Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine495-507

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@CORTE DI APPELLO DI MILANO Sez. II, 29 gennaio 2007. Pres. D'Antonio - Est. Chindemi - V.P. ed altri c. E. Spa ed altra.

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Immissioni - Eccedenti la normale tollerabilità - Azione ex art. 844 c.c. - Esperibilità - Legittimazione passiva - Proprietario dell'immobile - Sussiste - Detentore o possessore autori dell'immissioneSussiste.

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Immissioni - Danno esistenziale - Prova - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità - Limiti.

L'azione tendente a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 c.c. è esperibile non soltanto nei confronti del proprietario dell'immobile da cui le immissioni derivano, ma anche nei confronti dell'autore delle stesse, indipendentemente dal titolo vantato e, quindi, sia nei confronti del possessore, sia anche del detentore a titolo precario dell'immobile, quali autori di un fatto illecito. (C.c., art. 844) (1).

In termini generali non può desumersi in forza di presunzione che il danno esistenziale sia connaturato con l'illecito - sic et simpliciter - e che in presenza di immissioni eccedenti la normale tollerabilità vi siano conseguenze esistenziali per i condomini, occorrendo, invece, che tali evenienze vengano ritualmente prospettate ed allegate, spettando poi al giudice valutare tali allegazioni ed attribuire o meno valenza di prova alle stesse anche facendo ricorso alle presunzioni. (C.c., art. 844; c.c., art. 2043; c.c., art. 2697) (2).

    (1) In argomento, si veda Cass. 26 aprile 2005, n. 8999, in questa Rivista 2006, 45 secondo cui «l'azione diretta a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 c.c. può essere esperita anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni, che non sia proprietario dell'immobile da cui derivano e, quindi, anche nei confronti del conduttore, quando allo stesso debba essere imposto un facere o un non facere, suscettibile di immissioni. L'azione va - invece - proposta nei confronti del proprietario se mira al conseguimento di un effetto reale, come avviene quando è volta a far accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare».


    (2) Escludono la sussistenza del danno in re ipsa, Cass. 3 febbraio 1999, n. 911, in Giust. civ. Mass. 1999, 242; App. Milano 4 marzo 2003, n. 688, in questa Rivista 2003, 353; Trib. Lecco 10 agosto 1999, in Giur. milanese 2000, 372 e Trib. Savona 31 gennaio 1990, in Giur. it. 1991, I, 2, 606. Contra, nel senso che una volta accertata l'intollerabilità dell'immissione, non va provata la lesione del diritto ad un ambiente di vita idoneo a consentire un accettabile livello di benessere psicofisico, essendo la sua esistenza in re ipsa, v. App. Milano 29 gennaio 1991, in Nuova giur. civ. commentata 1992, I, 844 con nota di VISONÀ e App. Torino 3 novembre 1991, ibidem.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato in data 27 ottobre 1993 V.P. (...) convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società E. Spa (...) chiedendone la condanna alla immediata cessazione del funzionamento degli impianti di condizionamento collocati a ridosso del muro condominiale, per la intollerabilità delle immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità, oltre al risarcimento dei danni.

Instaurato il contraddittorio la convenuta eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva essendo solo conduttrice del complesso immobiliare, di proprietà della D. Srl, nel merito contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto, assumendo la normale tollerabilità dei rumori.

Il contraddittorio veniva integrato nei confronti dell'Ina Spa (poi incorporata dalla Generali Assicurazioni Spa), cui la D. aveva venduto, nelle more, il complesso immobiliare che, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda.

Acquisita la relazione di consulenza relativa ad altra causa avente identico oggetto, promossa da altri condomini, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11318 in data 16 settembre 2004, depositata in data 1 ottobre 2004, dava atto della cessazione della materia del contendere per effetto delle opere di insonorizzazione effettuate dall'Ina Spa, che nelle more è stata incorporata dalla Assicurazioni Generali Spa, respingeva la domanda risarcitoria relativa al danno non patrimoniale di natura esitenziale per mancanza di prova al riguardo, ponendo le spese di lite, in forza della soccombenza virtuale, a carico solidale della convenuta e della terza chiamata, liquidandole d'ufficio nella metà di quelle presumibili.

