimi criteri ordinariamente utilizzati ai fini della liquidazione dei danni rivendicati dai cittadini italiani, in applicazione delle norme di legge ed alla stregua delle interpretazioni giurisprudenziali che notoriamente presiedono tale compito, poiché lo straniero in possesso di valido e regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato è equiparato al cittadino italiano, in relazione sia al godimento dei diritti civili, che alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi. (C.c., art. 1226; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059) (1).

    (1) Sulla base di questo principio il tribunale de quo ha liquidato agli attori per la perdita dei loro congiunti, oltre al danno patrimoniale, il danno morale iure proprio ed il danno biologico di natura esistenziale. Per quanto concerne quest'ultimo danno nella motivazione della sentenza si legge che: «Il pregiudizio derivante da un fatto illecito può essere ricondotto solo ad una delle due categorie del danno patrimoniale o del danno non patrimoniale: non esiste un tertium genus». Al riguardo viene richiamata Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8827, in Arch. civ. 2004, 162 ove afferma che: «Il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo». Secondo la sentenza che si annota, infatti: «I danni non patrimoniali, a loro volta, possono consistere nel "danno morale soggettivo" fondato sull'art. 2 Cost. e distinguibile dagli altri perché transeunte; nel pregiudizio derivante dalla lesione della salute, noto come danno biologico, fondato sull'art. 32 Cost.; nel pregiudizio derivante dalla lesione di qualsiasi altro interesse attinente la persona che non sia suscettibile di una diretta valutazione patrimoniale». Ed ancora: «La liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali, ove se ne riscontri più d'uno, deve avvenire in modo tale da non duplicare il risarcimento di ciascuno di essi, tenuto conto del carattere comune della non patrimonialità: è dunque ammessa la "somma" del danno morale contingente con il danno non patrimoniale "diverso dal morale", ma non può operarsi la duplicazione del risarcimento del medesimo pregiudizio attraverso una sua doppia qualificazione». In dottrina, per un'ampia panoramica sul danno esistenziale, v. L. TRAMONTANO, Il danno esistenziale e il suo risarcimento, Tribuna Juris, Ed. La Tribuna, Piacenza 2007.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato in data 31 marzo 2005 C.V. Martha Maria (in proprio e quale tutore del minore M.B. Jhancarlos Jose), S.C. Raul Alfredo e S.A. Alfredo Alejandrino, in proprio e quali familiari dei defunti M.C. Jose Asuncion e B.N. Hilda Yessica, convenivano in giudizio, innanzi a questo tribunale, la Alfa Spa, M.S. e F.M. per sentirli condannare in via solidale al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'incidente stradale mortale avvenuto in Sesto San Giovanni il giorno 25 luglio 2004 ad ore 4,45 circa.

Deducevano gli attori che, nella predetta occasione, mentre percorrevano la via General Cantore a bordo dell'autovettura Fiat Uno targata MI XXXXXXX (di proprietà di C.V. Albino e condotta da S.A. Alfredo Alejandrino), erano stati investiti dall'autovettura Fiat Marea targata YYYYYYY (condotta da M.S., di proprietà di F.M. e garantita per la r.c.a. dalla Alfa Spa), sopraggiunta dalla intersezione con via Edison ad elevata velocità e senza concedere la dovuta precedenza.

Precisavano che, oltre ad aver sofferto rilevanti pregiudizi diretti, a seguito delle gravissime lesioni inferte dal sinistro erano deceduti gli altri trasportati M.C. Jose Asuncion e B.N. Hilda Yessica.

La convenuta Alfa Spa, ritualmente costituitasi in giudizio, contestava parzialmente l'avversa domanda, eccependo che la responsabilità del sinistro dovesse essere ascritta alla condotta concorsuale e concorrente di entrambi i conducenti.

Resisteva, in ogni caso, alla quantificazione dei danni operata dagli attori.

Benché ritualmente citati, i convenuti M.S. e F.M. non si costituivano in giudizio, rimanendo pertanto contumaci.

Nel processo, come sopra incardinato, in conseguenza delle difese svolte dalla Alfa Spa e previa autorizzazione del G.U., venivano altresì evocati dagli attori C.V. Martha Maria (in proprio e quale tutore del minore M.B. Jhancarlos Jose) e S.C. Raul Alfredo, quali terzi chiamati, il conducente dell'autovettura Fiat Uno (S.A. Alfredo Alejandrino), nonché il suo proprietario (C.V. Albino) e la compagnia Beta Spa (già Mutuelles du Mans Assurance MMI Danni Spa).

Mentre C.V. Albino si rendeva contumace, S.A. Alfredo Alejandrino (nel frattempo munitosi di un nuovo difensore, anche in relazione alla propria posizione processuale di attore), e la Beta Spa (già Mutuelles du Mans Assurance MMI Danni Spa) si costituivano ritualmente in giudizio, contestando nel merito ogni avversa pretesa.

