Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO Ord. 28 febbraio 2007. Est. Rizzi - X c. Y.

Competenza civile - Competenza per valore - Competenza del tribunale - Controversia avente ad oggetto negazione dell'uso della cosa comuneSussistenza.

Rientra nella competenza per valore del tribunale la controversia in cui sia messo in discussione il diritto del condomino ad un determinato uso della cosa comune. (C.p.c., art. 9) (1).

    (1) In termini, cfr. Cass. 2 settembre 2004, n. 17660, in questa Rivista 2005, 84, e Cass. 22 maggio 2000, n. 6642, ivi 2000, 636.

(Omissis). - Per cause relative alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case devono intendersi quelle concernenti limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, nelle quali, cioè, si controverte sul modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà devono essere esercitate, mentre le cause relative alla misura di detti servizi si identificano con quelle riguardanti una limitazione o riduzione quantitativa del diritto dei singoli condomini; da queste cause entrambe attribuite alla competenza per materia del giudice di pace (art. 7 c.p.c.), vanno tenute distinte le controversie che vedono messo in discussione, come nel caso in esame, il diritto stesso del condomino ad un determinato uso della cosa comune (vedi in termini Cass. 2005, n. 4030; vedi anche Cass. 2000, n. 25), che rimangono soggette agli ordinari criteri di competenza per valore; in applicazione dei suesposti principi, deve ritenersi che la causa sia stata correttamente radicata dinanzi all'intestato tribunale e che occorre, quindi, procedere alla trattazione del giudizio. (Omissis).

@TRIBUNALE DI BOLOGNA Sez. III, 23 febbraio 2007, n. 367. Est. Candidi Tommasi - Cooperativa di abitazione Savena s.c.a.r.l. (avv. Galloni Buffoni) c. Supercondominio via del Terrapieno 11/10-11/21 in Bologna (avv. Zappoli).

Supercondominio (condominio complesso) - Costituzione - Disciplina del condominio - Applicazione - Presupposti - Beni e impianti di uso comune - Singoli edifici costituenti condominii distinti e autonomi - Rapporto di accessorietà - Condizione necessaria e sufficiente - Sussistenza - Atto costitutivo - Necessità - Esclusione - Valore meramente dichiarativo dello stesso.

Il fondamento tecnico dell'applicazione dei principi e delle disposizioni del codice civile in materia di condominio anche ai complessi immobiliari (c.d. supercondominii) è dato dalla relazione di accessorietà intercorrente tra beni e impianti di uso comune (nella specie impianto di illuminazione, rete fognaria, condotte di luce, gas e telefono) e i singoli edifici costituenti condominii distinti ed autonomi. Non è pertanto necessario un formale atto costitutivo, il quale ha, invece, valore meramente dichiarativo della nascita del supercondominio. (Att. c.p.c., art. 61; att. c.c., art. 62; c.c., art. 1117) (1).

    (1) Per utili riferimenti in argomento si rinvia alla richiamata Cass. 18 aprile 2005, n. 8066, in questa Rivista 2005, 574.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione regolarmente notificato in data 1 marzo 2002, la Società Cooperativa di abitazione Savena Scarl conveniva in giudizio il Supercondominio di Bologna via del Terrapieno 11/10-11/21, chiedendo, previa sospensione, declaratoria di nullità della delibera assembleare 21 novembre 2001.

Esponeva parte attrice che: in data 1 febbraio 1995, la Cooperativa di Abitazione Savena acquistava, unitamente alla Cooperativa Costruzioni Scarl e alla Società Acli Casa Scarl, quota indivisa di un'area edificabile, sita in Bologna, in via del Terrapieno; in data 8 febbraio 1996 le tre cooperative, proprietarie pro indiviso della suddetta area, si impegnavano con atto di obbligo unilaterale a trasferire al Comune di Bologna, a semplice richiesta del medesimo, la proprietà delle aree adibite a parcheggio, di estensione pari circa a 179,84 metri quadri (v. doc. n. 2 fasc. att.); in data 12 aprile 1996, le tre cooperative scioglievano la comunione sul terreno acquistato, che veniva diviso in 6 distinti lotti; per effetto della divisione, ciascuna cooperativa risultava assegnataria di 2 lotti e procedeva, sull'area di proprietà esclusiva, alla realizzazione di un edificio costituito da 4 unità abitative e tre villette a schiera; con lettera pervenuta in data 10 novembre 1991, la Cooperativa Savena riceveva avviso di convocazione (v. doc. 3 fasc. att.), per la data del 20-21 novembre 2001, dell'assemblea dei proprietari degli immobili situati in Bologna in via del Terrapieno nn. 11/10-11/21, avente quale ordine del giorno: l'istituzione di un supercondominio, l'esame e l'approvazione delle tabelle millesimali, la nomina di un am- Page 306 ministratore, l'esame e l'approvazione di un regolamento di supercondominio; l'odierna attrice reagiva a tale richiesta, contestando la sussistenza delle condizioni per la creazione di un supercondominio, in considerazione del fatto che i beni oggetto di proprietà comune coincidevano con l'area che, in conformità dell'atto unilaterale d'obbligo 8 febbraio 1996, avrebbe dovuto essere ceduta al Comune di Bologna; ciò nonostante, l'assemblea del supercondominio convenuto, riunita in seconda convocazione in data 21 novembre 2001, approvava la costituzione del supercondominio e le tabelle millesimali allegate alla convocazione dell'assemblea; copia di tale deliberazione perveniva alla Cooperativa Savena in data 30 gennaio 2002 (doc. 5 fasc. att.); avverso tale delibera la medesima cooperativa proponeva impugnazione; deduceva, in particolare, la nullità della delibera stessa, sia in quanto adottata a semplice maggioranza, e non con il consenso di tutti i condomini; sia per impossibilità dell'oggetto, ritenendo insussistenti le condizioni per la costituzione di un supercondominio; assumeva, inoltre, per gli stessi motivi, la nullità dell'approvazione delle tabelle millesimali, e, conseguentemente, l'invalidità delle deliberazioni concernenti la nomina di un amministratore e la costituzione di un fondo spese.

