Giurisprudenza di merito

Pagine403-419

Page 403

@CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Sez. I, 26 febbraio 2007, n. 92. Pres. de Robertis - Est. de Meo - Messori G. (avv.ti Sommariva e Bregoni) c. Messori P. ed altra (avv.ti Berti Arnoaldi Veli e Giusti).

Restituzione della cosa locata - Ritardo - Indennità per abusiva occupazione - Natura contrattualePrescrizione - Decennale - Sussistenza.

L'indennità connessa all'inadempimento da parte del conduttore dell'obbligo di restituire la res locata alla scadenza del contratto si prescrive nell'ordinario termine decennale, stante la natura contrattuale della responsabilità prevista dall'art. 1591 c.c. (C.c., art. 1590; c.c., art. 1591; c.c., art. 2946) (1).

    (1) Concorda sulla natura contrattuale della responsabilità dell'affittuario per il ritardo nella restituzione ex art. 1591 c.c., Cass. 17 dicembre 1999, n. 14243, in Arch. civ. 2000, 1135.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato il 10 maggio 1999, Piero Messori e Giovanna Messori convenivano avanti al Tribunale di Modena il fratello Giorgio Messori. Esponevano che il loro defunto padre, Fernando, aveva locato un negozio in Modena al figlio Giorgio; questi se ne era reso moroso nel pagamento del canone; il contratto era stato disdettato per la scadenza del 30 giugno 1992. Il 21 ottobre 1996 Fernando Messori era deceduto ed essi, in forza di testamento olografo, erano eredi universali, mentre a Giorgio era stata lasciata la metà del negozio.

Essendo subentrati nelle ragioni di credito maturate dal padre, chiedevano la condanna del convenuto alla corresponsione dei canoni annuali scaduti e all'indennità per l'occupazione abusiva dall'1 luglio 1992 al 21 ottobre 1996.

Si costituiva il convenuto, proponendo eccezioni preliminari tra cui, in particolare, la prescrizione del credito attoreo e chiedendo comunque il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.

Espletata l'istruttoria, con sentenza depositata il 27 settembre 2001, il tribunale così provvedeva: dichiarava prescritto il credito relativo ai canoni di locazione; dichiarava tenuto e condannava il convenuto a pagare ai ricorrenti la somma di lire 32.244.000 oltre rivalutazione dal 15 agosto 1994 e con interessi dal 1º luglio 1999 al saldo; condannava il resistente a rimborsare ai ricorrenti metà delle spese di lite, che compensava per la residua metà.

Il convenuto aveva eccepito l'intervenuta rinunzia ma - osservava il tribunale - la mancata tempestiva riassunzione del procedimento di sfratto per morosità iniziato dal defunto Fernando, e interrotto per decesso dello stesso, comportava estinzione del processo, non dell'azione (art. 310, comma primo, c.p.c.).

In ordine alla pretesa per canoni era intervenuta l'eccepita prescrizione. Non, invece, per il credito maturato dal 1º luglio 1992 al 21 ottobre 1996 a titolo di indennità per l'abusiva occupazione del negozio. L'indennità connessa all'inadempimento dell'obbligo di restituire la res locata alla scadenza del contratto (artt. 1590 e 1591 c.c.) si prescrive nell'ordinario termine decennale e, pertanto, l'azione era stata tempestivamente introdotta.

Non rilevava il fatto, dedotto dal convenuto, che il testamento olografo del padre fosse stato impugnato; si sarebbe potuto, al più, invocare la sospensione del giudizio per ragioni di pregiudizialità.

Nel merito, il resistente aveva eccepito l'estinzione del credito, asserendo la consegna al padre di un prezioso violoncello. La consegna era in sè pacifica; ma il convenuto non aveva provato il titolo della dazione.

Avverso tale decisione, che non risulta notificata, Giorgio Messori proponeva appello, con atto notificato il 25 ottobre 2001.

Resistevano gli appellati, chiedendo in via incidentale l'integrale rifusione delle spese del primo grado di giudizio, e nel resto insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

Precisate le conclusioni all'udienza del 4 luglio 2006, la Corte rilevava che oggetto della causa è la corresponsione di «canoni annuali scaduti... oltre al compenso per l'occupazione abusiva dall'1 luglio 1992 al 21 ottobre 1996» in relazione a un immobile ad uso non abitativo, condotto in locazione dall'appellante, e che le controversie in tema di locazioni vanno trattate, a norma dell'art. 447 bis c.p.c., secondo il rito del lavoro. Del resto in primo grado la causa, a seguito di ordinanza resa all'udienza del 27 aprile 2001, era stata trattata a norma degli artt. 414 e seguenti c.p.c. Pertanto, avuto riguardo alla natura della causa e al principio della ultrattività del rito (cfr. Cass. 28 marzo 2006 n. 7082), la causa veniva rimessa all'odierna udienza collegiale per la trattazione ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c.

