Giurisprudenza di merito

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Responsabilità da sinistri stradali

@GIUDICE DI PACE CIVILE DI CATANZARO 23 luglio 2007, n. 1398. Est. Naccari - Miriello (avv. Schifino) c. Albi (avv. Gigliotti).

Concorso di colpa - Conducente di autobus di linea - Investimento da parte di autovettura di passeggero autorizzato a scendere in luogo non consentito - Concorso di colpa del conducente e del passeggero - Sussistenza.

Sussiste la responsabilità concorsuale del conducente di autobus di linea nella causazione di sinistro occorso a passeggero che essendo stato autorizzato a scendere dal mezzo in luogo non consentito era stato poi investito da un'autovettura sopraggiungente. (Nella fattispecie è stata riconosciuta una responsabilità concorsuale a carico del conducente nella misura di due terzi ed a carico del passeggero di un terzo). (C.c., art. 2054; nuovo c.s., art. 157; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 352) (1).

    (1) Per utili riferimenti sulla condotta di guida particolarmente prudente dei conducenti di autoveicoli nei riguardi dei passeggeri discendenti da mezzi pubblici, v. Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 2002, Brio, in questa Rivista 2002, 664; Cass. pen., sez. IV, 31 maggio 1990, Signorino, ivi 1991, 349 e Trib. civ. Busto Arsizio 16 settembre 1991, n. 666, ivi 1992, 455.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione, ritualmente notificato, Miriello Nicola conveniva, dinanzi al giudice di pace, Albi Giovanni, nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore, Albi Stefano.

L'attore assumeva:

1) che il giorno 13 maggio 2003, mentre percorreva, alla guida della propria vettura, viale Magna Grecia, con direzione Catanzaro, preceduto da un autobus dell'AMC che si apprestava ad entrare nel deposito, si era trovato davanti la propria autovettura la sagoma di un ragazzo che urtava contro il cofano anteriore della sua autovettura, causando alla stessa danni per euro 1.600,00;

2) che detto autobus, che precedeva la sua autovettura, dopo aver segnalato la svolta a sinistra per entrare nel deposito, si apprestava a terminare la svolta, dopo aver oltrepassato quasi tutta la linea di mezzeria, quando esso attore si era visto inaspettatamente e imprevedibilmente davanti a sé la sagoma di un giovane che probabilmente si era lanciato dalla parte destra dell'autobus ancora in movimento, con l'intento di attraversare la strada;

3) che esso attore, dopo aver operato una brusca frenata cercando di evitare l'ostacolo, e con l'auto quasi ferma, si era trovato il corpo del giovane sul cofano della stessa;

4) che il giovane dopo l'incidente, dopo aver fornito le proprie generalità, dichiarava, a richiesta di esso attore, di non aver bisogno di ricovero ospedaliero, e poco dopo, raggiunto dal padre, veniva riaccompagnato a casa;

5) che la responsabilità di quanto accaduto era di Albi Stefano, soprattutto in considerazione dei danni subiti dalla autovettura di esso attore.

Rassegnava le conclusioni come trascritte in epigrafe.

Il convenuto, costituitosi con comparsa depositata all'udienza del 14 giugno 2004, deduceva:

1) che la responsabilità dell'occorso era da addebitare all'imprudente condotta di guida dell'attore che aveva effettuato una manovra di sorpasso a destra dell'autobus, nei pressi della fermata dello stesso (viale Magna Grecia di fronte al deposito AMC) e di numerosi incroci, oltre che dell'autista dell'AMC, che si era fermato per far scendere il minore in un luogo inidoneo e pericoloso, e non certo del minore che si era limitato a scendere dal mezzo durante la fermata a tal fine effettuata;

2) che il minore, a causa di persistenti disturbi, dopo due giorni dall'occorso, era stato condotto al pronto soccorso dove gli era stata riscontrata la contusione al collo piede sx e cervicalgia post-traumatica;

3) che la compagnia Assitalia, che copriva la responsabilità dell'AMC, per tali eventi, aveva negato il risarcimento al minore in quanto l'evento lesivo era stato da questi subito perché coinvolto nel sinistro con l'autovettura di proprietà dell'attore.

Chiedeva, quindi, di essere autorizzato a chiamare in causa l'AMC, rassegnando le conclusioni come trascritte in epigrafe.

Il giudice provvedeva in conformità.

L'AMC, costituitasi con comparsa depositata all'udienza dell'11 ottobre 2004, esponeva:

1) che il conducente dell'autobus AMC, per raggiungere il deposito, aveva effettuato regolare manovra di svolta a sinistra fermandosi al centro della carreggiata;

2) che tale fermata non era stata preordinata alla discesa di passeggeri, ma solo al fine di raggiungere il deposito stessso;

3) che, quindi, la volontà di abbandonare l'autobus era dipesa solo dalla volontà del minore Albi Stefano, il quale aveva agito avventatamente scendendo dal ve-Page 1324icolo e impattando, così, con l'autovettura del Miriello che sopraggiungeva da tergo;

4) che nessuna responsabilità era addebitabile all'AMC, non sussistendo un nesso di causalità tra l'occorso al minore e il comportamento del conducente dell'autobus;

5) sul quantum debeatur: la genericità delle richieste di controparte, prive di sostegno probatorio.

