Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine903-908

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@TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA Decr. 24 maggio 2007, n. 169. Est. Vignera - Imp. D.D.

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Trattamento penitenziario - Permessi - Imputato sottoposto a custodia cautelare e condannato in primo grado - Ricorso immediato per cassazione - Pendenza del procedimento di Cassazione - Istanza di permesso - Competenza - Individuazione.

Pronunciata sentenza di condanna di primo grado nei confronti dell'imputato sottoposto a custodia cautelare e proposto ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza predetta, la competenza a provvedere sull'istanza di permesso presentata dall'imputato stesso appartiene, nel corso del procedimento di cassazione, al presidente dell'ufficio giudiziario da cui promana la sentenza impugnata. (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30; c.p.p., art. 569) (1)

    (1) Nella differente ipotesi di una richiesta di permesso avanzata da imputato detenuto in custodia cautelare per un reato in ordine al quale sia intervenuta sentenza di condanna in primo grado, avverso la quale sia stato proposto appello senza che gli atti siano stati ancora trasmessi al giudice del gravame, la competenza a provvedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 dell'ordinamento penitenziario, dell'art. 590 c.p.p. e dell'art. 91 att. c.p.p., è stata attribuita al giudice che ha pronunciato la suddetta sentenza. In tal senso si è pronunciata Cass. pen., sez. I, 15 giugno 1998, Verchini, in questa Rivista 1998, 916.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Premesso che:

- D.D. ha presentato istanza di permesso ex art. 30 O.P. al Gup presso il Tribunale di Torino, il quale in data 21 maggio 2007 ha trasmesso l'istanza stessa «al Magistrato di Sorveglianza per competenza, essendo stata pronunciata da questo Gup sentenza di primo grado (pende ricorso per cassazione)»;

- dalla posizione giuridica risulta che nei confronti del D. non esiste un titolo esecutivo definitivo, essendogli stata applicata (dal Gip presso il Tribunale di Torino in data 4 ottobre 2006) la misura della custodia cautelare in carcere ed essendo stata pronunciata (dal Gup presso il Tribunale di Torino in data 18 dicembre 2006) sentenza di condanna, nei cui confronti è stato proposto ricorso per cassazione;

- conseguentemente, mancando un titolo definitivo di detenzione, la competenza a provvedere sulla superiore istanza non spetta al magistrato di sorveglianza ex art. 30, comma 1, O.P. (v. la parte motiva di Cass. 14 maggio 1998 n. 2737, dove sta scritto: «La competenza del magistrato di sorveglianza per quel che concerne le domande di permesso appare infatti residuale ex art. 30 O.P., posto che detta norma evidenzia come, non essendovi più alcun giudice di cognizione competente a pronunciarsi sulla domanda medesima, e dovendosi di conseguenza considerare il detenuto unicamente quale condannato od internato» (e non più imputato) «sarà necessariamente a detto magistrato che si dovrà ricorrere per provvedere sulla detta domanda»);

- più esattamente, dall'art. 30, comma 1, ultima parte, O.P. (che, invero, non prevede espressamente l'ipotesi della pendenza del giudizio di cassazione a seguito di ricorso per saltum) si desume agevolmente che la competenza spetta al presidente dell'ufficio giudiziario, da cui promana la sentenza impugnata per cassazione: ergo, nella fattispecie, al Presidente del Tribunale di Torino;

- le ragioni di urgenza sottostanti alla richiesta de qua suggeriscono di non sollevare ancora il conflitto di competenza, il quale sarà eventualmente proposto solo se il Presidente del Tribunale di Torino dovesse restituire gli atti a questo Ufficio, non condividendo le argomentazioni giuridiche sopra rassegnate. (Omissis).

@TRIBUNALE DI FOGGIA 23 aprile 2007, n. 91. Est. Talani - Imp. Fidanza.

Giuoco e scommessa - Concorsi e pronostici - Attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse - In assenza della licenza prevista dall'art. 88 del T.U.L.P.S. - Configurabilità del reato.

Quando manchino la concessione, l'autorizzazione o la licenza previste dall'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) l'attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse di qualsiasi genere integra il reato di cui al comma 4 bis dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, che si configura in presenza di una qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione inPage 904 capo al gestore stesso. (L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4; T.U.L.P.S., art. 88) (1).

    (1) Giurisprudenza consolidata sul punto. Per approfondimenti giurisprudenziali si rinvia ai numerosi richiami contenuti in parte motiva.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - A seguito di decreto di citazione emesso dal pubblico ministero in data 3 gennaio 2006 compariva innanzi a questo Giudice Fidanza Luciano Michele, come sopra generalizzato, per rispondere del reato ascrittogli.

Si procedeva nella contumacia dell'odierno imputato.

All'udienza del 13 giugno 2006 veniva dichiarato aperto il dibattimento e le parti formulavano le proprie richieste probatorie che il Giudice accoglieva in quanto relative a mezzi di prova pertinenti e rilevanti ai fini del decidere.

L'istruzione dibattimentale si svolgeva con l'escussione del teste, citato dalla Pubblica Accusa, Assistente Villani Costantino, in servizio presso la Questura di Foggia, il quale riferiva che in data 17 maggio 2005, unitamente al suo collega Renzulli Massimo, effettuava un controllo amministrativo all'interno dell'esercizio commerciale denominato «Centro servizi telematici», sito a Foggia in via Dell'Arcangelo Michele nn. 96-98, il cui titolare è l'odierno imputato, Fidanza Luciano Michele, il quale, sulla base di controllo effettuato al C.E.D...

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