La causa, previa discussione orale, veniva quindi decisa come da dispositivo, del quale si dava lettura in udienza. Page 404

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Col primo motivo, l'appellante lamenta che il tribunale abbia ravvisato nell'abbandono del precedente giudizio una semplice estinzione del processo e non una rinunzia all'azione. Ma il principio secondo cui l'estinzione del processo non comporta estinzione dell'azione (art. 310, comma primo, c.p.c.), è stato correttamente richiamato dal tribunale.

Col secondo motivo, l'appellante ribadisce la natura extra-contrattuale dell'obbligazione per l'illecita occupazione, con conseguente applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.; in via alternativa, invoca il termine quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 3, c.c. per «ogni altro corrispettivo di locazioni».

Ma la responsabilità prevista dall'art. 1591 c.c. ha natura contrattuale, con tutte le conseguenze del caso: la stessa norma fa riferimento in modo inequivoco al «conduttore, in mora a restituire la cosa», e non al detentore abusivo di cosa altrui. La responsabilità in questione deriva dalla violazione dell'obbligo contrattuale di restituzione della cosa al locatore al momento della cessazione del contratto. Correttamente, dunque, il tribunale ha ritenuto non applicabile la prescrizione. Neppure può invocarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 3, c.c., perché nell'ipotesi prevista dall'art. 1591 c.c. il concedente non sollecita il «corrispettivo» dovuto dal conduttore per il godimento della propria cosa, ma il risarcimento dei danni che questi gli ha provocato con il suo comportamento inadempiente (Cass. 17 dicembre 1999 n. 14243).

Richiamando la pendenza della causa per impugnazione del testamento dal quale Piero e Giovanna Messori traggono la loro qualità di eredi universali del padre, l'appellante reitera poi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli appellati (motivo sub 3) e comunque chiede la sospensione del presente giudizio (sub 3.1).

Ma il collegamento tra le due cause rileva in via di mero fatto, e non integra un nesso di pregiudizialità rilevante per la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.c. (Cass. 12 aprile 2002 n. 5323; 11 giugno 2003 n. 9424).

Col quarto motivo, l'appellante richiama il merito della vicenda, ribadendo la natura simulata del contratto di locazione; questo sarebbe da connettere ai più ampi rapporti economici tra l'appellante e il padre. Questa, però, è una prospettazione del tutto nuova, avanzata per la prima volta in questo grado (art. 345 c.p.c.), perché costituendosi in primo grado Giorgio Messori aveva eccepito soltanto l'intervenuta rinunzia, la carenza di legittimazione attiva degli attori, la prescrizione del diritto e la datio del violoncello. Per di più, le prove dedotte ed espletate vertevano solo sull'ultimo punto, sicché la prospettazione relativa alla natura simulata del contratto è, oltre che nuova, sfornita di prova.

L'appellante, infine, ribadisce di aver comunque saldato il proprio debito con la dazione in pagamento al padre di un prezioso violoncello (motivo sub 5). Ma il titolo della dazione del violoncello è rimasto vago e indimostrato e in tal modo l'appellante non ha ottemperato all'onere della prova che, correttamente sottolineato dal tribunale, incombeva su di lui.

Il motivo, autonomo, concernente la decorrenza degli accessori (rivalutazione dal 15 agosto 1994 e con interessi dal 1º luglio 1999: motivo sub 6) è carente di interesse, perché in effetti l'occupazione illegittima è iniziata nel luglio 1992, quindi da data precedente al 15 agosto 1994, e la domanda, dalla quale avrebbero potuto essere riconosciuti gli interessi, è stata proposta non nel luglio, ma nel maggio 1999.

L'appello incidentale avverso la parziale compensazione delle spese è pure da rigettare. Erroneamente, infatti, gli appellanti si definiscono «parte totalmente vittoriosa». In realtà il tribunale ha dichiarato prescritto il credito da loro vantato e relativo ai canoni di locazione e, dunque, ha accolto solo in parte la loro domanda; il che integra giusti motivi per la parziale compensazione.

In conclusione, pertanto, l'appello principale e quello incidentale vanno entrambi respinti, con integrale conferma della sentenza impugnata.

Stante la reciproca soccombenza, le spese del grado vanno integralmente compensate. (Omissis).

@CORTE DI APPELLO DI ANCONA 20 gennaio 2007, n. 16. Pres. de Robertis - Est. Centinaro - Impresa Edile Cimini Nello (avv. Camiciola) c. Pasquali ed altro (avv. D'Agostino) e Santolini (avv. Gattafoni) e Aringoli (avv. Scataglini).

Vendita - Garanzia per i vizi della cosa locata - Immobili - Appalto a terzi di alcune fasi della lavorazione edilizia - Vizi conseguenti alla corretta esecuzione dei lavori - Responsabilità verso il compratore - È in capo al venditore-appaltanteSussistenza - Ragioni.

Ai fini della responsabilità contrattuale verso l'acquirente, nessuna importanza riveste la circostanza che il venditore abbia delegato a terzi - cedendogliele in appalto - talune fasi della lavorazione edilizia (nella specie il montaggio dei pavimenti), poiché, a prescindere dai rapporti «interni» di rivalsa e di garanzia fra il venditore ed i soggetti cui egli abbia affidato fasi di lavorazione del prodotto edilizio, l'unico responsabile, verso il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT