Giurisprudenza di merito

Pagine815-821

Page 815

@Tribunale civile di milano Sez. X, 29 novembre 2006, n. 13030. Est. Catalano B.M. ed altri (avv. Provenzani) B.C. (avv. Pisapia) e S.L c. Reale Mutua Assicurazioni Spa.

Risarcimento del danno - Parenti della vittima (morte di congiunti) - Diritto al risarcimento - Danno non patrimoniale - Convivente more uxorio - Sussistenza - Condizioni - Prova della convivenza.

A seguito del decesso di motociclista, determinato ad incrocio stradale da scontro violento con autoveicolo il cui conducente, ignorando la luce rossa del semaforo nella sua direzione di marcia, impegnava l'intersezione stradale ad elevata velocità, consegue la responsabilità dell'automobilista sia per il danno morale, sia per quello patrimoniale, se provato, anche in favore del convivente more uxorio del defunto, la cui uccisione, ponendo fine al rapporto, lede l'interesse del superstite alla intangibilità degli affetti reciproci ed alla scambievole solidarietà, diritti costituzionalmente apprestati nel quadro delle relazioni familiari. A tal fine il giudice deve accertare la stabile vita comune ed esistenza della relazione sentimentale mediante prove testimoniali e documentali, la residenza anagrafica dei conviventi nella stessa casa, la destinazione alla coppia della corrispondenza epistolare, l'intestazione di ordini di acquisto, le fotografie dei conviventi insieme a feste e ricorrenze dei parenti. (C.c., art. 2043; c.c., art. 2059).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione regolarmente notificato C.B. citava in giudizio avanti il Tribunale di Milano il sig. S.L. e la sua assicurazione Reale Mutua Spa per vederli condannare, in via tra loro solidale, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti per l'incidente avvenuto a Milano in data 20 aprile 2000, a seguito del quale era deceduto il proprio convivente A.B. Deduceva l'attrice B che in data 20 aprile 2000 a Milano il sig. S.L., alla guida del proprio autoveicolo Citroen AX targato AZ 765 BC ed assicurato con la Reale Mutua Assicurazioni polizza n. ..., cagionava la morte di A.B. per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in quanto - provenendo da viale Liguria in viale Tibaldi con direzione viale Toscana e giunto in prossimità dell'incrocio con via Meda - impegnava l'intersezione stradale ignorando il divieto di prosecuzione della marcia impostogli dalla luce semaforica rossa ed inoltre non adeguando la velocità della propria autovettura alle condizioni della strada e del percorso urbano ... veniva in collisione con il motoveicolo Suzuki Burgman targato MA 82984 sopraggiungente da via Meda con direzione via Montegani, così cagionando la morte del conducente A.B., che decedeva in seguito alle lesioni riportate nell'urto.

Si costituiva la Società Reale Mutua Assicurazioni Spa e L.S: che contestavano le avverse domande risarcitorie, in particolare, la convenuta assumeva che la responsabilità nella causazione del sinistro era da attribuirsi al de cuius ed in punto quantum che l'attrice B. era carente di legittimazione e, comunque, aveva avanzato domande risarcitorie eccessive. All'udienza del 22 ottobre 2002 nel procedimento R.G. 27976/ 2002 avanti al giudice dott.ssa Spinnler si costituiva la convenuta Reale Mutua depositando comparsa e fascicolo; questa ultima chiedeva, in via preliminare, la riunione della causa con quella preventivamente proposta da P.B., M.B. e R.B., rispettivamente madre e fratelli del de cuius, pendente avanti questo giudice R.G. 12239/2002. Assegnati entrambi i giudizi a questo giudice, le cause venivano riunite. (Omissis).

MOTIVI DELLA DECISIONE. - La dinamica del sinistro può essere ricostruita in base al rapporto della polizia municipale in atti ed alle dichiarazioni rese dai testi. Il teste sig. G.C. ha dichiarato all'udienza del 23 giugno 2006: «... ho visto lo scooter partire ed a brevissimo anche le auto affiancate allo stesso perché la luce semaforica era verde... ho visto come un'ombra nera che andava ad impattare con la moto ... l'auto arrivava veloce a circa 100 Km/h ... ritengo che il L. avesse il rosso perché al momento dell'impatto era fermo al semaforo rosso ... la moto al momento dell'impatto procedeva ad una velocità di circa 45 Km/ h, ritengo sia passata con il verde perché le autovetture ferme al semaforo erano ripartite. Preciso che si intravedeva il riflesso della luce verde del semaforo nella direzione di marcia del B. ... confermo che l'autovettura investiva la moto ... è la macchina che ha colpito la moto in corrispondenza della ruota anteriore». La teste signora L.C. - dopo aver segnato con un asterisco su una cartina (allegata al verbale di causa) il punto in cui si trovava al momento dell'incidente - ha confermato le seguenti circostanze: «... dovevo attraversare via Tibaldi e avevo il semaforo verde, ma mi sono accorta che non ce la facevo ad attraversare il viale proprio perché stava arrivando questa Citroen AX ad alta velocità ... ribadisco che avevo atteso lo scatto del verde nella mia direzione per poter attraversare e che ho tentato di attraversare dopo lo scatto del verde. Per cui presumo che per l'autovettura il segnale luminoso fosse rosso ... confermo che il motoveicolo Suzuki del Page 816 sig. B. ha impegnato l'incrocio con luce semaforica verde per attraversare via Tibaldi, in quanto lo stesso doveva, come me, attraversare via Tibaldi, ma provenendo nel senso opposto di marcia ... ricordo che la macchina ha investito violentemente la moto e l'impatto è stato così violento che ho visto volare la persona e il paraurti della macchina sganciarsi dalla stessa arrivando sul mio piede».