Nelle more del processo, tutti gli originari attori davano atto di avere già ottenuto dalla Alfa Spa il ristoroPage 396 di ogni danno sofferto quali vittime primarie del sinistro e rinunciavano, conseguentemente, alle relative domande, insistendo per la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti, quali vittime secondarie dell'incidente, a causa del decesso di M.C. Jose Asuncion e B.N. Hilda Yessica.

Inutilmente disposto il tentativo di conciliazione, con provvedimento in data 9 marzo 2006 il G.U. concedeva a C.V. Martha Maria (in proprio e quale tutore del minore M.B. Jhancarlos Jose) una provvisionale provvisoriamente esecutiva pari a euro 80.000,00 ponendone il pagamento a carico della convenuta Alfa Spa.

Compiutamente trattato ed istruito in via documentale il processo, precisate come in epigrafe le conclusioni delle parti costituite, la causa era trattenuta definitivamente per la decisione dal G.I. in funzione di giudice unico ai sensi degli artt. 50 ter e 281 quinquies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Le domande svolte in giudizio da C.V. Martha Maria (in proprio e quale tutore del minore M.B. Jhancarlos Jose) e S.C. Raul Alfredo sono pienamente fondate (salvo quanto sarà detto in relazione alla concreta liquidazione dei danni dagli stessi sofferti).

Dall'esame del prodotto rapporto d'incidente stradale, redatto dalla Polizia locale di Sesto San Giovanni (docc. nn. 1A, 1B, 1C, 1D, fascicolo attori), nonché degli atti del procedimento penale acquisiti al presente processo (docc. nn. 4, 5, 6, 9A, 9B), può dirsi emersa, senza ombra di dubbio, l'esclusiva ed assorbente responsabilità di M.S. nella causazione del sinistro, per avere il conducente dell'autovettura Fiat Marea tenuto un comportamento di guida gravemente imprudente e palesemente violatore delle norme della circolazione.

M.S., infatti, nell'occasione pacificamente ebbe ad omettere di concedere alla Fiat Uno la dovuta precedenza (così come imposto dalla segnaletica verticale esistente all'incrocio tra la percorsa via Edisone la via Cantore, dalla quale provenivano gli attori).

Non solo, ma lo stesso M.S.ebbe ad ammettere, all'udienza di convalida del suo arresto (doc. n. 34), che al momento dell'incidente procedeva ad elevata velocità («andavo veloce con l'auto») e non prestava l'attenzione dovuta in relazione alla circostanza del traffico («non ho visto lo stop all'incrocio»).

Del resto, la sua responsabilità esclusiva è stata già accertata, in sede penale, con sentenza n. 3140/04 in data 20 dicembre 2004 del Tribunale di Monza (doc. n. 6) che, altresì, ha condannato in via generica l'imputato e gli altri responsabili civili (Alfa Spa e F.M.) al risarcimento dei danni in favore della parte civile, previa concessione di una provvisionale in misura pari ad euro 50.000,00 (che risulta essere già stata versata in favore del minore M.B. Jhancarlos Jose in data 19 luglio 2005).

Al di là di tale ormai inoppugnabile accertamento, nessuna prova contraria è stata offerta dai convenuti in relazione ad eventuali profili di responsabilità concorsuale del conducente dell'autovettura Fiat Uno.

La convenuta Alfa Spa non ha, altresì, fornito alcuna prova della eccepita mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza da parte delle vittime del sinistro: circostanza, questa, che sarebbe stato suo preciso onere processuale dimostrare, anche ai fini della asserita idoneità, in concreto, di tali sistemi di sicurezza ad escludere ovvero ridurre le conseguenze dannose dell'incidente (in tema: Cass. 13 gennaio 2005 n. 564).

I convenuti, pertanto, devono essere condannati in solido al risarcimento integrale dei danni patiti da C.V. Martha Maria, da M.B. Jhancarlos Jose e da S.C. Raul Alfredo in conseguenza della scomparsa di M.C. Jose Asuncione di B.N. Hilda Yessica (essedo, invece, già stati risarciti i danni ab initio rivendicati da tutti gli attori quali vittime primarie del sinistro).

I terzi chiamati C.V. Albino, S.A. Alfredo Alejandrino e Beta Spa (già Mutuelles du Mans Assurance MMI Danni Spa) dovranno, invece, essere del tutto assolti da ogni avversa pretesa.

Relativamente al quantum debeatur, la liquidazione dei pregiudizi lamentati dagli attori appare meritevole di una analitica disamina.

Deve, peraltro, premettersi che, in ossequio alla giurisprudenza prevalente ed al fine di evitare una incontrollabile estensione del novero dei pretesi danneggiati, potranno essere considerate vittime secondarie del sinistro - e, pertanto, titolari di diritti risarcitori derivanti dalla morte di M.C. Jose Asuncion B.N. Hilda Yessica - solo i...

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