Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1253-1256

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@CORTE DI APPELLO DI BRESCIA Sez. I, 8 gennaio 2007, n. 21. Pres. Platè - Est. Mazza - Imp. Poetini ed altro.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta semplice - Amministratore di fatto - Soggetto attivo del reato - Fondamento - Responsabilità concorsuale con gli organi legali della società - Esclusione.

Tra i soggetti attivi dei reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice vanno ricompresi anche coloro che, pur non essendo formalmente investiti della carica di amministratore, esercitino di fatto le funzioni proprie della carica. Ne deriva che l'amministratore di fatto risponde quale diretto destinatario delle norme che reprimono i citati reati fallimentari e non semplicemente quale soggetto estraneo responsabile in concorso con gli organi legali della società. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 224) (1).

    (1) Conformemente, in aggiunta ai precedenti citati in motivazione, si veda Trib. pen. di Bologna, sez. I, 24 febbraio 2006, n. 19, in Il merito 2006, 12, 70. Si veda inoltre, Trib. pen. di Milano, 27 maggio 2006, in Foro ambrosiano 2006, 2, 236, per il quale «è amministratore di fatto colui che esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o funzione».


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con sentenza in data 23 settembre 2002 del Gup del Tribunale di Brescia, Poetini Nicola veniva condannato, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta semplice documentale descritti in rubrica, concesse attenuanti generiche stimate prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena (sospesa) di anni 1 mesi 8 di reclusione (p.b. anni 3, ridotta ex art. 62 bis c.p. ad anni 2, aumentata per la continuazione ad anni 2 mesi 6, quindi ridotta per il rito) con applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 comma 3 L. fall.

La coimputata Poetini Siria veniva invece assolta dalle medesime imputazioni per non avere commesso il fatto.

In particolare il Poetini, in qualità di titolare di fatto dell'impresa individuale «Costruzioni edili di Poetini Siria», di cui titolare formale risultava Poetini Siria, dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia in data 30 novembre 2000, era stato ritenuto responsabile:

- quanto al capo A), di avere distratto il saldo attivo di cassa (pari a lire 485.624.543) risultante dalle scritture contabili e non rinvenuto dal curatore (il quale aveva pure accertato che l'impresa non aveva alcun conto corrente bancario ed effettuava tutti gli incassi e i pagamenti per cassa) ed altri beni strumentali (tra cui tre autocarri) per un ammontare di lire 97.008.590;

- quanto al capo B), di avere tenuto in maniera incompleta le scritture contabili dell'impresa, da cui non risultava l'avvenuto pagamento di fatture per l'importo di lire 71.955.089.

Quanto alla responsabilità del prevenuto, il Gup ricordava, da un lato, come il curatore avesse accertato che lo stesso aveva di fatto provveduto agli atti di gestione dell'impresa, ivi compresa la riscossione dei crediti aziendali e, dall'altro, come la sorella Poetini Siria avesse dichiarato di non sapere nulla dell'azienda di cui risultava titolare e di avere accettato di figurare tale sol perché suo fratello era stato in precedenza dichiarato fallito.

La sentenza veniva impugnata dal difensore dell'imputato, secondo cui quest'ultimo, non essendo stato dichiarato fallito (neppure era stata avanzata richiesta in tal senso dal curatore o da altri), non avrebbe potuto essere ritenuto soggetto attivo dei reati contestatigli.

L'estraneità del Poetini alla procedura fallimentare in questione emergerebbe anche dal fatto che egli non era stato mai convocato dal curatore o da altro organo fallimentare affinché desse chiarimenti in ordine alla propria posizione nella ditta fallita.

In via subordinata, si istava per una riduzione dell'aumento di pena apportato per la continuazione (ricordava l'appellante come lo stato passivo ammontasse a sole lire 97.000.000 e come il dissesto fosse stato aggravato dal fatto che molti debitori, alle prime avvisaglie di difficoltà finanziaria dell'impresa...

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