Avverso tale sentenza proponeva appello gran parte dei condomini già istanti nel giudizio di primo grado, con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2005, per i seguenti motivi: 1) omessa valutazione delle presunzioni in tema di prova del danno esistenziale; 2) erronea reiezione delle richieste istruttorie formulate in tema di prova del danno esistenziale; 3) erronea liquidazione delle spese processuali ed omessa indicazione degli onorari.

Chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, l'accoglimento delle conclusioni rassegnatePage 496 in epigrafe, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva la E. Spa (società incorporante la D. Spa) contestando i motivi addotti dall'appellante, censurando la sentenza con appello incidentale per l'erroneo rigetto della eccezione di carenza di legittimazione passiva e per l'asserita erronea declaratoria di immissioni dell'impianto di condizionamento eccedenti la normale tollerabilità.

La Assicurazioni Generali Spa contestava i motivi dell'appello principale, censurando, con appello incidentale, la sentenza per l'erronea regolamentazione delle spese e, con appello incidentale condizionato, formulava richiesta di condanna in manleva nei confronti della E.

Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, la causa passava, quindi, in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Ancorché sia cessata la materia del contendere relativamente alla dedotta situazione di intollerabilità delle immissioni per l'avvenuta esecuzione dei lavori di insonorizzazione, in ordine logico, essendo le relative questioni preliminari a quelle dedotte con l'appello principale in tema di risarcimento del danno esistenziale, vanno esaminati i motivi dell'appello incidentale della E. relativi alle censure di erroneo rigetto della eccezione di carenza di legittimazione passiva e di erronea declaratoria di immissioni eccedenti la normale tollerabilità dell'impianto di condizionamento.

Va rilevato che l'azione tendente a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità, ex art. 844 c.c. ha carattere reale e rientra nel paradigma delle azioni negatorie, predisposte a tutela della proprietà, le quali tendono a far dichiarare e sanzionare non soltanto la inesistenza di vere e proprie servitù vantate sul fondo dell'attore ma anche a far accertare, in senso più ampio, l'inesistenza di qualsiasi diritto nonché l'illegittimità di turbative o molestie in danno del fondo stesso.

Al fine di ottenere la cessazione di queste ultime, l'azione deve ritenersi esperibile non soltanto nei con fronti del proprietario dell'immobile da cui le immissioni derivano ma anche nei confronti dell'autore delle stesse, indipendentemente dal titolo vantato e, quindi, sia nei confronti del possessore, sia anche del detentore a titolo precario dell'immobile, quali autori di un fatto illecito.

Ovviamente tale responsabilità può essere estesa anche al proprietario dell'immobile, ancorché non autore delle immissioni stesse e tale estensione del contraddittorio è necessaria nel caso in cui non ci si limiti a chiedere la cessazione delle immissioni, ma l'adozione delle misure necessarie ad eliminarle, con la richiesta di adottare accorgimenti tecnici idonei ad impedire la prosecuzione dell'illecito, se trattasi di modifiche strutturali di competenza esclusiva del proprietario.

Nella fattispecie tale estensione del contraddittorio non è necessaria essendo ormai cessate le immissioni rumorose.

Quanto alla censura relativa alla affermazione di responsabilità per relationem, correttamente il primo giudice ha fatto riferimento, quale elemento di prova, ad una consulenza tecnica d'ufficio, esperita in altro giudizio, avente ad oggetto il medesimo quesito ed il medesimo bene da cui provenivano le immissioni, asseritamente eccedenti la normale tollerabilità e, in mancanza di specifiche ed analitiche censure a tale relazione è anche sufficiente il generico richiamo alle risultanze dell'elaborato peritale, ove prodotto in giudizio.

L'appellante principale censura la sentenza per non avere riconosciuto il danno esistenziale in forza di presunzione semplice.

Va, al riguardo rilevato che la prova del danno esistenziale, ormai definitivamente riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 24 marzo 2006, n. 6572 «da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, può essere data anche a mezzo di presunzioni».

Tale danno «va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti».

Deve trattarsi di presunzioni c.d. semplici (art. 2729 c.c.) che per essere rilevanti devono essere gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni semplici si differenziano da quelle legali che rappresentano, invece, un espediente di...

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