Si costituiva in giudizio il Supercondominio via del Terrapieno nn. 11/10-11/21, in persona dell'amministratore Giuliano Zappoli, chiedendo il rigetto della pretesa attorea.

In particolare, eccepiva la decadenza dall'impugnativa, in quanto, trattandosi di delibera annullabile e non nulla, così come invece prospettato dall'attore, l'azione era stata proposta oltre il termine di trentagiorni previsto dall'art. 1137 c.c.; nel merito, parte convenuta assumeva il valore ricognitivo della delibera assembleare oggetto di impugnativa, ritenendo non necessario un atto formale ai fini della costituzione di un supercondominio.

Rilevava, inoltre, che l'area di 179,84 mq., oggetto dell'atto di obbligo unilaterale 8 febbraio 1996, non coincideva con i beni oggetto del supercondominio; precisava a tal proposito che costituiscono impianti e servizi legati da un rapporto di accessorietà necessaria con i fabbricati facenti parte del supercondominio: la strada di accesso di proprietà altrui, gravata da una servitù di passaggio in favore dei partecipanti al supercondominio; la strada privata di accesso oggetto di comproprietà; l'impianto di illuminazione e l'impianto di fognatura corrente al di sotto della strada; un appezzamento di terreno adibito ad area verde.

Sosteneva, pertanto, la sussistenza delle condizioni per la costituzione del supercondominio e, conseguentemente, la validità della delibera assembleare 21 novembre 2001.

Il Giudice rigettava con ordinanza 5 novembre 1992 le richieste di prova orale rispettivamente formulate dalle parti. La causa veniva quindi istruita con produzione documentale; veniva, inoltre, espletata Ctu volta ad accertare lo stato dei luoghi. Con ricorso ex art. 184 bis c.p.c., l'attrice chiedeva l'autorizzazione del deposito di ulteriori documenti e il giudice, con ordinanza 12 gennaio 2003, ne autorizzava la produzione, trattandosi di documenti formatisi successivamente alla scadenza dei termini perentori di cui all'art. 184 c.p.c.

All'esito, venivano precisate le conclusioni e venivano assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Preliminarmente, occorre esaminare le istanze formulate da parte attrice in sede di udienza di precisazione delle conclusioni 16 febbraio 2006. In primo luogo, deve trovare accoglimento l'istanza ex art. 184 bis c.p.c., con la quale parte attrice ha chiesto ammettersi la produzione nel presente giudizio della copia della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3227/08 e della copia dell'ordinanza 26 gennaio 2006 pronunciata dalla Corte di appello di Bologna, in sede di gravame avverso la predetta sentenza, nel procedimento 2326/2005. Sussistono, infatti, i presupposti per la rimessione in termini, trattandosi di documenti di formazione successiva alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 184 c.p.c. per deduzioni istruttorie e produzioni documentali (5-25 ottobre 2002).

Deve, invece, rigettarsi l'istanza di sospensione del presente giudizio sino alla definizione del procedimento R.G. n. 2326/2005, pendente davanti alla Corte di appello di Bologna.

Parte attrice adduce, a sostegno della suddetta istanza, che: nell'assemblea 6 aprile 2002 i condomini avevano assunto la decisione di resistere nell'ambito del presente giudizio; con la prodotta sentenza n. 3227/ 08, il Tribunale di Bologna, in accoglimento della domanda proposta dalla Cooperativa di abitazione Savena, dichiarava la nullità di tutte le delibere adottate dall'assemblea condominiale tenutasi il 6 aprile 2002, tra cui quella avente ad oggetto la decisione di resistere nel presente giudizio; il supercondominio proponeva appello avverso la sentenza impugnata, chiedendo altresì la sospensione della provvisoria esecuzione della predetta pronuncia; con la prodotta ordinanza 26 gennaio 2006, la Corte d'appello di Bologna rigettava l'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c. proposta dal...

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