Rassegnava le conclusioni come trascritte in epigrafe.

Nel corso dell'istruttoria: veniva ammessa ed espletata prova per testi; veniva eseguita ispezione dei luoghi; veniva disposta ed espletata consulenza medico-legale sulla persona del convenuto Albi Stefano, nonché consulenza tecnica in ordine ai danni riportati dal mezzo di proprietà dell'attore nonché sulla loro compatibilità con la dinamica del sinistro.

Quindi, la causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, all'udienza del 2 luglio 2007 veniva trattenuta per la sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Alla stregua della deposizione resa dall'unico testo, Papa Gabriella, della cui attendibilità non è dato dubitare, è possibile ricostruire la dinamica dell'incidente.

Giorno 13 maggio 2003, il pulman di linea A.M.C. dopo aver percorso viale Brutium, con direzione Catanzaro, all'altezza dell'incrocio con la strada che conduce al deposito degli autobus di linea, si spostava al centro della carreggiata per svoltare a sinistra allo scopo di immettersi nel parcheggio di detto deposito, arrestando la propria marcia.

In tale posizione il conducente dell'autobus apriva la portiera anteriore laterale dx, consentendo così al convenuto di discendere.

Nello stesso momento sopraggiungeva, con manovra di sorpasso a destra, l'autovettura dell'attore, il quale non avvedendosi del convenuto, disceso imprevedibilmente dal mezzo pubblico posto al centro strada, in luogo non autorizzato alla fermata dei mezzi pubblici, investiva il minore con il cofano anteriore.

Detto teste ha così dichiarato: «confermo che nel momento in cui è avvenuto l'incidente, il pulman si è fermato al centro della carreggiata. Il minore è sceso dalla portiera centrale, in quel momento un'autovettura superava alla destra il pulman ed il minore nel mentre discendeva veniva investito dalla predetta autovettura che transitava a velocità. A seguito dell'impatto il minore è stato sbalzato a parecchi metri di distanza». A chiarimento aggiungeva: «... il pulman si è fermato, la portiera centrale si è aperta, nessun invito a discendere da parte del conducente vi era stato. Essendosi la portiera aperta i passeggeri sono scesi. Mi sono reso conto che il pulman era fermo al centro della carreggiata ed essendosi l'autobus fermato e la portiera aperta, siano scesi».

Da siffatta ricostruzione emerge chiaramente la responsabilità esclusiva del minore, Albi Stefano, nella causazione del sinistro, apparendo di tutta evidenza che il suo comportamento è stato il fattore causale esclusivo dell'evento-danno.

La discesa, da parte del passeggero, dal lato destro del mezzo, posto al centro della carreggiata, in luogo non consentito, costituisce una palese violazione alla normale e corretta circolazione dei mezzi, ingenerando una situazione di grave pericolo per il passeggero stesso, la cui condotta, ai fini dell'attribuzione della responsabilità di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., va totalmente posta a suo carico.

Nessuna responsabilità, a titolo concorsuale, è riferibile all'attore, non potendo allo stesso essere attribuita nessuna infrazione alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza.

Egli, infatti, nell'occorso, si è trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, in quanto impedito dal pulman posto in modo obliquo all'asse stradale (tenuto conto dell'intento del conducente del mezzo di svoltare a sx), mentre nessuna violazione alle norme della circolazione è a lui ascrivibile.

L'art. 347 Reg. esec. e l'art. 148 comma 7 c.s. consentono, infatti, il sorpasso a destra quando il veicolo che precede abbia segnalato la sua intenzione di svoltare a sinistra.

Secondo il costante orientamento della S.C. «in materia di circolazione stradale non costituisce manovra vietata il superamento a destra di un veicolo fermo nell'area di un crocevia, il cui conducente abbia segnalato l'intenzione di svoltare a sinistra e sia in attesa di completare la manovra» (v. Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1997 n. 2106; Cass. civ., sez. III, 13 novembre 1987, n. 8354).

Non può affermarsi neppure che l'attore abbia effettuato manovra di sorpasso a «velocità sostenuta», posto che, in tale ipotesi, altri e ben più gravi sarebbero stati i danni che il minore avrebbe subito in conseguenza dell'urto da parte dell'autovettura dell'attore.

Quanto ai danni subiti dall'autovettura dell'attore in conseguenza dell'incidente, il C.T.U. ha così riferito: «... in merito alla compatibilità dei danni, il sottoscritto, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che gli stessi siano derivati dal contatto fra l'autovettura e parti anatomiche della persona Albi Stefano e quindi compatibili con la dinamica descritta in quanto la tipologia dei danni subiti dall'autovettura (solo deformazione) indica la diversa consistenza del corpo...

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