Risulta perciò provato che in data 20 aprile 2000 il sig. S.L. alla guida del proprio autoveicolo Citroen AX 765 BC - procedendo da viale Liguria in viale Tibaldi con direzione viale Toscana e giunto in prossimità dell'incrocio con via Meda - impegnava ad elevata velocità l'intersezione stradale ignorando la luce semaforica rossa nella sua direzione di marcia. L'autovettura condotta dal L. investiva quindi violentemente il motoveicolo Suzuki Burgman targato MA 82984 sopraggiungente da via Meda con direzione via Montegani, così cagionando la morte del conducente A.B. ...

Da quanto sopra esposto ed in particolare dalle risultanze istruttorie sopra richiamate, risulta pacifica l'esclusiva responsabilità del convenuto S.L. nella causazione dell'incidente.

Nessuna violazione di norme di comune prudenza può essere addebitata ad A.B. Questo ultimo, infatti, alla guida del proprio motoveicolo dopo essersi regolarmente fermato lungo la linea di arresto, impegnava l'incrocio solo quando la luce semaforica nella sua di rezione di marcia era verde. Risulta inverosimile che il motociclo, dopo essersi fermato ed aver percorso pochi metri, possa aver raggiunto velocità elevate. Inoltre, B. attraversò l'incrocio con luce semaforica verde scattata sicuramente da diversi secondi e non immediatamente; in tal senso la deposizione resa nell'immediatezza del sinistro dal teste oculare C. alla polizia municipale: «Giunto all'intersezione semaforizzata tra la carreggiata da me percorsa e la via Meda, fermavo il mio veicolo in corrispondenza della linea di arresto perché il semaforo rivolto per la mia direzione di marcia aveva appena cominciato a proiettare la luce rossa. Immediatamente il mio sguardo si rivolgeva verso il motociclo Burgman Suzuki che si trovava fermo alla linea di arresto che delimita l'area di manovra di via Meda all'intersezione appunto con viale Tibaldi. Dopo circa tre secondi di rosso semaforico nel mio senso di marcia, il motociclo ripartiva in direzione della periferia a velocità, a mio avviso normale ed in accelerazione costante, ed io, appassionato di scooter, lo seguivo con lo sguardo. Quando il motociclo è pervenuto all'intersezione tra la via Meda e la carreggiata unidirezionale lato stabili civici pari di viale Tibaldi (speculare rispetto a quella da me percorsa), veniva a collisione laterale-frontale con l'autovettura Citroen AX che, proveniente da piazza Belfanti percorreva viale Tibaldi ed invadeva l'area di intersezione sopraccitata con piena luce semaforica rossa ad una velocità che potrei stimare di circa 90 Km/h, senza assolutamente azionare i dispostivi di frenatura...». Da quanto sopra detto consegue la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in favore dell'attrice, quali unici responsabili, ex art. 2043 c.c., del sinistro. Passando alla quantificazione del danno, la giurisprudenza di merito e di legittimità riconosce - con orientamento ormai consolidato - alla convivente more uxorio il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale, sia con riguardo al danno non patrimoniale che al danno patrimoniale: «Il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, ... - anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quando risulti concretamente dimostrata siffatta convivenza caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale (Cass. civ. 28 marzo 1994 n. 2988; in senso conforme: Cass. civ. 1 agosto 1987 n. 6672). La Corte di cassazione ha riconosciuto anche in sede penale la legittimità per il convivente more uxorio a costituirsi parte civile nei confronti del responsabile della morte o delle lesioni dell'altro convivente (Cass. pen. 8 luglio 2002 n. 33305).

La signora C.B. conviveva con A.B. dal 1996 anno in cui è stata comprata la casa di via ... 1, dove la coppia abitava, sebbene solamente un anno dopo la signora B. vi abbia spostato la propria residenza anagrafica, come risulta dal certificato di residenza dalla stessa prodotto. La convivenza della signora B. con il sig.B. risulta peraltro anche dalla corrispondenza ricevuta dalla coppia presso la comune dimora di via ... 1 (condoglianze, cartoline da luoghi di vacanza ed...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT